TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2017-05-30, n. 201706389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2017-05-30, n. 201706389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706389
Data del deposito : 30 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2017

N. 06389/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03793/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3793 del 2017, proposto da:
OL IE, AN OR, AN LL e OR CC, rappresentati e difesi dagli avvocati AN Nespor, Federico Boezio, Bruno Nascimbene e IA Stefania Masini, con domicilio eletto presso IA Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci 24;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

CE (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie), in persona del suo rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Milano, non costituito in giudizio;
OT US e LE GI, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2016, pubblicato sul sito del Ministero della Salute il 10 marzo 2017 con il quale è stata (ri)costituita la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie;

- del provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Sanità ha designato i componenti effettivo e supplente della Commissione centrale;

- del provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Sanità ha designato i componenti effettivo e supplente della Commissione centrale (allo stato ignoto ai ricorrenti e del quale si chiede l'acquisizione in giudizio).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa UC IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti, tutti medici odontoiatri, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il d.p.c.m. 27/12/2016 pure in epigrafe indicato, con il quale è stata ricostituita la Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (CE), e con esso il provvedimento di designazione da parte del Consiglio Superiore di Sanità dei propri componenti.

2. Fanno presente di avere impugnato innanzi a tale Commissione, composta secondo il d.p.c.m. 23/5/2011 (quadriennio 2011/2015) e della quale facevano parte due dirigenti del Ministero della Salute (rispettivamente appartenenti al ruolo amministrativo e sanitario), il provvedimento dell’Ordine dei medici ed odontoiatri di Milano con cui è stata disposta la loro cancellazione dall’albo (nel caso del ricorrente CC, lo stesso Ordine provinciale ha denegato l’iscrizione all’albo).

Rigettati i rispettivi ricorsi dalla CE, gli istanti hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, deducendo in via preliminare la nullità della pronuncia per l’assenza di terzietà dell’organo giudicante, in quanto della Commissione facevano parte funzionari designati dal Ministero della Salute.

La Corte di Cassazione sottoponeva, quindi, alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 d.lgs. C.p.S. n. 223/1946 per contrasto con gli articoli 108, 111 e 117 Costituzione, nella parte in cui include i componenti di nomina ministeriale nell’organo giurisdizionale.

La Corte costituzionale ha risolto la sollevata questione con la sentenza n. 215/2016, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S., “nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale”.

A seguito di detta pronuncia, è stato adottato il d.p.c.m. impugnato, con il quale la CE è stata ricostituita, in una composizione che non

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