TAR Trieste, sez. I, decreto decisorio 2016-12-14, n. 201600057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, decreto decisorio 2016-12-14, n. 201600057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201600057
Data del deposito : 14 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2016

N. 00209/2012 REG.RIC.

N. 00057/2016 REG.PROV.PRES.

N. 00209/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2012, proposto da:
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A A C.F. NTNLRD54T17L424F, A B C.F. BNCLRD40D12L736E, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;

contro

Comune di Cormons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A G C.F. GDRLSN61A12L424M, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, via S. Caterina Da Siena 5;
Regione Friuli-Venezia Giulia non costituito in giudizio;

nei confronti di

Battisti S.n.c. di Devetak Renato &
C. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione consiliare di data 12 marzo 2012 n. 8, di approvazione della variante n. 30 al P.R.G.C. del Comune di Cormons con tutti i relativi allegati;

della deliberazione consiliare di data 28 ottobre 2010 n. 72 ( e relativo documento programmatico) del Comune contenente direttive da seguire nella predisposizione delle modifiche sugli obiettivi e le strategie del P.R.G.C. e da seguire in particolare nella redazione della variaante n. 30;

della deliberazione consiliare di data 26 agosto 2011 n. 56 di adozione della variante n. 30 del P.R.G.C. del Comune di Cormons;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35 e 81 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta cancellato dal ruolo all'udienza pubblica del 5 novembre 2015;

Considerato che nel termine annuale previsto dall'art. 81, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è da ritenersi perento ai sensi del medesimo articolo.


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