TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201900197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201900197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900197
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00197/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02094/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-094 del -OMISSIS-011, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via Duca D'Aosta, 10;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;

per l'annullamento:

del decreto n. 43 in data 5.9.-OMISSIS-011 (comunicato il -OMISSIS-0.9.-OMISSIS-011) con il quale il Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - I° Reparto, Area Servizio Speciali Benefici Assistenziali, ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal d.P.R. n.-OMISSIS-43/-OMISSIS-006 e successive integrazioni per l'infermità "Esiti di -OMISSIS-con posizionamento di protesi -OMISSIS-" quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, nonché del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 1439-OMISSIS-/-OMISSIS-010 espresso nell'adunanza n. 345/-OMISSIS-010 con il quale l'infermità predetta "non è stata riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi e fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante delle infermità in questione", del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 30666/-OMISSIS-010 espresso nell'adunanza n.

1-OMISSIS-8/-OMISSIS-011 del 4.7.-OMISSIS-011, che conferma il precedente parere negativo, nonché del verbale modello BL/G-N°698/E.I. datato 9.-OMISSIS-.-OMISSIS-010 della Commissione Medica Ospedaliera -OMISSIS-^ del Dipartimento di Medicina Legale di -OMISSIS-nella parte in cui determina l'invalidità permanente nella misura dell'11 per cento anziché del 30 per cento con conseguente richiesta giurisdizionale di accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente all'attribuzione dell'invalidità complessiva nella misura pari al 33 per cento

nonché, con motivi aggiunti depositati il 16.6.-OMISSIS-017, per la condanna delle parti resistenti a corrispondere in favore del ricorrente il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dal ricorrente a causa della malattia contratta in ragione del suo impiego di incaricato del Servizio Postale Militare e di conduttore di automezzi in occasione della missione internazionale di pace "-OMISSIS-" nei territori della ex -OMISSIS-dal 18.6.-OMISSIS-007 al 10.1-OMISSIS-.-OMISSIS-007 in territori dove è stato fatto largo uso di munizionamento bellico di vario tipo, anche all'Uranio Impoverito, nonché per l'indebolimento delle difese immunitarie indotto dalle numerose vaccinazioni (comprovate dal libretto vaccinale) somministrategli senza il rispetto dei previsti protocolli medici e senza che il ricorrente esprimesse il proprio consenso, nella misura pari a complessivi Euro -OMISSIS-.000.000,00 (-OMISSIS-), con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia sino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché al rimborso di tutte le spese mediche sostenute a causa della malattia contratta;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore e di Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore e di Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-3 gennaio -OMISSIS-019 il consigliere R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, premesso: a) di essere in servizio presso l’Arma dei Carabinieri con il grado di Caporal maggiore;
b) di essersi ammalato di -OMISSIS- a seguito del suo impiego in zone della ex -OMISSIS-contaminate da bombardamenti con esplosivi contenenti uranio impoverito;
c) di aver ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale infermità;
c) di aver chiesto poi l’ulteriore provvidenza di cui al DPR -OMISSIS-46/06 (che prevede la erogazioni di particolari benefici alle vittime del dovere, vedendosela questa volta negare per il fatto che la malattia contratta non sarebbe dipendente da cause riconducibili al servizio prestato;
tutto ciò premesso il Caporal maggiore-OMISSIS-impugna con ricorso principale il menzionato diniego.

Lo stesso, inoltre, con successivo ricorso per motivi aggiunti chiede anche il risarcimento del danno biologico, morale e di relazione causato dall’asserito inadempimento dell’Arma agli obblighi di protezione discendenti dall’art. -OMISSIS-087 c.c.

Il ricorso principale è inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno infatti ripetutamente affermato che i benefici previsti a favore delle vittime del dovere non rientrano nello spettro dei diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di diritti che si collocano fuori e al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio;
ed essendo diritti di natura prevalentemente assistenziale le relative controversie appartengono alla giurisdizione del g.o. in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 44-OMISSIS- c.p.c. (Cass. SSUU;
-OMISSIS-3300/-OMISSIS-016).

Ammissibile e fondato è, invece, il ricorso per motivi aggiunti.

Non può, invero, essere accolta l’eccezione della Avvocatura secondo la quale non sussisterebbe connessione fra la domanda risarcitoria formulata con tale mezzo e quella di cui al ricorso principale.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che il requisito della connessione previsto dall’art. 43 c.p.a. deve essere inteso in senso lato, essendo la concentrazione processuale di più domande consentita ogniqualvolta le stesse si ricolleghino alla medesima lesione (T.A.R. Bologna, (sez. I, 09/11/-OMISSIS-015, n.980), come indiscutibilmente accade nella specie.

Nel merito, sussistono i presupposti affinché possa essere affermata la responsabilità della Amministrazione per i danni derivanti dalla malattia contratta dal militare.

Partendo dalla eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento formulata dalla Avvocatura la stessa è infondata in quanto muove dall’erronea premessa dalla natura extracontrattuale del titolo di responsabilità azionato dal ricorrente che invece, come meglio si dirà, ha natura contrattuale.

Quanto al rapporto di causalità, il Collegio non ignora il fatto che allo stato delle conoscenze non può ritenersi raggiunta una prova scientifica della connessione eziologica fra le patologie tumorali e il contatto con zone di guerra contaminate da uranio impoverito (e, in particolare, i territori della ex -OMISSIS-né che il tema è stato oggetto di contrastanti studi.

Nondimeno, il Collegio ritiene di far proprio il prevalente orientamento giurisprudenziale che fonda l’accertamento del rapporto causale su una logica probabilistica basata su rilievi statistici (T.A.R. Firenze, sez. I, 18/04/-OMISSIS-017).

Nel caso di specie la sussistenza di tale genere di nesso fra l’infermità del ricorrente e il suo impiego nel teatro operativo della ex -OMISSIS-deve essere affermata non solo sulla scorta dei noti dati relativi ad analoghe patologie contratte da un assai rilevante numero di militari ivi inviati in missione, ma anche sulla base di circostanze più specifiche quali in rinvenimento di particelle di cromo (sostanza presente negli ambienti contaminati da uranio impoverito) nei tessuti asportati al ricorrente, nonché negli specifici studi menzionati nella relazione depositata dal verificatore che evidenziano un aumento dei casi di tumore al testicolo nella popolazione stanziata nelle zone soggette ai bombardamenti.

Quanto al profilo della colpa la stessa deve essere apprezzata nel quadro della responsabilità contrattuale derivante dalla violazione di obblighi di protezione incombenti sulla Amministrazione della difesa.

Viene quindi in rilievo la costante giurisprudenza della Corte Suprema secondo la quale l’onere probatorio relativo alla sussistenza di tale presupposto della responsabilità deve essere assolto da lavoratore in relazione alla esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e al nesso di causalità, mentre spetta dal datore la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele necessarie (Cass. -OMISSIS-6495/-OMISSIS-018).

Nel caso di specie l’Amministrazione ha dato conto dell’impiego di misure di protezione generali quali la dotazione di caschi e giubbotti anti proiettile ma non è stata in grado di dimostrare alcunché con riguardo alla predisposizione di specifici presidi contro il rischio derivante dalla contaminazione che pure all’epoca dell’invio in missione del Caporal maggiore-OMISSIS-sul teatro di guerra era conosciuto o, comunque, conoscibile in quanto già documentato da numerosi studi e rapporti di istituzioni internazionali.

La sussistenza di un danno biologico è stata accertata dal verificatore che ha stimato un grado di invalidità permanente del 33%.

I danni patrimoniali e non patrimoniali possono ritenersi sussistenti nell’ an , non richiedendo particolari dimostrazioni il fatto che la malattia abbia impedito al militare di poter proseguire la sua carriera e che la particolare menomazione a cui esso è stato costretto incida sulla vita di relazione.

La quantificazione dei predetti danni, attese le oggettive difficoltà della loro liquidazione, può avvenire in via equitativa nella misura del -OMISSIS-0% del danno biologico.

La monetizzazione dei danni da risarcire viene rinviata alla successive determinazioni della p.a. che dovrà operarla secondo i seguenti criteri: a) liquidazione del danno biologico pari al grado di invalidità del 33% accertato dal verificatore;
b) maggiorazione del -OMISSIS-0% dovuta per i danni di tipo patrimoniale e non patrimoniale.

Attesa la soccombenza reciproca in relazione alle diverse domande svolte sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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