TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202101927

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202101927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101927
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 01927/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2021, proposto da
F L A, rappresentata e difesa dagli avvocati A M P, L M, F G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, Via Melo, 97;
Commissione per l’accertamento del possesso dei titoli professionali per l’insegnamento per la classe di Concorso A061;



nei confronti

D D;
M M;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 0010103 del 21.4.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con cui si è disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.4.2020 modificata ed integrata dal D.D. n. 783 dell’8.7.2020 per la classe di concorso A061 (tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), “ in quanto la stessa non risulta essere in possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, del D.D. n.510 del 23.4.2020 ”; del presupposto verbale della “ Commissione permanente preposta all'accertamento dei titoli professionali relativi alle classi di concorso A061 ” n. 12 del 7.4.2021; del provvedimento con cui si è disposta l’approvazione delle graduatorie USR Puglia per la procedura straordinaria per titoli ed esami dell'8.6.2021, prot. n. 15360 per classe di concorso A061; del parere della Commissione USR Puglia per l'accertamento dei titoli professionali n. 2 del 3 ottobre 2017; ove occorra e nei limiti dell'interesse, delle determinazioni dirigenziali n. 510 del 23.4.2020 e n. 783 dell'8.7.2020, nonché dei verbali relativi al predetto procedimento, ancorché non conosciuti, n. 2 del 3.10.2017, n. 3 del 24.7.2020 e n. 10 del 19.10.2020 e del D.M. 9 maggio 2017 n. 259.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la prof.ssa F L A ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 0010103 del 21.4.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con cui si è disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.4.2020 modificata ed integrata dal D.D. n. 783 dell’8.7.2020 per la classe di concorso A061 (tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), “ in quanto la stessa non risulta essere in possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, del D.D. n.510 del 23.4.2020 ”; del presupposto verbale della “ Commissione permanente preposta all'accertamento dei titoli professionali relativi alle classi di concorso A061 ” n. 12 del 7.4.2021; del provvedimento con cui si è disposta l’approvazione delle graduatorie USR Puglia per la procedura straordinaria per titoli ed esami dell'8.6.2021, prot. n. 15360 per classe di concorso A061; del parere della Commissione USR Puglia per l'accertamento dei titoli professionali n. 2 del 3 ottobre 2017; ove occorra e nei limiti dell'interesse, delle determinazioni dirigenziali n. 510 del 23.4.2020 e n. 783 dell'8.7.2020, nonché dei verbali relativi al predetto procedimento, ancorché non conosciuti, n. 2 del 3.10.2017, n. 3 del 24.7.2020 e n. 10 del 19.10.2020 e del D.M. 9

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi