TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202101927
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 01927/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2021, proposto da
F L A, rappresentata e difesa dagli avvocati A M P, L M, F G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, Via Melo, 97;
Commissione per l’accertamento del possesso dei titoli professionali per l’insegnamento per la classe di Concorso A061;
nei confronti
D D;
M M;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0010103 del 21.4.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con cui si è disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.4.2020 modificata ed integrata dal D.D. n. 783 dell’8.7.2020 per la classe di concorso A061 (tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), “ in quanto la stessa non risulta essere in possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, del D.D. n.510 del 23.4.2020 ”; del presupposto verbale della “ Commissione permanente preposta all'accertamento dei titoli professionali relativi alle classi di concorso A061 ” n. 12 del 7.4.2021; del provvedimento con cui si è disposta l’approvazione delle graduatorie USR Puglia per la procedura straordinaria per titoli ed esami dell'8.6.2021, prot. n. 15360 per classe di concorso A061; del parere della Commissione USR Puglia per l'accertamento dei titoli professionali n. 2 del 3 ottobre 2017; ove occorra e nei limiti dell'interesse, delle determinazioni dirigenziali n. 510 del 23.4.2020 e n. 783 dell'8.7.2020, nonché dei verbali relativi al predetto procedimento, ancorché non conosciuti, n. 2 del 3.10.2017, n. 3 del 24.7.2020 e n. 10 del 19.10.2020 e del D.M. 9 maggio 2017 n. 259.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la prof.ssa F L A ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 0010103 del 21.4.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con cui si è disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.4.2020 modificata ed integrata dal D.D. n. 783 dell’8.7.2020 per la classe di concorso A061 (tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), “ in quanto la stessa non risulta essere in possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, del D.D. n.510 del 23.4.2020 ”; del presupposto verbale della “ Commissione permanente preposta all'accertamento dei titoli professionali relativi alle classi di concorso A061 ” n. 12 del 7.4.2021; del provvedimento con cui si è disposta l’approvazione delle graduatorie USR Puglia per la procedura straordinaria per titoli ed esami dell'8.6.2021, prot. n. 15360 per classe di concorso A061; del parere della Commissione USR Puglia per l'accertamento dei titoli professionali n. 2 del 3 ottobre 2017; ove occorra e nei limiti dell'interesse, delle determinazioni dirigenziali n. 510 del 23.4.2020 e n. 783 dell'8.7.2020, nonché dei verbali relativi al predetto procedimento, ancorché non conosciuti, n. 2 del 3.10.2017, n. 3 del 24.7.2020 e n. 10 del 19.10.2020 e del D.M. 9