TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-04-07, n. 201600454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-04-07, n. 201600454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600454
Data del deposito : 7 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00498/2015 REG.RIC.

N. 00454/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00498/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2015, proposto da:
Gelou s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Romito in Bari, Via Crispi n. 6;

contro

Comune di Barletta;

per l’annullamento

della nota prot. 10543 del 24/02/2015 del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta avente ad oggetto “Richiesta di permesso di costruire per la costruzione di villette a schiera per civile abitazione da realizzarsi in Barletta alla Via Marone n. 14 (pratica edilizia 982/12 del 26/06/2012”, con la quale, a conclusione del procedimento di diniego dell’istanza di permesso di costruire del 26/06/2012 sono state rigettate le osservazioni prodotte e confermato il diniego;
nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale ed in particolare:

- della nota prot. 52335 del 14/10/2014 del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta di avvio del procedimento di diniego;

- della nota prot. 53084 del 16/10/2014 del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta di inibizione dall’inizio o dalla prosecuzione dei lavori comunicati con nota prot. 51401 del 08/10/2014;

nonché per l’accertamento

dell’intervenuto silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire (pratica edilizia n. 982/2012) del 26/06/2012 e per la conseguente condanna dell’amministrazione a pubblicare il provvedimento favorevole richiesto;

nonché per il pagamento dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento e per il risarcimento del danno subito a causa dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento e/o in subordine a causa della revoca del provvedimento legittimamente conseguito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti il difensore M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di conseguire l’annullamento della nota n. prot. 10543 del 24/2/2015 a mezzo della quale il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata – Servizi Catastali ha “confermato il diniego” di permesso di costruire (di seguito, PdC), in base alle motivazioni espresse nella precedente nota del 14/10/14 ex art. 10 bis l. 241/90.

Lamenta, in primis, la violazione degli artt. 2 e 2 bis l. 241/90 e 20 co. 8 DPR 380/01: l’istanza di rilascio di PdC, infatti, risale al 25/6/12, di talché al più tardi alla data del 20/1/13 (un mese dopo il parere favorevole del R.U.P. emesso il 20/12/13) deve ritenersi formato il silenzio assenso. Ne deriva l’illegittimità dell’atto di “diniego definitivo” emesso nel febbraio 2015 (preceduto dal preavviso di diniego e dalla diffida all’inizio/prosecuzione dei lavori), siccome, a fronte del silenzio assenso già formatosi, sarebbe stato necessario un intervento in autotutela.

Qualora, poi, l’atto gravato fosse da considerarsi quale revoca, lo stesso sarebbe illegittimo siccome non reca alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito e non considera l’affidamento ingenerato nell’istante.

Quanto al “merito” del provvedimento, parte ricorrente espone che l’immobile di sua proprietà (da demolire e ricostruire), ricadendo in zona B5 del vigente PRG, sarebbe sottoposto ai parametri previsti per la zona B1, stante l’estensione consentita dal co. 3 dell’art.

2.23 delle N.T.A. per le aree B5 che non “risultino sottoposte a PUE adottato”. Ed invero, in caso contrario, l’edificato/edificabile rimarrebbe sottoposto alle norme di PUE (PL, PP, PZ), secondo il precedente comma 2.

Tanto premesso, il Comune ritiene che l’intervento per il quale è causa non possa fruire dei predetti indici previsti per la zona B1, siccome, ricadendo nel perimetro del PdZ ex l. 167/1962, alla scadenza del termine di attuazione di questo, si imporrebbero – comunque - gli allineamenti e le prescrizioni di zona ivi stabiliti.

Al contrario, parte ricorrente evidenzia che il proprio immobile (facente parte di un gruppo di palazzine realizzate dallo IACP ed edificato con PdC del 1963), pur rientrando nell’ “erigendo quartiere GESCAL” individuato nel PdZ approvato nel 1966 (cfr. planovolumetrico zona A, doc 21 prod. ricorrente), in realtà – di fatto – non è sottoposto alla normazione da questo discendente, come dimostrato dall’assenza di qualsivoglia “retinato” su tale area.

Da ciò discenderebbe l’applicazione del co. 3 del predetto art.

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