TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202408829

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202408829
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408829
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2024

N. 08829/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15175/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15175 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S S, A D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, repertorio -OMISSIS-, pubblicata sull''Albo Pretorio di Roma Capitale in data-OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a Roma Capitale a mezzo pec in data 30.10.2023 nonché alla controinteressata e ritualmente depositato il 15.11.2023, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, repertorio -OMISSIS-, pubblicata sull’Albo Pretorio di Roma Capitale in data-OMISSIS-, concernente la “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Rettifica della graduatoria di merito da ultimo modificata con D.D. n. -OMISSIS- del 0-OMISSIS-”;

- dell’Allegato A alla D.D. denominato “Graduatoria finale” e dell’Allegato B alla D.D. denominato “Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”, nella parte in cui la ricorrente era collocata nella posizione -OMISSIS- con punti -OMISSIS- anziché nella posizione -OMISSIS- con punti -OMISSIS-.

- di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

2. Con la presente iniziativa processuale, la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con la quale Roma Capitale ha rettificato la precedente graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva indetta per la formazione di graduatoria da cui attingere per la stipula di contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale.

L’odierna ricorrente ha partecipato alla suddetta procedura selettiva, vedendosi collocata alla posizione n.ro -OMISSIS- con punti -OMISSIS-, anziché, come preteso, nella posizione n.ro -OMISSIS-, con -OMISSIS- punti.

Il motivo del contendere attiene al fatto che, alla candidata in questione, non è stato attribuito l’ulteriore punteggio di 0,81388, reclamato dalla stessa in riferimento ai titoli di servizio, dichiarati nella domanda di partecipazione, “relativi ai giorni di servizio effettivo prestati in favore di Roma Capitale, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato”.

Nella domanda, infatti, la stessa ha indicato in 445 i giorni di servizio complessivamente prestati, a beneficio di Roma Capitale, negli asili nido in qualità di supplente, indicando altresì quale riferimento temporale il periodo 1.5.2010-20.8.2018. La Commissione incaricata dell’assegnazione dei punteggi, invece, ha “decurtato” n.293 giorni lavorativi, riconoscendo (solo) 152 giorni di servizio effettivo e, per l’effetto, non riconoscendo, per il criterio relativo ai titoli di servizio, il reclamato punteggio supplementare di 0,81388 punti, corrispondente all’incidenza delle giornate lavorative non ritenute erogate (293 giorni).

Come si evince dalla rappresentazione dei fatti derivante dalla complessiva esposizione delle parti, la decurtazione è imputabile al periodo di tempo intercorrente tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018,

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