TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-12-17, n. 201200483
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N. 00483/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Acegas - Aps S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. G Z e C T, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via Filzi 4;
contro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
l’Ist.Naz. Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Roma;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
-del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34190 dd. 10 giugno 2004 con il quale la società ricorrente non è stata esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente, nonchè della nota ministeriale n. 52293 del 7 aprile 2004 e della nota dd. 20.5.2004 del Servizio di Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 5.5.2008:
-del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43108 dd. 20.3.2008 con il quale la società ricorrente è stata esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente con decorrenza dal 29.12.2003 anzichè dal 2.5.1958 o, in subordine, dal 31.7.1997.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, già municipalizzata, è stata trasformata dal 1 luglio del 1997 in società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, fondendosi in un momento successivo con l'azienda Padova servizi. Osserva come al personale dipendente si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana, il quale prevede un sistema di stabilizzazione del lavoro.
Dopo la trasformazione in società per azioni, la società aveva chiesto al ministero l'esonero dei propri dipendenti dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ma invece il ministero ha emesso i provvedimenti in questa sede impugnati affermando che dal momento che l'articolo 43 del contratto di lavoro applicabile nella fattispecie prevede anche un licenziamento in caso di scarso rendimento, era necessaria l'applicazione dell'assicurazione citata.
La società ricorrente deduce la violazione degli articoli 40 n. 2 del regio decreto 1827 del 1935, dell'articolo 32 della legge 264 del 49, dell'articolo 36 del d.p.r. 818 del 1957, dell'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese pubbliche degli acquedotti e dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario e infine dell'articolo 43 del contratto collettivo per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana. Deduce altresì l’illogicità manifesta.
Secondo la parte ricorrente l'amministrazione confonde il requisito della stabilità d’impiego, come fissato anche dalla giurisprudenza, con quello dell’impossibilità di licenziamento nemmeno in casi eccezionali.
I principi elaborati in materia affermano che non è mai possibile una stabilità assoluta del rapporto di lavoro, e quindi vanno considerati stabili anche rapporti in cui il licenziamento viene ammesso in pochissimi casi limitati per cui il rischio di disoccupazione involontaria è talmente attenuato da scadere al rango di eventualità del tutto eccezionale.
La giurisprudenza della suprema corte considera l'ipotesi dello scarso rendimento tra quelle che non escludono affatto la sussistenza del requisito della stabilità del rapporto.
Nella seconda censura deduce la violazione delle medesime norme di legge e di contratto collettivo sopra citate per difetto di motivazione, contraddittorietà oltre che per illogicità.
Nella terza doglianza si deduce la violazione delle medesime norme di legge e di contratto collettivo per difetto di istruttoria e motivazione e per illogicità. Una stabilità di impiego invero può desumersi dalle norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico ovvero dal provvedimento del ministro: le due ipotesi sono alternative e nel caso risultano dalle norme di contratto collettivo.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 5 maggio 2008 viene impugnato il decreto del Ministro del lavoro del 20 marzo 2008 nella parte in cui, dopo aver annullato in autotutela il decreto impugnato con il ricorso introduttivo, fa decorrere l'esonero dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dal 29 dicembre del 2003 anziché dal 2 maggio 1958 ovvero in via subordinata dal 31 luglio 1997.
Parte ricorrente nei motivi aggiunti deduce la violazione del rdl 1827 del 1935, della legge 264 del 1949 e del dpr 818 del 1957 e l’illogicità manifesta, nella considerazione che la decorrenza sarebbe illegittima, dovendo essa partire dal 2 maggio 1958 o in subordine del 31 luglio 1997, trattandosi dell'accertamento di un requisito preesistente e mai venuto meno.
Resiste in giudizio il Ministero, il quale osserva come l'accertamento del requisito deve decorrere dalla data della domanda medesima. Per quanto riguarda il personale delle pubbliche amministrazioni il riconoscimento avviene invece ex lege e si basa sulla diretta rilevazione della situazione di fatto. Quando non ricorrono le condizioni per il riconoscimento diretto, il provvedimento dichiarativo ha effetto dalla data della domanda. Una volta venuto meno il sistema delle aziende municipalizzate, la trasformazione in società per azioni comportava la necessità della domanda, come avvenuto anche nel caso in esame. Fa presente che la società odierna ricorrente risulta un soggetto nuovo.
Nel corso dell'udienza del 12 dicembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Una volta revocato in autotutela il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, rimane la questione sollevata con i motivi aggiunti, che impugnano il decreto del 20 marzo 2008 nella parte in cui farebbe decorrere l’esonero contributivo dalla data della domanda e non da data precedente come pretende parte ricorrente.
Invero la domanda contenuta nei motivi aggiunti appare frutto di un equivoco;il decreto con gli stessi gravato afferma di poter esonerare la società dall’obbligo dell’assicurazione a far data dal 29 dicembre 2003, data della domanda. Un tanto viene confermato dall’articolo 4.
Peraltro ciò non significa affatto che l’esonero non operi anche per il periodo pregresso, nella considerazione che si tratta di un mero “accertamento” di una situazione immutata nel tempo, anche nel decisivo rilievo che lo status del personale, regolato dai contratti collettivi di lavoro, non è affatto mutato a seguito della trasformazione della municipalizzata in società per azioni e nemmeno in occasione della fusione con la Padova servizi.
In altri termini, il decreto non decide per il pregresso ma ciò non significa che nel periodo antecedente alla domanda non operasse l’esonero, previsto direttamente dalla legge.
La decorrenza quindi dell’esonero risulta ben antecedente rispetto a quanto richiesto dalla società ricorrente, anzi esso non è mai venuto meno.
Tali ragioni appaiono sufficienti per dichiarare improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti, laddove le spese di giudizio, in considerazione che il Ministero ha rivisto la propria posizione a seguito della proposizione del ricorso intervenendo in autotutela, fanno carico al Ministero stesso e vengono liquidate in dispositivo.