TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-12-01, n. 202303581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-12-01, n. 202303581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303581
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 03581/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01546/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2023, proposto da
S N e Figli S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P Rgusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modica, c.so Umberto I, 8;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6 e con domicilio PEC come da registri di giustizia;

nei confronti

Bonaccorsi S.r.l., non costituito in giudizio;

Per l'annullamento – previa sospensione

a – del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 3752 del 08/08/2023 (in pari data pubblicato sul sito internet ufficiale del PSR Sicilia al seguente indirizzo: https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2023/08/D.D.G.-n.-3752-del-08-08-2023.pdf), con il quale sono stati approvati, a seguito della presentazione di memorie e/o integrazioni, gli elenchi definitivi delle istanze di partecipazione alla “Manifestazione d'interesse, Sottomisura 4.1 “Sostegno investimenti nelle aziende agricole”, del PSR Sicilia 2014-2022 (Avviso pubblico prot. n. 10267 del 24/01/2023 e prot. n. 26941 del 13/02/2023), afferenti al Bando 2016 e al Bando 2020, che sono risultate ammissibili, non ammissibili e con riserva, elenchi nei quali la ricorrente non è compresa;

b - dell'elenco - Allegato A al D.D.G. n. 3752 del 08/08/2023 -, relativo alle domande di sostegno ammissibili, nella parte in cui non viene inclusa la domanda di sostegno della ricorrente;

c - ove e per quanto occorra, degli Avvisi pubblici prot. n. 10267 del 24/01/2023 e prot. n. 26941 del 13/02/2023, relativi alla Manifestazione di interesse finalizzata all'eventuale finanziabilità delle domande di sostegno ammissibili in relazione ai Bandi 2016 e 2020;

d - ove e per quanto occorra, dell'Allegato 2 al D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 “Elenco definitivo regionale revisionato delle domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile”;

e - di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria e interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

***

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010;
accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa;
dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Premesso che:

-in data 10.4.2017 la S N e Figli s.n.c. presentava domanda di sostegno, nell’ambito del PSR 2014-2020, per la sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole, bando 2016;

-tale domanda veniva accolta e posta in graduatoria, nell’attesa della produzione della documentazione necessaria ai fini della cantierabilità;
con decreto n. 1910 del 10 agosto 2018 la medesima domanda veniva dichiarata non ammissibile per progetto non cantierabile;

-in data 24.1.2023, l'Assessorato Regionale dell’Agricoltura emanava emanato l’avviso pubblico prot. 10267 “ Manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale finanziabilità delle domande di sostegno ammissibili ”, mediante il quale, “ al fine di assicurare l’intera utilizzazione delle risorse assegnate” , si sollecitavano i soggetti inseriti in graduatoria a manifestare il proprio interesse al sostegno;

-alla luce di tale Manifestazione di interesse la S N e Figli s.n.c. presentava, nei termini, istanza in autotutela al dipartimento competente affinché la propria domanda di sostegno fosse inserita tra le domande ammissibili, anche ai fini della manifestazione di interesse medesima;

-riscontrata negativamente tale istanza in autotutela, presentava comunque in data 28.2.2023 la propria Manifestazione d’Interesse all’avviso pubblico prot. 10267 del 24.1.2023, non figurando, tuttavia, tra le domande ammesse al finanziamento;

Rilevato che, con ricorso notificato il 19.10.2023 e depositato il 23.10.1203, la società ricorrente impugnava gli atti in epigrafe proponendo le seguenti censure in diritto: “ eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi sanciti dalla sentenza n. 437/2022 del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;
ii- violazione art. 3 legge 241/90. Difetto di motivazione”;

Ritenuto che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, posto che, come risulta dalla documentazione in atti, la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile al finanziamento con provvedimento n. 1910 del 10 agosto 2018, ormai inoppugnabile;

Rilevato, inoltre, che l’avviso prevede espressamente “… con il presente avviso si intende individuare l’interesse dei soggetti richiedenti il sostegno le cui domande sono inserite nelle graduatorie inerenti alla Sottomisura 4.1 e comprese tra le seguenti posizioni: - dal n. 201 al n. 620 del Bando 2016 - graduatoria approvata con DDG n. 2865 del 11/07/2022;
- dal n. 501 al n. 1895 del Bando 2020 - graduatoria approvata con DDG n. 4878 del 15/11/2022”
;
sicché, stante il chiaro tenore letterale dell’avviso stesso, la riapertura dei termini riguarda esclusivamente le domande al tempo ammesse ma ritenute non finanziabili in base al punteggio attribuito e in ragione delle risorse inizialmente disponibili;

ritenuto, pertanto, che la manifestazione di interesse non consenta la riproposizione della domanda da parte dei soggetti già definitivamente esclusi dalla procedura per avere presentato una domanda ritenuta inammissibile, come nel caso della odierna ricorrente;

ritenuto, inoltre, che:

-sia tardiva tanto l’impugnazione dell’Allegato 2 al D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018, contenente “ Elenco definitivo regionale revisionato delle domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile ”, quanto della manifestazione di interesse di cui all’avvisi pubblica prot. n. 10267 del 24/01/2023 (nonché delle connesse precisazioni di cui al prot. n. 26941 del 13/02/2023), essendo ampiamente decorso il termine per l’impugnazione, avendo la parte ricorrente avuto piena conoscenza del predetto avviso sin dall’istanza presentata il 28.02.2023 (cfr. doc. in atti);

-di conseguenza, non possa in questa sede essere censurato l’avviso impugnato nella parte in cui limita la riapertura ai partecipanti già originariamente ammessi;

ritenuto, in via conclusiva, che il ricorso debba essere dichiarato in parte infondato e in parte irricevibile e che le spese debbano essere regolate secondo la regola della soccombenza, stante, peraltro, la partecipazione dell’Amministrazione all’udienza di discussione;

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