TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-09, n. 201505266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-09, n. 201505266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505266
Data del deposito : 9 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11692/2014 REG.RIC.

N. 05266/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11692/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11692 del 2014, proposto da:
Soc Vivenda Spa, rappresentata e difesa dall'avv. N P, con domicilio eletto presso N P in Roma, Via dei Pontefici, 3;

contro

Comune di Bellegra;

per il

pagamento somme - esecuzione del giudicato - decreto ingiuntivo n. 348/12 del Tribunale Civile di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stata proposta azione di ottemperanza al decreto ingiuntivo sopra specificato, non opposto e passato in giudicato.

Al riguardo, il Tribunale civile di Tivoli, sezione staccata di Palestrina, nel procedimento incardinato dalla Soc. Vivenda SPA nei confronti del Comune di Bellegra, emetteva il decreto ingiuntivo n. 348/2012 in data 7.11.2012, con cui condannava il Comune al pagamento, in favore della società ricorrente, di € 38.819,50 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda fino all’effettivo soddisfo maggiorata delle competenze legali.

Il suddetto decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato, con il conseguente inutile decorso dei termini senza che il Comune di Bellegra depositasse atto di citazione in opposizione, ed era quindi munito di formula esecutiva in data 29.1.2013 e spedito in forma esecutiva in data 14.2.2013.

Il Comune eseguiva – poi - solo pagamenti parziali.

Allo stato, la ricorrente fa presente che residua il debito in linea capitale di € 14.764,27 oltre interessi, spese e competenze legali.

L’Amministrazione (che non risulta costituita in giudizio né ha inviato alcuna nota di controdeduzioni o di osservazioni in ordine a quanto prospettato dall’istante) è rimasta – dunque – parzialmente inadempiente in relazione a quanto disposto a suo carico.

Dev’essere rilevato, in via generale, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045;
Tar Pescara 3 giugno 2013, n. 310).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi indicati dalla ricorrente, per le somme che rimangono da pagare, fissando un termine per l’adempimento e nominando fin da ora un commissario ad acta in caso di suo superamento, nella persona del Prefetto di Roma.

Invece non possono essere accordati importi a titolo di astreinte (voce peraltro e per il resto richiesta in via del tutto ipotetica e generica) avuto anche riguardo alla circostanza che il Comune, comunque, ha eseguito nel frattempo alcuni pagamenti parziali.

Le spese devono seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

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