TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2024-05-15, n. 202400353
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2024
N. 00353/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M F, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spoleto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
V T, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum - Maria Giulia Sciaramenti, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-- della determinazione dirigenziale n. 1987 del 28/12/2023 del Comune di Spoleto di approvazione dei verbali e della graduatoria di merito del concorso pubblico per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità con il profilo di esperto gare – area degli istruttori bandito dal Comune di Spoleto;
-- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso lesivo degli interessi della ricorrente, anche ad oggi non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/3/2024:
-- della determinazione dirigenziale n. 51 del 16/01/2024 del Comune di Spoleto di “assunzione a tempo pieno e indeterminato con il profilo di esperto gare di Maria Giulia Sciaramenti con decorrenza 1 febbraio 2024” pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Spoleto sino al giorno 3/02/2024;
nonché, per l’effetto, per la dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto dalla dott.ssa Sciaramenti in data 1/02/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Spoleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. P U e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso, indetto dal Comune di Spoleto con determinazione n. 1343/2023, per un posto di Esperto di gare dell’Area Istruttori, risultando sesto in graduatoria con 52 punti complessivi.
2. Con il ricorso introduttivo, ha impugnato la determinazione n. 1987/2023, di approvazione della graduatoria, lamentando – in relazione a vizi di violazione dell’art. 14 del bando di gara e di difetto di motivazione – che non gli siano stati riconosciuti, senza alcuna giustificazione (cfr. verbale della Commissione di concorso n. 3 in data 18 dicembre 2023), i 5 punti viceversa spettanti per il servizio prestato dal 2010 presso la Web Red Servizi S.c. a r.l., poi divenuta Umbria e Salute, quindi Umbria Salute e Servizi, ed infine confluita in Punto Zero S.c. a r.l. (tutte società in house della Regione Umbria).
2.1. A dire del ricorrente, l’art. 14 del bando sarebbe stato applicato erroneamente, stante la pacifica circostanza che le società in house providing sono equiparate in tutto alle pubbliche amministrazioni, come si evince anche dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
2.2. La omessa attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, sarebbe comunque priva di una effettiva motivazione, essendosi la Commissione limitata a ricordare la previsione del bando (“ i titoli di servizio verranno valutati solo per servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in attività attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, tutte le altre esperienze lavorative verranno valutate nell’ambito del CV ”).
2.3. Precisa inoltre che, con i 5 punti aggiuntivi, si collocherebbe in seconda posizione (con 57 punti, dietro alla vincitrice), avendo comunque interesse a migliorare la propria collocazione in vista di future utilizzazioni della graduatoria per scorrimento.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 27 marzo 2024, il ricorrente ha esteso il gravame alla determinazione n. 51/2024, con cui, a seguito della rinuncia della vincitrice, è stata disposta l’assunzione della seconda classificata (che ha ottenuto punti 55,5), ed ha dedotto censure di invalidità derivata, anche puntualizzando quelle originarie sulla mancata attribuzione del punteggio e sul difetto di motivazione.
3.1. Sottolinea, in particolare, che, in ogni caso, il reclutamento del personale della società o dell’amministrazione datrice di lavoro non può avere valenza circa la esperienza acquisita dal lavoratore nella specifica mansione. È evidente, infatti, come, a prescindere da come è stato reclutato il lavoratore, questo ha comunque svolto delle mansioni utili alla valutazione dei titoli di