TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-06-27, n. 202201508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-06-27, n. 202201508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201508
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 01508/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00587/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2017, proposto da
- B Sr.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. P G B ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via della Guastalla n. 2;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P C, A M, A M A, A M P, M L B ed E M F ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;

per l’annullamento

- della nota del Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Servizio Interventi Edilizi Minori, Gruppo 5, del Comune di Milano, atti P.G. 381584/2015 - W.F. 12924/2015, datata 21 dicembre 2016, avente a oggetto “ Piazza San Materno 12 - z.d.

3 - annullamento titolo
”, con la quale il Dirigente “ nel dichiarare in via definitiva l’annullamento della SCIA atti W.F. 8108/2015 e della SCIA atti p.n., in ragione della non ammissibilità dell’intervento, eccedente la qualifica di manutenzione straordinaria (come invece dichiarata dalle SS.VV.) trattandosi di traslazione di s.l.p. con modifica di sagoma (opera rientrante nel regime ex concessorio), visto l’art. 33 T.U. Edilizia, ordina di demolire le opere irregolarmente/indebitamente/abusivamente realizzate e riconducibili al regime ex concessorio - entro perentori giorni trenta dalla notifica della presente, riconducendo lo stato dei luoghi a situazione assentibile in regime ex autorizzatorio e conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia, garantendo comunque situazione di sicurezza in luogo ”, avvisando che “ in difetto si procederà all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, in particolare con adozione di provvedimento sostitutivo a spese del responsabile dell’abuso ”, “ salva la facoltà, ai sensi dell’art. 36 T.U. Edilizia - ove ne ricorressero le condizioni di legge - di produrre, entro il termine concesso per la demolizione (…) istanza di sanatoria presso l’Unità Interventi Edilizi Maggiori (…) ”;

- se e in quanto occorrer possa, (i) della comunicazione di avvio del procedimento datata 5 aprile 2016 PG 181941/2016 del 6 aprile 2016, pervenuta al progettista in data 9 giugno 2016, (ii) dell’istruttoria tecnica svolta in data 19 febbraio 2016 e delle note del responsabile del procedimento in data 23 febbraio 2016 e 30 marzo 2016, richiamate nella comunicazione di avvio del procedimento, (iii) del rapporto della Polizia Locale di zona datato 18 luglio 2016, richiamato nel provvedimento del 21 dicembre 2016 e (iv) della determinazione dirigenziale e delle note del Funzionario di Direzione e del Responsabile del procedimento stilate in data 14 luglio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2022, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 22 febbraio 2017 e depositato il 20 marzo successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la nota del Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Servizio Interventi Edilizi Minori, Gruppo 5, del Comune di Milano, atti P.G. 381584/2015 - W.F. 12924/2015, datata 21 dicembre 2016, avente a oggetto “ Piazza San Materno 12 - z.d.

3 - annullamento titolo
”, con la quale il Dirigente “ nel dichiarare in via definitiva l’annullamento della SCIA atti W.F. 8108/2015 e della SCIA atti p.n., in ragione della non ammissibilità dell’intervento, eccedente la qualifica di manutenzione straordinaria (come invece dichiarata dalle SS.VV.) trattandosi di traslazione di s.l.p. con modifica di sagoma (opera rientrante nel regime ex concessorio), visto l’art. 33 T.U. Edilizia, ordina di demolire le opere irregolarmente/indebitamente/abusivamente realizzate e riconducibili al regime ex concessorio - entro perentori giorni trenta dalla notifica della presente, riconducendo lo stato dei luoghi a situazione assentibile in regime ex autorizzatorio e conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia, garantendo comunque situazione di sicurezza in luogo ”, avvisando che “ in difetto si procederà all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, in particolare con adozione di provvedimento sostitutivo a spese del responsabile dell’abuso ”, “ salva la facoltà, ai sensi dell’art. 36 T.U. Edilizia - ove ne ricorressero le condizioni di legge - di produrre, entro il termine concesso per la demolizione (…) istanza di sanatoria presso l’Unità Interventi Edilizi Maggiori (…) ”.

La ricorrente, proprietaria dell’immobile adibito a laboratorio al piano terreno dello stabile sito in Piazza San Materno n. 12, in data 25 novembre 2014, ha presentato una comunicazione di inizio attività edilizia libera P.G. 716649/2014, finalizzata alla “ suddivisione interna di laboratorio e creazione di servizio igienico ”, seguita in data 23 aprile 2015 da una s.c.i.a. in variante “ per opere già eseguite consistenti in: 1) demolizione di bagno esistente 2) realizzazione di scala esterna per accedere al tetto 3) realizzazione di deposito in cortile privato ”;
in data 7 luglio 2015 è stata presentata una ulteriore s.c.i.a. in variante. In data 9 giugno 2016, gli Uffici comunali hanno avviato il procedimento di annullamento in autotutela della predetta s.c.i.a., segnalando, oltre a una serie di irregolarità, la non ammissibilità dell’intervento in quanto eccedente la qualifica di manutenzione straordinaria, trattandosi di traslazione di s.l.p. con modifica di sagoma (assoggettata al regime ex concessorio). Con atto del 21 dicembre 2016 è stata annullata in via definitiva la s.c.i.a. ed è stata ordinata la demolizione delle opere illegittimamente realizzate nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto.

Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 41 e 42 della legge regionale n. 12 del 2005 e dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, per eccesso di potere per carenza o travisamento dei presupposti e per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di istruttoria e motivazione.

Ulteriormente sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e la carenza assoluta di potere.

Ancora sono stati dedotti la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, sotto ulteriori profilli, la violazione dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 42 della legge regionale n. 12 del 2005, l’eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti e l’incompetenza.

Inoltre sono stati dedotti la violazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e il difetto assoluto di motivazione.

Infine, sono stati eccepiti la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per sviamento e perplessità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni;
in particolare, la difesa del Comune di Milano ha eccepito, in via preliminare, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, poiché, in seguito alla richiesta di riesame formulata dalla parte in data 3 marzo 2017, il successivo 21 giugno 2017 è stato adottato dal Comune un ulteriore provvedimento, che ha confermato le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato, reiterando l’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate;
la difesa della ricorrente ha contestato la fondatezza di tale eccezione, assumendo la natura meramente confermativa del provvedimento comunale del 21 giugno 2017, peraltro mai pervenuto nella sua sfera di conoscenza per erroneità della notificazione, avvenuta a un indirizzo differente rispetto a quello della società, e ha chiesto la concessione di un termine per estendere l’impugnazione anche al predetto provvedimento del 21 giugno 2017.

All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, dopo aver udito i difensori delle parti e, in particolare, il difensore della ricorrente che ha reiterato la richiesta di concessione di un termine per poter impugnare anche il provvedimento comunale del 21 giugno 2017, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

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