TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-11-15, n. 202200322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-11-15, n. 202200322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200322
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2022

N. 00322/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2020, proposto da
I B, Z J, N M T, G C N, T V, C D C, A F, M A R, M S, M T D G, R F, Federica Tau, Centro Viarolo di P Ca e P E &
C. S.S., E P, rappresentati e difesi dagli avvocati A B, D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Parma, Strada Repubblica 56;

contro

Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda, Francesca Priori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Caroppo in Parma, Avv.Ra Mun.Le-Strada Repubblica 1;
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

nei confronti

Ivano G, Loredana G, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Cavallone, Paola Marchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Marchelli in Parma, via Mistrali, 4;
C.B.S. Costruzioni S.r.l., Andrea Casoli, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131328, notificato il 26 agosto 2020 a Ilirjana BREGASI e a Zamir JAKOVIJA;

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131512, notificato il 26.08.2020 a Nicola Maria TRIVELLI, e Giuseppina Cinzia NOCIFORA, notificato il 26 agosto 2020;

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131637, notificato il 31 agosto 2020 a Taddeo VAIO e Carmela DE CAPRIO;

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131532, notificato il 26 agosto 2020 a A F e M A R;

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l’irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131614, notificato il 26 agosto 2020 a M S e M T D G;

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l’irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131287, notificato il 9 settembre 2020 a R F;

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131498, notificato il 29 settembre 2020 a Federica TAU;

- del provvedimento del Comune di Parma del 24 agosto 2020 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, protocollo generale n. 131685, notificato il 27 agosto 2020 a C V di P Ca e P E &
C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. E P, ed E P, in qualità di socio amministratore di C V di P Ca e P E &
C. s.s.;

- dell’elaborato dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma, Ufficio Provinciale -Territorio depositato presso il Comune di Parma in data 23 giugno 2020, avente ad oggetto “Relazione di stima del valore di parti di immobili eseguiti in base a permessi di costruire annullati ai fini della determinazione delle sanzioni pecuniarie” ;

- della comunicazione ex art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, del Comune di Parma in data 3 maggio 2019 prot. n. 91239;

- della comunicazione ex art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, dal Comune di Parma in data 30 marzo 2020 prot. n. 54466;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma e di Ivano G e di Loredana G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli odierni ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari realizzate nel fabbricato condominiale sito in Parma Via Cremonese 167/1, edificato dall’impresa CBS Costruzioni Srl negli anni 2003-2005.

Tutti i ricorrenti, ad eccezione della signora Federica Tau e del Centro Viarolo di P Ca e P E &
C. s.s., in persona del socio amministratore con E P in tale sua qualità, hanno direttamente acquistato dalla stessa impresa costruttrice.

Per quanto qui di interesse, va ricordato che, con concessione edilizia n. 1744/2002, il Comune di Parma, in data 15 novembre 2002, autorizzava CBS Costruzioni Srl a realizzare, presso il lotto confinante con quello della signora F A, dante causa dei signori G I e G L, e a fianco di un complesso di n. 4 case a schiere erette dalla medesima impresa costruttrice, una palazzina ad uso residenziale composta da otto alloggi, in seguita denominata condominio Plutone.

CBS Costruzioni Srl, in riferimento al medesimo immobile, presentava poi, in variante, due ulteriori e diverse DIA, le nn. 1742 del 5 agosto 2004 e 1747 del 13 luglio 2005.

In data 29 gennaio 2003 il Comune di Parma aveva rilasciato, sempre in capo a CBS Costruzioni Srl, una seconda concessione edilizia, la n. 3134 del 2002, per la realizzazione di una seconda palazzina, in seguita denominata condominio Nettuno, gemella della prima e progettata a fianco di essa e direttamente confinante con la proprietà F.

A decorrere dai primi mesi del 2003 la confinante signora F A iniziò una serie di ricorsi amministrativi per ottenere l’annullamento dei vari titoli edilizi rilasciati all’impresa CBS Costruzioni Srl relativamente ai due condomini ai quali il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato si riferisce.

A seguito di complesse e prolungate vicende giudiziarie, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7731/2010, in accoglimento dei ricorsi presentati dalla signora F A sopra menzionati, disponeva l’annullamento dei titoli edilizi abilitativi concernenti la costruzione delle due palazzine sopra menzionate rilasciati in favore della ditta CBS Costruzioni Srl.

A seguito di tale esito processuale il Comune di Parma, dopo una approfondita istruttoria, disponeva la riedizione dei titoli edilizi, annullati dal Consiglio di Stato in capo alla CBS Costruzioni Srl, con il nuovo provvedimento prot. gen. n. 79762 del 10 maggio 2013 per entrambi i condomini e la signora F, ritenendo tale provvedimento illegittimo, proponeva nuovo ricorso giurisdizionale per ottemperanza avverso il predetto provvedimento.

Con sentenza n. 1986/2019 il Consiglio di Stato accoglieva il sopra menzionato ricorso, dichiarando la nullità del provvedimento di riedizione dei permessi di costruire del 10 maggio 2013.

A seguito del deposito della sentenza n. 1986/2019, il Comune di Parma, in data 3 maggio 2019 prot. n. 91239, inviava a tutti i proprietari acquirenti degli alloggi costruita da CBS Costruzioni Srl, nonchè alla medesima società, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio relativo alle opere edilizie di nuova costruzione riguardante gli immobili ubicati in Parma, alla via Cremonese 167/1 e Stradello Agnoli Vaifro 4.

In data 30 marzo 2020, prot. n. 54466, la medesima comunicazione di avvio del procedimento veniva inviata nei confronti di altri 2 proprietari non raggiunti dalla precedente comunicazione.

Nel frattempo, con determina dirigenziale n. 545 in data 23 marzo 2020, il Comune di Parma stipulava un accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Parma - Ufficio provinciale/Territorio, al fine della valutazione delle opere o loro parti abusivamente eseguite in località Viarolo, via Cremonese, ossia quelle ritenute abusive dalla sentenza del Consiglio di Stato.

In data 23 giugno 2020, prot. n. 97998, dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma perveniva al Comune di Parma la relazione di stima richiesta.

Preso atto di tale relazione, il predetto Comune di Parma, in data 24 agosto 2020, emetteva i provvedimenti di irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001, di cui in epigrafe, riguardanti gli immobili di che trattasi.

Avverso i sopra menzionati provvedimenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 3 novembre 2020, i ricorrenti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 8, 13, 15, 19 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004 e dei principi ad essi sottesi. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt.li 29, 31, 33, 34 e 38 del D.P.R. n. 380/2001 e dei principi ad essi sottesi. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del principio dell’affidamento. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e falso supposto di fatto. Eccesso di potere per illogicità manifesta;

2) Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 19 e 21 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i. per errori e travisamenti nei metodi di calcolo e di determinazione della sanzione pecuniaria irrogata nonché nei criteri di imputazione della stessa. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 8 del Regolamento del Comune di Parma approvato in dato 30.03.2017 e dei principi allo stesso sottesi per la definizione delle modalità di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria. Violazione nonché falsa ed erronea applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso supposto di fatto, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, incoerenza, per carenza, illogicità, incoerenza ed incongruità della motivazione;

3) Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 19 e 21 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i. per errori e travisamenti nei metodi di calcolo e di determinazione della sanzione pecuniaria irrogata nonché nei criteri di imputazione della stessa. Violazione nonché falsa ed erronea applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Illegittimità derivata.

Si è costituita in giudizio, in data 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituito in giudizio, in data 18 novembre 2020, il Comune di Parma, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 25 novembre 2020, è stata emessa l’ordinanza n. 146/2020, con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare “Considerato che, in ragione dell’entità della sanzione e della prevista solidarietà debitoria, i destinatari della misura si trovano esposti ad un grave pregiudizio;” .

Si sono costituiti in giudizio, in data 2 marzo 2021, i signori G I e G L, chiedendo la sospensione del giudizio nonché il difetto di legittimazione passiva degli stessi nel presente giudizio.

Le parti hanno poi depositato relative memorie e, all’esito dell’udienza pubblica del 26 maggio 2021, è stata emessa l’ordinanza n. 148/2021 con cui, ritenuto “che la definizione del citato giudizio n. 217/2020, con il quale gli odierni Controinteressati perseguono l’interesse alla demolizione del fabbricato dei Ricorrenti (chiamato all’odierna udienza), sia pregiudiziale alla definizione del presente giudizio con il quale viene censurata l’adozione della sanzione alternativa alla misura ripristinatoria;”, è stato disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 22 settembre 2021 “anche per consentire gli approfondimenti istruttori necessari alla definizione del giudizio n. 217/2020;” .

Le parti hanno successivamente presentato nuove memorie e, infine, all’udienza pubblica del 25 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0.- Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei signori G e, al riguardo, osserva che la stessa è infondata e va rigettata.

Al riguardo, gli odierni controinteressati sostengono che “gli eredi F non rivestono affatto la qualità di controinteressati nel presente giudizio, poiché tale qualità può essere riconosciuta, per consolidata giurisprudenza, solo a chi tragga vantaggio dall’atto impugnato, che invece, in questo caso, lede gravemente i Sigg. Ivano G e Loredana G” ma, al riguardo, risultano convincenti, sul punto, le osservazioni dei ricorrenti secondo cui “Sostengono infatti i sigg.ri G, da un lato, di non poter essere parte del presente giudizio, ritenendo conseguentemente inammissibile l’estensione nei loro confronti del contraddittorio, mentre dall’altro, dopo aver ritenuto necessario impugnare il medesimo provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria a carico dei condomini in luogo dell’ingiunzione di demolizione, oggi insistono per la riunione dei giudizi, oppure in subordine, per la sospensione della presente causa (e di quella presentata dal condominio Plutone) in attesa della decisione dei ricorsi nn. 216 e 217/2020 proposti dagli stessi eredi. Tali richieste evidenziano un interesse delle controparti al giudizio in essere, almeno per aver previamente a propria volta impugnato il medesimo provvedimento indipendentemente da una loro effettiva legittimazione attiva al riguardo. ”.

1. - Premesso quanto sopra, il Collegio può passare all’esame del merito del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato e va respinto.

2.1. - Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’illegittimità delle sanzioni pecuniarie agli stessi irrogate in quanto vi sarebbe un difetto di legittimazione passiva in capo ai predetti ricorrenti, erroneamente individuati dal Comune di Parma quali codestinatari della sanzione pecuniaria in quanto proprietari degli immobili “nonostante la loro totale estraneità agli abusi perpetrati dalla società costruttrice-venditrice e agli errori nei quali è ripetutamente incorsa l’Amministrazione comunale in questa vicenda che si trascina ormai da più di quindici anni.” .

In particolare, secondo i ricorrenti “sia la normativa nazionale che quella regionale dell’Emilia Romagna, successivamente intervenuta in maniera assolutamente conforme sul punto, individuano espressamente, quali responsabili degli abusi edilizi, unicamente il titolare del titolo abilitativo, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori, il progettista e il funzionario dell’azienda erogatrice di servizi pubblici senza includere, aprioristicamente, anche i proprietari acquirenti in buona fede” .

2.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che la sanzione di che trattasi, emessa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, riveste natura reale ed è collegata al bene immobile e, dunque, risulta irrilevante la circostanza che gli odierni ricorrenti siano estranei agli abusi vista la loro posizione di proprietari degli immobili parzialmente abusivi che li rende destinatari anch’essi della sanzione pecuniaria, come statuito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ Al riguardo, diffusa e condivisibile giurisprudenza di primo grado ha affermato, anche in tempi recenti, che l’alternatività rispetto all’ordine di demolizione comporta che la predetta sanzione condivida il carattere reale e ripristinatorio dell’ordine giuridico violato proprio di questo con conseguente possibilità di irrogazione anche nei confronti dell’attuale proprietario sebbene incolpevole ed in buona fede (cfr. T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sez. III, 16 novembre 2016, n. 1290;
T.a.r. per la Toscana, sez. III, 17 febbraio 2012, n. 361;
T.a.r. per il Veneto, sez. II, 8 febbraio 2012, n. 204). Come è stato osservato (cfr. T.a.r. per il Veneto, sez. II, 3 aprile 2013, n. 473) “per principio generale in materia di responsabilità amministrativa per abusi edilizi, l’ordine di demolizione o nel caso di specie la sanzione alternativa ex art. 34, può essere adottato nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, perché l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell’abuso. Appare altresì utile ricordare, sul tema dell’applicabilità delle misure sanzionatorie in materia edilizia e della buona fede del terzo acquirente o, più in generale, del proprietario non responsabile dell’attività illecita, l’orientamento giurisprudenziale, che trae spunto dalla sentenza di Corte costituzionale n. 345 del 15 luglio 1991, sviluppatosi in materia di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera abusiva nel caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione, di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001. A tal proposito la giurisprudenza distingue l’ordine di demolizione dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera abusiva. L’ordine di demolizione può legittimamente essere adottato nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, perché, come si ripete, l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell’abuso (ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. IV, 16 maggio 2008 n. 4715;
T.A.R. Umbria 1 giugno 2007 n. 477, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 ottobre 2006 n. 3836;
T.A.R. Salerno, Sez. II, 15 febbraio 2006 n. 96)”. In altre parole, così come il proprietario, ove provi di essere incolpevole, può sottrarsi all’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’opera abusiva ma non alla demolizione, allo stesso modo non può sottrarsi al pagamento della sanzione alternativa alla demolizione, ferma restando in ogni caso la possibilità di rivalersi in regresso nelle sedi competenti, laddove siano accertati i presupposti di responsabilità nei confronti del proprio dante causa ex art. 1298 c.c. (cfr. T.a.r. per il Veneto, sez. II, 15 febbraio 2018, n. 174). Difatti, nel caso di realizzazione di opere edilizie abusive, è considerato responsabile anche il proprietario, non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in virtù del suo rapporto materiale con la res.”
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 7535/2019).

La sopra menzionata pronuncia ha poi trovato conferma anche in successive pronunce, in cui è stato condivisibilmente affermato che “Al riguardo è sufficiente rilevare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, la sanzione pecuniaria irrogata a seguito di un abuso edilizio (ivi compresa quella di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001) è misura di natura reale, in quanto presupposto per la sua applicazione non è l'accertamento della responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza d'una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, con la conseguenza che è inciso anche il proprietario non responsabile o colui che è succeduto a qualunque titolo nel bene abusivo (cfr. Cons. Stato, VI, 11/12/2018, n. 6983). In relazione alla misura repressiva di cui si discute, non può essere, quindi, utilmente invocato il principio d'estraneità dei proprietari alla commissione dell’illecito (Cons. Stato, Sez. VI, 21/12/2020, n. 8171;
Sez. II, 5/11/2019, n. 7535).”
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 28/2022).

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle sopra menzionate pronunce e, dunque, osserva che, nel presente caso, legittimamente il Comune di Parma ha irrogato la sanzione pecuniaria anche agli attuali proprietari degli immobili estranei alla realizzazione dell’abuso.

Inoltre, sul punto, il Collegio rileva che risultano inconferenti le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa di parte ricorrente rispetto alla necessaria sussistenza di “rilevanti esigenze pubblicistiche” ai fini dell’irrogazione della sanzione, atteso che trattasi di giurisprudenza risalente e precedente a quanto statuito da Adunanza Plenaria n. 9/2017 rispetto ai titolari del bene non responsabili dell’abuso.

Per quanto attiene, infine, alla lamentata lesione dell’incolpevole affidamento dei ricorrenti, il Collegio osserva che il regime sanzionatorio di cui all’art. 38 del DPR n. 380/2001 contempla di per sé tale posizione, riservando un diverso e più mite trattamento rispetto alle ipotesi di edificazione in assenza o in difformità di permesso di costruire.

3.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione irrogata in quanto vi sarebbe una erronea determinazione del quantum della stessa.

In particolare, secondo parte ricorrente il dato relativo al valore stimato dall’Agenzia delle Entrate sarebbe errato atteso che, in base ad una perizia di parte dalla stessa prodotta, il valore delle porzioni interessate sarebbe pari ad € 216.075,01 e non ad € 309.789,55.

3.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che la Relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate risulta dettagliata e completa, contiene la descrizione del bene oggetto di stima, l’esplicazione delle metodologie estimative utilizzate e la determinazione del valore degli abusi e, inoltre, afferma che i risultati della stessa devono essere utilizzati con “una certa cautela” e questo “soprattutto laddove quest’ultimo avvenga tra qualche mese” .

Preso atto del fatto che i provvedimenti di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui in epigrafe sono stati adottati in data 24 agosto 2020 e che la relazione di stima di che trattasi è del 18 giugno 2020 ed è stata acquisita dal Comune di Parma in data 23 giugno 2020, ossia soli due mesi prima dell’irrogazione delle sanzioni, il Collegio ritiene che la stessa sia attendibile e, al momento dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori di che trattasi, ancora attuale, atteso l’esiguo termine intercorso fra la ricezione della stima e l’adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte del Comune di Parma.

Inoltre, per quanto attiene i rilievi tecnici formulati da parte ricorrente mediante relazione di un proprio tecnico, il Collegio non ritiene gli stessi persuasivi atteso che il calcolo delle superfici non conformi svolto dall’Agenzia delle Entrate risulta puntuale e congruamente motivato e dettagliato nella relazione di che trattasi.

Per quanto attiene, poi, all’invocata violazione del principio di proporzionalità, il Collegio ritiene la stessa pianamente non sussistente atteso che la stima dell’Agenzia delle Entrate doveva dare atto del valore degli abusi e su tale valore non poteva certo sussistere un potere di riduzione da parte del Comune, visto che lo stesso, proprio per addivenire ad una stima del valore il più possibile oggettiva, si è rivolto ad un diverso Ente pubblico istituzionalmente deputato a tale attività.

4.1. - Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto risulterebbero errati i criteri di imputazione delle sanzioni seguiti dall’Agenzia delle Entrate “sia per avere attribuito unicamente all’edificio nord l’edificazione a distanza inferiore ai dieci metri dal muro di contenimento che delimita la proprietà a nord e che costituisce, secondo i giudici, un fabbricato dal quale computare le distanze prescritte…, sia per aver considerato reciprocamente tra di loro solidali i proprietari delle due palazzine anche per abusi riferentesi invece esclusivamente ad ognuna di esse quali incontestabilmente quelli relativi ai sottotetti” .

4.2. - Il motivo è infondato.

4.2.1.1. - Con riferimento alla prima censura sopra menzionata, parte ricorrente sostiene che “errata è l’imputazione della violazione delle distanze dal confine della vicina unicamente al condominio Nettuno e non anche all’altro condominio verticale (Plutone) e alle quattro case a schiera” e che, dunque, “E’ evidente, pertanto, che il Comune di Parma, al quale era ben noto quanto sopra esposto tanto che la prima comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, inviata nel 2011…dopo la definitività della sentenza del Consiglio di Stato n. 7731 del 2010, riguardava anche le quattro case a schiera, non solo avrebbe dovuto continuare il procedimento sanzionatorio anche nei confronti del suddetto terzo immobile, ma non avrebbe dovuto in seguito indurre e/o comunque avvalorare l’imputabilità della violazione della distanza dal confine della signora F unicamente al terzo immobile progettato ed assentito, cioè al condominio Nettuno, quando invece era ben nota l’unitarietà degli interventi” .

4.2.1.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che, come condivisibilmente dedotto sul punto dal Comune di Parma, “detto terzo edificio (case a schiera) è assolutamente legittimo, e non è mai stato oggetto di alcuna contestazione.” e, dunque, la censura risulta infondata.

Inoltre, sul punto, per completezza di esame va ricordato che parte ricorrente non ha notificato il ricorso anche nei confronti di uno dei proprietari delle case a schiera ma solo ad uno dei proprietari del Condominio Plutone e, dunque, la censura risulta altresì inammissibile per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati, da intendersi quali i proprietari delle predette case a schiera.

4.2.2.1. - Con la seconda censura, parte ricorrente sostiene che “il provvedimento è illegittimo anche per aver configurato la solidarietà tra i due condomini pure per parti degli stessi assolutamente autonome ed indipendenti quali appunto i locali sottotetti” .

4.2.2.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che trattasi di abuso unitario ed inscindibile, come evidenziato in tutti i provvedimenti impugnati, e che tale valutazione circa l’unitarietà ed inscindibilità svolta dal Comune di Parma appare logica e, dunque, legittima atteso che, come evidenziato sul punto dal predetto Comune, “Nel nostro caso l’unitarietà dell’abuso è dimostrata, inoltre, dalla circostanza che il Consiglio di Stato ha annullato i titoli edilizi relativi ad entrambi gli edifici condominiali, situati su un unico comparto di proprietà della C.B.S. Costruzioni s.r.l. (come ammesso dagli stessi ricorrenti)…” .

5. - Da ultimo, infine, il Collegio osserva che in sede di memoria depositata in data 22 aprile 2022 parte ricorrente ha affermato che “E’ poi comunque in ogni caso evidente come l’Amministrazione abbia operato in modo illegittimo discostandosi immotivatamente dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla non opportunità di irrogare le sanzioni pecuniarie, nell’importo indicato nella relazione di stima, proprio per la crisi economica derivata dalla pandemia che avrebbe sensibilmente ridotto gli indici definitivi OMI per l’anno 2020 rispetto a quelli utilizzati, in via provvisoria, e formatesi nel giugno 2020” .

Tale censura risulta però formulata in una memoria non notificata e, pertanto, risulta inammissibile in quanto non formulata con ricorso.

6.- Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.

7. - Sussistono i presupposti di legge (particolare complessità della vicenda) per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

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