TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-06-04, n. 202200231
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2022
N. 00231/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2021, proposto da
I.C.I. - Impresa Costruzioni Industriali Spa, Nidaco Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G G, P N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angela Garzia in Pescara, v.le Pindaro 19;
contro
Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro- Sangro- Sinello e Trigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edilflorio S.r.l. in persona del Legale Rappresentant pro tempore, Tenaglia S.r.l. in Peersona del Legale Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Coromano, Nicola Pietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F.Lli di Carlo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. della determina n. 131 del 21.07.2021, a firma del Direttore Generale dell'Ente, ing. Tommaso Valerio, comunicata a mezzo pec in pari data, recante la presa d'atto dell'esito positivo del sub-procedimento di anomalia dell'offerta, nonché l'approvazione dei risultati di gara e l'aggiudicazione degli anzidetti lavori in favore della costituenda ATI EDILFLORIO Srl -TENAGLIA Srl per l'importo di Euro 3.215.433,56 oltre ad Euro 74.500,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per Euro 3.289.933,56 oltre IVA e così per l'importo complessivo di Euro 4.013.718,95;
2. della comunicazione di detta determina di cui alla nota del 21.07.2021 prot. n. 2362;
3. del verbale di gara n. 1 del 04.05.2021, nella parte in cui, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa e all'avvio del soccorso istruttorio, esperito con l'acquisizione della documentazione depositata nel corso di quello attivato nella precedente gara, si è provveduto ad ammettere alla gara il controinteressato RTI EDILFLORIO Srl - TENAGLIA Srl, anziché disporne l'esclusione;
4. sempre del verbale di gara n. 1 del 04.05.2021, nella parte in cui, all'esito dell'apertura delle offerte tecniche e dell'esame della documentazione ivi contenuta, si è provveduto a ritenere l'offerta tecnica del RTI controinteressato conforme al Disciplinare di gara e ad ammettere lo stesso alle successive fasi di gara, anziché disporne l'esclusione, e contestualmente avviato l'esame, in seduta riservata, della documentazione tecnica;
5. del verbale riassuntivo delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, datato 30.06.202, e dei relativi giudizi e valutazioni cristallizzati in detto verbale, nella parte in cui ammettono e valutano positivamente l'offerta tecnica del RTI controinteressato, benché indeterminata e non conforme alle prescrizioni della legge di gara e, per di più, contenente modificazioni peggiorative ed opere non ricomprese nel progetto posto a base di gara, attribuendo e, addirittura, duplicando ingiustamente e illegittimamente i relativi punteggi;
6. del verbale di gara conclusivo n. 3 del 30.06.202, nella parte in cui è stata data lettura dei punteggi complessivamente assegnati alle offerte tecniche e si è provveduto, all'esito dell'apertura ed esame delle offerte economiche e temporali, alla positiva valutazione di quelle del RTI controinteressato e all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché nella parte in cui si è provveduto alla formazione della graduatoria finale e alla proposta di aggiudicazione in favore del RTI controinteressato e, infine, alla richiesta di verifica di congruità dell'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria;
7. della nota prot. n. 2093 del 30.06.202, con cui è stata avviato il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI controinteressato;
8. delle separate due note del 19.07.2021e del 15.07.202, acquisite al protocollo dell'Ente con il n. 2325, la prima, e con il n. 2271, la seconda, recanti le considerazioni espresse dal Presidente della Commissione giudicatrice prof. ing. G D M e dal componente della stessa ing. E C, sulle giustificazioni fornite dal RTI controinteressato nell'ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia;
9. del verbale di chiusura del sub-procedimento di verifica di anomalia datato 21.07.2021, nonché degli atti richiamati e allegati al medesimo, ivi inclusa la relazione del RUP di pari data prot. n. 2360, con cui è stato dato atto della congruità di detta offerta, anziché disporne l'esclusione per le ragioni di cui alla parte motiva del presente ricorso;
10. di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ancorché non conosciuto dalla medesima, che ha consentito l'ammissione e la partecipazione alla gara del RTI controinteressato e, per l'effetto, la valutazione dell'offerta tecnica ed economica di quest'ultimo, con espressa riserva di motivi aggiunti.
E per la declaratoria di inefficacia e caducazione ex art. 121 e 122 c.p.a. del contratto eventualmente sottoscritto con le ditte controinteressate, nonché per il riconoscimento del diritto al risarcimento al danno in forma specifica, mediante l'annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia e caducazione del contratto e subentro della costituenda ATI tra la I.C.I. - IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SpA e NIDACO COSTRUZIONI Srl nel contratto in parola, di cui si dichiara sin d'ora la disponibilità ai sensi dell'art. 124 c.p.a., ovvero, in subordine per la denegata ipotesi di impossibilità di subentro, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a causa degli atti impugnati come da parte motiva e, in specie al ristoro delle spese sostenute per la presentazione dell'offerta pari ad Euro 30.000,00 circa, al ristoro del lucro cessante in misura non inferiore ad Euro 400.000,00, corrispondente alla percentuale di utile che l'ATI ricorrente avrebbe conseguito se fosse rimasta aggiudicataria dell'appalto, nonché al ristoro del danno curriculare nella misura del 5% dell'importo a base d'asta pari ad Euro 215.000,00 e così per la complessiva somma di Euro 645.000,00 ovvero in quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia ovvero da quantificarsi alla stregua dei criteri che l'Ecc.mo Collegio vorrà individuare ex art. 34, comma 4, c.p.a. o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la condanna della SA convenuta al pagamento delle relative somme in uno agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro- Sangro- Sinello e Trigno e di Edilflorio S.r.l. in persona del Legale Rappresentant pro tempore e di Tenaglia S.r.l. in Peersona del Legale Rappresentante pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2022 il dott. M B e uditi per le parti i difensori G G, P N M, M D M, P G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con ricorso n.325/2020, la odierna parte ricorrente, quale seconda graduata, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione commissariale n.117 del 3.07.2020 recante la presa d’atto dell’esito positivo del sub-procedimento di anomalia e l’aggiudicazione in favore della odierna controinteressata A.t.i. Edilflorio s.r.l. Tenaglia s.rl. della medesima gara indetta dal Consorzio di Bonifica Sud- Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno per l’affidamento dei Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro;
- con sentenza 137 del 2021, questo Tribunale ha accolto il ricorso per l’assorbente profilo della denunciata