TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2017-03-23, n. 201700529
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Pubblicato il 23/03/2017
N. 00529/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01910/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2016, proposto da:
Cooperativa Sociale L'Isola Che C'E' - Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati D G e M D P, con domicilio eletto in Salerno, alla via SS Martiri Salernitani, n. 31;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto in Salerno, alla via A. Salernitana, n. 3;
per l'annullamento
a) del decreto dirigenziale n. 213 dell'01.07.2016, trasmesso in data 26.07.2016, con il quale la Regione Campania - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico ha revocato l'ammissione a finanziamento per la quota parte delle sole risorse POR CAMPANIA FSE 2007/2013 del D.D. n. 412 del 05.10.2011 per il soggetto Soc. Coop. Sociale L'isola che c'è Onlus;
b) della nota prot. n. 2015.0266181 del 17.04.2015, successivamente pervenuta, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del decreto dirigenziale n. 412 del 05.10.2011 concernente il finanziamento per la realizzazione dei nuovi asili nido;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
e per l'accertamento
dell'indennizzo dovuto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, per effetto della disposta revoca e per la conseguente condanna della Regione Campania al relativo pagamento;
nonché per la condanna
al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti e connessi all'illegittima adozione degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la Cooperativa ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale la Regione Campania ha disposto, in suo danno, la revoca dei finanziamenti inerenti al POR Campania 2007/2013, sul valorizzato presupposto della sopravvenuta impossibilità di rispettare, a causa del mancato rispetto delle programmate cadenze temporali in ordine ai progressivi avanzamenti, i tempi imposti per l’attuazione dei programmi finanziati;
RITENUTO che sussistono i presupposti per la definizione della lite con statuizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
CONSIDERATO, in effetti, che il ricorso appare inammissibile per carenza di giurisdizione;
RITENUTO, infatti, che la disposta misura revocatoria appare assunta, giusta le premesse in fatto, in correlazione ad un fatto di inadempimento imputato alla cooperativa ricorrente, relativamente al mancato rispetto del cronoprogramma degli investimenti oggetto di controversia;
CONSIDERATO che, per comune intendimento, la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora, come nella specie, la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. 17 febbraio 2016, n. 3057);
RITENUTO che appare equo disporre l’integrale compensazione di spese e competenze di lite;