TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2009-10-22, n. 200906236

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2009-10-22, n. 200906236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200906236
Data del deposito : 22 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04692/2009 REG.RIC.

N. 06236/2009 REG.SEN.

N. 04692/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 4692 del 2009, proposto da:
BE.CA.M. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G R, V R e A R, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, via S. Lucia, 97;



contro

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, alla via Diaz, 11;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Direzione Regionale del Lavoro della Campania del 23 giugno 2009;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. In data 8 maggio 2009 la società BE.CA.M. s.r.l., impegnata nell’esecuzione di lavori di costruzione di un fabbricato rurale nel Comune di Quarto (NA), ha ricevuto la visita ispettiva della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli in esito alla quale, su un totale di n. 6 operai presenti nel cantiere, è stata riscontrata la presenza di n. 3 lavoratori non risultanti da scritture contabili e dai documenti obbligatori, identificati in V S e nei sedicenti A S e B F, sprovvisti di documenti di riconoscimento.

Trattandosi di forza lavoro irregolare superiore al 20% di quella impiegata al momento del controllo, la Direzione Provinciale ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, primo comma, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Con il ricorso in epigrafe iscritto al numero di registro generale n. 4692 del 2009 la società BE.CA.M. s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento emesso in data 23 giugno 2009 dalla Direzione Regionale del Lavoro per la Campania con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, deducendo in sintesi violazione del D.Lgs. 81/2008 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza ed erroneità dei presupposti e contraddittorietà della motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che replica alle censure di parte ricorrente e conclude per il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 23 settembre 2009, fissata per l’esame della domanda di misura cautelare, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone comunicazione alle parti presenti.

2. Partendo dall’esame del quadro normativo di riferimento, occorre premettere che l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) disciplina la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale già prevista per il settore edilizio dall’art. 36 bis D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248).

Il primo comma detta i presupposti di adozione del provvedimento di sospensione costituiti alternativamente dalla occupazione di manodopera “in nero” in percentuale superiore al 20% dei dipendenti regolarmente occupati ovvero dalla sussistenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Difatti, si prevede che “Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare (…) gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi