TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202401262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202401262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401262
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 03/06/2024

N. 01262/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00312/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Luigi Da Porto 4;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:

del provvedimento fasc. nr.-OMISSIS-, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha informato i ricorrenti di essere interdetti ai sensi degli artt. 84, co. 4 e 91, comma 6 del D.lgs. n. 159 del 2011, ed ha disposto il diniego dell'iscrizione nella White List della Prefettura di -OMISSIS- della società -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto nonché della nota della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- con cui è stato trasmesso il provvedimento oscurato, dell'avviso orale nr. II^/-OMISSIS-. – M.P. – G.C.e del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale n. II^/-OMISSIS-. – M.P. – G.G. irrogato dal Questore di -OMISSIS- in data -OMISSIS-.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e di Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società-OMISSIS-. impugna l’interdittiva antimafia, di cui in epigrafe, emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- Il provvedimento veniva adottato a conclusione delle verifiche effettuate dopo la presentazione di una richiesta di iscrizione nella c.d. white list , presentata dall’amministratore, -OMISSIS-, socio unico della società. Quest’ultimo agisce inoltre a tutela della propria posizione personale e impugna l’avviso orale, anch’esso in epigrafe descritto, notificatogli dalla Questura di -OMISSIS-, a seguito dell’applicazione di una misura custodiale scaturita dal coinvolgimento in un’indagine riguardante reati connessi al crimine organizzato, oggetto delle operazioni denominate “-OMISSIS-” ed “-OMISSIS-”.

L’interdittiva veniva comminata in relazione ad una situazione di strutturale permeabilità della società – costituita a -OMISSIS- - ad infiltrazioni mafiose, agevolate dai rapporti del legale rappresentante con soggetti legati agli ambienti della criminalità organizzata.

-OMISSIS-, amministrazione e socio unico, avrebbe fatto parte del sodalizio ‘ndranghetista, collegato alla cosca -OMISSIS-ed operante nell’ambito della provincia -OMISSIS-.

Tale soggetto avrebbe assunto il ruolo di capo e organizzatore dell’attività del sodalizio, dedicandosi al reimpiego di denaro di illecita provenienza, che avrebbe reinvestito attraverso l’acquisizione di imprese locali grazie all’interposizione fittizia di un prestanome (tale -OMISSIS-). -OMISSIS- sarebbe stato inoltre in stretto contatto con elementi di spicco della cosca, ai quali avrebbe offerto supporto logistico e sostegno economico.

Egli avrebbe anche amministrato in via di fatto la società-OMISSIS-, utilizzata tra l’altro per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con i cui proventi avrebbe finanziato i propri traffici delittuosi. Analoghe condotte, oggetto di procedimento penale, sarebbero state perpetrate in passato mediante le società-OMISSIS-., costituite con tale -OMISSIS-.

I controlli eseguiti presso un cantiere in cui avrebbe dovuto operare la ricorrente -OMISSIS-e l’identificazione, in quell’occasione, di personale di-OMISSIS-, avrebbero poi reso evidente il collegamento fra le due società, consentendo di dedurre che la prima abbia assorbito il compendio aziendale della seconda.

A sostegno della correlata misura dell’ammonimento, comminata ad -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- evidenziava ancora l’esistenza di diffusi pregiudizi di polizia, di due condanne penali, nonché di persistenti frequentazioni con persone controindicate, accertate nel corso di alcuni controlli.

2.1 Avverso il provvedimento interdittivo, sono formulati i seguenti motivi di ricorso.

(1) Violazione artt. 2 e 3, legge 7 agosto 1990 nr. 241 e art. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, nr. 241.

La comunicazione della misura, inoltrata alla società dalla Prefettura, sarebbe priva di motivazione e a tale mancanza non potrebbe sopperire la successiva messa a disposizione del provvedimento impugnato, essendo quest’ultimo per larghi tratti oscurato così da impedire la piena ostensione dei presupposti giuridico-fattuali presi in considerazione dall’Amministrazione.

(2) Violazione art. 84 comma 4 e 96, comma 6 del D. L.vo 6 settembre 2011. nr. 159. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Assenza di elementi indiziari. Eccesso di potere per sviamento .

(3) Violazione – Errata applicazione artt. 84, co. 4 e 96, co. 6 del D. L.vo 06/09/2011, n. 159. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità ed insufficienza della motivazione.

(4) Violazione – Errata applicazione artt. 84, co. 4 e 96, co. 6 del D. L.vo 06/09/2011, n. 159. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria – travisamento dei fatti - motivazione perplessa e contraddittoria.

Sotto tali rubriche la ricorrente contesta i presupposti fattuali posti alla base della misura interdittiva, viziata per difetto di motivazione e di istruttoria, oltreché per la carenza dei necessari presupposti fattuali e normativi.

I rapporti con soggetti controindicati non sarebbero infatti suffragati da effettive frequentazioni. In ogni caso, non sarebbero state provate illecite cointeressenze con imprese o soggetti controllati dalle organizzazioni criminali.

I singoli elementi fattuali posti a sostegno dell’interdittiva non sarebbero quindi comprovati e non potrebbero essere considerati decisivi al fine di attestare un ragionevole rischio di infiltrazione mafiosa, tenuto conto, in particolare, degli esiti del recente procedimento penale che ha coinvolto -OMISSIS-, mandato assolto dal Tribunale di -OMISSIS-, che, con sentenza n.-OMISSIS- ha ritenuto infondate le accuse elevate nei suoi confronti e insussistente la qualifica di amministratore di fatto attribuitagli dalla Prefettura in relazione alle società asseritamente controllate mediante l’interposizione di prestanome.

Nessun procedimento penale sarebbe stato poi instaurato in relazione ai fatti emersi nel corso dell’operazione “-OMISSIS-”. Neppure sussisterebbe alcuna concreta relazione con gruppi ‘ndranghetisti (come risulterebbe avvalorato dagli esiti dei procedimenti penali), mentre l’affermata permeabilità al “ condizionamento delle varie cosche di riferimento ” (p. 6 del provvedimento interdittivo) non troverebbe riscontro negli atti dell’istruttoria.

Il ritenuto collegamento del ricorrente ad altri filoni d’indagine, riguardanti l’attività criminalità organizzata, sarebbe così frutto da errori e fraintendimenti, dovuti essenzialmente a casi di omonimia.

In questo quadro, le frequentazioni – alcune, peraltro, assai datate - con soggetti controindicati non potrebbero assumere rilievo decisivo.

(5) Violazione e falsa applicazione della normativa antimafia,- carenza dei presupposti di fatto – eccesso di potere difetto d’istruttoria e di motivazione e violazione artt. 84 e 91 del D. L.vo nr. 159/2011. Insufficienza del quadro indiziario .

Il rischio di permeabilità mafiosa non assume il grado di ragionevole probabilità necessario per poter sorreggere l’adozione della misura.

2.2 L’avviso orale unitamente al diniego opposto all’istanza di revoca, formulata dal sig. -OMISSIS-, sono impugnati sulla base di un unico profilo di censura:

(6) Violazione art. 1, co. 1, lett c) e art. 4, co. 1, lett a) del D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 – insussistenza dei presupposti – carenza di istruttoria e motivazione illogica e sproporzionalità della misura.

L’amministratore della società, destinatario dell’avviso, non sarebbe in alcun modo collegato a consorterie criminali. Le frequentazioni con persone e i precedenti penali risulterebbero troppo sporadici e diradati per poterne connotare l’attuale pericolosità sociale.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha resistito nel merito e prodotto la documentazione riguardante il procedimento.

4. Con motivi aggiunti notificati il -OMISSIS-, parte ricorrente, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla difesa erariale, formulava un ulteriore profilo di censura (rubricato “ eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti ”), lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che, come via via accertato dall’Autorità Giudiziaria, nessuna delle condotte avrebbe oltrepassato la soglia della rilevanza penale.

Contesta, inoltre, che -OMISSIS-abbia utilizzato personale proveniente da altre società oggetto di infiltrazione criminale.

Segnala, infine, che taluni fatti (ritenuti sintomatici di una situazione di continuità con i gruppi mafiosi) siano stati erroneamente ascritti ad -OMISSIS- a causa della confusione ingenerata dalla presenza di un omonimo, quest’ultimo effettivamente coinvolto nei traffici criminali.

5. Acquisita ulteriore documentazione e, in particolare, copia del verbale del Gruppo Interforze Antimafia datato -OMISSIS-, richiamato dall’interdittiva, -OMISSIS-, pur lamentando la mancata ostensione integrale dei documenti richiesti con istanza formulata ai sensi dell’art. 116, cod. proc. amm. (che in parte era stata respinta, e in parte dichiarata irricevibile nonché improcedibile da questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-), proponeva i seguenti ulteriori motivi aggiunti, notificati il -OMISSIS-:

(1) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Travisamento dei fatti;
Carenza di motivazione;
Mancata ed insufficiente istruttoria;
Illogicità ed assenza di prove ed indizi.

Il parere favorevole all’emissione delle misure (l’interdittiva e l’avviso orale), sarebbero stati espressi dal Gruppo Interforze sulla base di mere assunzioni indiziarie (quali, ad es., l’appartenenza del -OMISSIS- al sodalizio ‘ndranghetista operante nella provincia -OMISSIS-), prive di riscontro probatorio, ed anzi sconfessate dagli esiti dei procedimenti svoltisi innanzi all’Autorità Giudiziaria, dai quali sarebbe invece emersa l’estraneità della società e del suo amministrazione ai traffici dei gruppi criminali.

(2) Eccesso di potere per sproporzionalità – incostituzionalità dell’art. 89 bis, 92 e 94 del D.L.vo 159/2011 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 41 Cost.

Richiamando precedenti ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, parte ricorrente profila l’illegittimità costituzionale della disciplina della misura interdittiva, ritenendone l’applicazione (specie per l’assenza di meccanismi di graduazione, in verità introdotti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato – v. infra motivo 3) manifestamente in contrasto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, “ con il diritto al lavoro (art. 4) con il principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost), con il diritto di difesa (art. 24) ed infine con il canone del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost) non potendo la discrezionalità degli Uffici essere limitati all’assunzione di misure preventive ‘fisse’ ” (p. 23).

(3) Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità illegittimità costituzionale dell’art. 49, co 2 del Decreto legge 06/11/2021, n. 152, Decreto legge 06/11/2021, n. 152 per contrasto con l’art. 3 Cost.

Vertendosi, al più, di un’infiltrazione mafiosa occasionale, ben più adeguata sarebbe stata l’irrogazione della misura prevista dall’art. 94- bis del d. lgs. n. 159 del 2011, introdotto dal d.l. n. 152 del 2021, al fine di garantire un efficace controllo, per un significativo arco temporale, delle attività di impresa. Contesta la società ricorrente la scelta del legislatore di non avere previsto l’applicazione retroattiva della disposizione più favorevole, così da consentire all’Amministrazione di rivisitare, sulla base delle nuove disposizioni, le posizioni già definite graduando l’intensità delle misure sulla base dell’effettivo grado di permeabilità all’infiltazione mafiosa.

6. Chiamata infine all’udienza pubblica del 17 aprile 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.

7. Il ricorso deve essere respinto.

8. Vanno esaminati congiuntamente i primi cinque motivi dedotti nel ricorso introduttivo, il motivo aggiunto notificato il -OMISSIS- nonché la prima censura esposta nei motivi aggiunti notificati il -OMISSIS-, tutti diretti a contestare sotto analoghe prospettive i presupposti, essenzialmente fattuali, posti a fondamento della misura interdittiva disposta nei confronti della società ricorrente.

Ritiene, invero, il Collegio che il provvedimento appaia ragionevole e proporzionato alla stregua del grave quadro istruttorio esaminato dal Prefetto, arricchito dalle convergenti relazioni informative delle Forze dell’ordine, dagli esiti delle consultazioni delle banche dati, dalle risultanze dei numerosi controlli di polizia, nonché sugli atti formati nel corso dei procedimenti giudiziari, i quali tutti dimostrano inequivocabilmente lo stretto legame che, costituitosi attraverso una serie di rapporti tutt’altro che quiescenti, si situa tra il legale rappresentante della società e importanti gruppi criminali mafiosi. Rapporti, originati da vincoli parentali con personaggi di spicco dei sodalizi criminali, che annoverano relazioni di intensa frequentazione e persino di amicizia con soggetti (-OMISSIS-) intranei alle consorterie mafiose, ovvero con pregiudicati significativamente coinvolti nell’operazione “-OMISSIS-”, che -OMISSIS- era solito frequentare.

Particolarmente significativa, in questo quadro, è la visita che, come molti altri soggetti coinvolti, anche il -OMISSIS- ebbe a compiere in compagnia del socio -OMISSIS-, al capo del locale sodalizio ‘ndranghetista, ricoverato tra il -OMISSIS-, visita da ricondurre alla plausibile necessità di ricevere da tale figura di vertice istruzioni in merito alla futura gestione degli affari criminali.

La contemporanea presenza del -OMISSIS- attesta, del resto, la particolare intensità del legame intessuto con tale soggetto, anch’egli di origine crotonese, elemento di spicco della cosca mafiosa di -OMISSIS-, e coinvolto, assieme al ricorrente (suo socio in-OMISSIS-.) in importanti indagini riguardanti l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di imprese edili del -OMISSIS-.

Ulteriore e autonoma evidenza del rapporto di continuità che sussiste tra la società e i gruppi mafiosi, può essere poi desunta dai rapporti con altra società raggiunta da provvedimento interdittivo (quale la-OMISSIS-) e dalle cointeressenze economiche che hanno caratterizzato i rapporti con tale impresa, specie in relazione alla costituzione di circuiti fraudolenti diretti alla realizzazione di illeciti finanziari mediante l’utilizzo di imprese fittizie ( cartiere ).

Analoghe considerazioni possono essere ripetute riguardo alla posizione dei lavoratori posti alle dipendenze della società, dei quali molti risultano a vario titolo coinvolti nei procedimenti giudiziari che hanno riguardato attività criminali, o, in ogni caso, provengono da altre realtà imprenditoriali collegate ai sodalizi mafiosi, così da delineare – come ulteriore elemento sintomatico del rischio infiltrativo - la partecipazione ad un sistema di mutua solidarietà, diretto a ricollocare i lavoratori all’interno della cerchia delle imprese legate dalle comuni influenze criminali (secondo una prassi operativa che sovente caratterizza i fenomeni d’infiltrazione, connotati dalla circolazione - non giustificata da evidenti ragioni economiche - dello stesso personale oltreché degli stessi beni strumentali rigorosamente entro il perimetro delle imprese controllate).

9. All’interno di tale contesto, trova quindi piena conferma la sussistenza di un chiaro rischio infiltrativo, propagato – come segnalato dall’Amministrazione – dal -OMISSIS- alla società. In proposito si deve ricordare come il pericolo di contaminazione criminale - che sorregge la misura - emerga allorquando siano rinvenibili elementi che denotano la possibilità di infiltrazione mafiosa, valutati unitariamente e su cui, secondo la regola del più probabile che non , possa dirsi validamente fondato l'apprezzamento discrezionale rimesso al Prefetto, risolventesi in un giudizio prognostico di attendibilità degli indizi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 4 marzo 2022, n. 1454).

Detto giudizio prognostico, come afferma la giurisprudenza consolidatasi sul punto, deve ritenersi “ connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l'autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010) ” (Cons. St., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 2585).

10. Il provvedimento interdittivo oggetto di impugnazione non appare quindi illogico o irragionevole, né i fatti risultano travisati dall’Amministrazione.

Si deve subito ricordare che, secondo i più recenti e pienamente condivisi approdi giurisprudenziali, gli elementi posti a base dell'informativa antimafia ben possono essere privi di rilevanza penale, “ non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione ” (vd., tra le molte, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 febbraio 2021, n. 159).

L’interdittiva antimafia può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su vicende risalenti nel tempo (quali i rapporti intercorsi con -OMISSIS-), quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi raccolti, possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell'attività dell'impresa (in tal senso, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4 marzo 2022, n. 179).

Nella specie, dunque, la misura appare adeguatamente motivata in riferimento ai legami familiari e ai rapporti – diretti o indiretti - con soggetti, spesso attinti da gravi pregiudizi, appartenenti a sodalizi criminali, alla commissione – da parte dell’amministratore – di illeciti finanziari, all’assetto del personale assunto nel corso del tempo dalla società, nonché alle relazioni commerciali intrattenute con società collegate alle consorterie mafiose. Detti elementi, complessivamente considerati, rendono coerente la ricostruzione operata dall’Amministrazione, da cui emerge con evidenza il rischio che la società ricorrente si trovi posta al di sotto dell’influenza mafiosa, determinando l’asservimento dell’attività imprenditoriale agli interessi dei sodalizi di riferimento, e ciò a prescindere dall’effettiva rilevanza e dall’attualità delle condotte del soggetto preposto all’amministrazione della società, elementi che non elidono le strette connessioni dell’impresa con gli ambienti criminali su cui pone l’accento la Prefettura, determinando l’asservimento della propria attività imprenditoriale.

Occorre, inoltre, puntualizzare come non si controverta, in questa sede, della rilevanza e degli effetti di taluni isolati fatti-indice – oggetto di critica parziale da parte della ricorrente -, quanto piuttosto di una situazione permanente, della quale l’articolato contesto fatto emergere dall’istruttoria costituisce semmai un sicuro elemento rivelatore. Pertanto, quando - come nel caso di specie - risaltino evidenti collusioni con l’ambiente mafioso, sovente ma non necessariamente estrinsecate all’interno di condotte penalmente rilevanti correlate dalla comune regia della criminalità organizzata ovvero strettamente riconducibili agli interessi anche mutualistici del sodalizio (come nel caso dell’assunzione di soggetti collusi), il rischio infiltrativo deve ritenersi provato con sufficiente grado di probabilità, anche a prescindere dal rilievo delle singole condotte considerate in senso atomistico, dovendo prevalere – specie nell’ottica probabilistica che caratterizza l’adozione di una misura di prevenzione - la loro valutazione complessiva.

Sicché, anche a prescindere dalla posizione rivestita dal -OMISSIS- all’interno dei disegni delle organizzazioni mafiose, sia egli soggetto compiacente, cooperante, ovvero collaborante per proprio interesse, per omertà o per il timore della sopravvivenza propria e della propria attività, si manifesta in ogni caso l’esposizione dell’impresa al pericolo di infiltrazione, la cui attualità è inevitabilmente connessa alla sussistenza di una cerchia di relazioni capace di veicolare gli effetti dell’interferenza criminale.

12. Appare poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale “ dell’art. 89 bis, 92 e 94 del D.L.vo 159/2011 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 41 Cost. ” sollevata dalla società ricorrente nei motivi aggiunti notificati il -OMISSIS- (seconda censura), dovendosi considerare come la stessa appaia diretta ad ottenere un inammissibile intervento additivo o manipolativo in una materia che, come già osservato al riguardo dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 2022, n. 180, deve essere ritenuta strettamente riservata alla discrezionalità del legislatore. Si tratterebbe, infatti, dell'innesto di un meccanismo di graduazione inedito, estraneo al sistema previgente, il quale presupporrebbe la correlata attribuzione all'autorità prefettizia di nuovi, specifici poteri istruttori, che, tuttavia, solo un intervento normativo opportunamente calibrato avrebbe potuto definire.

13. Nel successivo terzo motivo aggiunto, viene prospettata un’ulteriore questione di legittimità costituzionale, tramite la quale risulta contestata la scelta del legislatore di non avere previsto l’applicazione retroattiva della più mite misura collaborativa prevista dall’art. 94- bis del d. lgs. n. 159 del 2011, introdotto dal d.l. n. 152 del 2021.

Detta questione, oltreché manifestamente infondata, in quanto riferibile alla sfera della discrezionalità legislativa (perché presupporrebbe l’istituzione di meccanismi procedimentali diretti alla revisione delle misure irrogate in base alla legislazione previgente), si dimostra altresì irrilevante, dal momento che non riguarda alcuno dei parametri normativi in essere al momento dell’adozione dell’interdittiva impugnata, sulla cui base soltanto, secondo il principio tempus regit actum , può svolgersi lo scrutinio di legittimità.

14. Infondato, infine, è il sesto motivo di ricorso, con il quale viene censurato l’avviso orale, comminato al legale rappresentante della società ricorrente, in relazione alla contestata insussistenza dei presupposti fattuali posti a sostegno della misura adottata dal Questore.

Nel caso esaminato, la presenza di assidue frequentazioni criminali e gli evidenti legami con la criminalità organizzata costituiscono elementi sufficienti per definire e precisare i contorni della personalità del ricorrente, confermandone l’inclinazione a comportamenti antigiuridici e antisociali, così da fondare, secondo l’apprezzamento tutt’altro che irragionevole dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Marche, 26 luglio 2021, n.602), l’adozione della misura.

12. Per quanto precede il ricorso deve essere quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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