TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400406

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400406
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201400406
Data del deposito : 23 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00638/2012 REG.RIC.

N. 00406/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00638/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 638 del 2012, proposto da:
L R S.r.l., L R Sport S.r.l., rappresentate e difese dall'avv. M B V, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Cesarei, 4;

contro

Comune di Corciano, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, corso Vannucci, 10;

per l'annullamento

approvazione piano attuativo in variante a PRG parte operativa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corciano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza del 25/5/2011, L R s.r.l., anche a ciò delegata da L R Sport s.r.l. (cessionaria di alcuni terreni), chiedeva al comune di Corciano di approvare un nuovo piano attuativo in variante, chiedendo che le previsioni della parte operativa del PRG fossero allineate a quelle della parte strutturale dello stesso strumento urbanistico: la richiesta era sorretta dalla necessità di completare comunque l’intervento che si era arrestato dopo che il Comune aveva ritenuto che la decadenza dei termini previsti nella convenzione di lottizzazione comportasse anche la decadenza del piano attuativo.

1.1. Nell’istanza, la ricorrente chiedeva che fossero consentite tutte le destinazioni previste dalla disciplina vigente in materia di turismo e che quindi l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva fosse autorizzato sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale: chiedeva, in particolare, di “precisare la destinazione d’uso degli edifici destinate dalle NTA ad ospitalità e attualmente autorizzati come case di villeggiatura e residenza specificando che gli stessi potessero essere adibiti dal soggetto attuatore o dagli eventuali acquirenti delle varie unità ad una delle attività ricettive previste dall’art. 12 del nuovo codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo”.

1.2. Il piano è stato adottato con delibera consiliare n. 6 del 13/2/2012, nella quale l’amministrazione faceva proprie “ … Le condizioni espresse dalla Ia Commissione consiliare nelle sedute del 22/9/2011, del 15/12/2011 e del 19/1/2012 … condizioni con le quali veniva previsto che … l’edificio denominato residence (tipologia B) sia destinato ad attività ricettiva tipo imprenditoriale da selezionare fra quelle indicate previste dalla normativa vigente”.

1.3. Tale determinazione era motivata dal fatto che “… essendo il piano originale approvato con procedura SUAP, l’attuale proposta di variante non può prescindere dalla destinazione produttiva assegnata originariamente all’insediamento. Pertanto le destinazioni ricettive da dichiarare compatibili saranno solamente quelle di tipo produttivo imprenditoriale. E’ inoltre opportuno prevedere una clausola di convenzione che obblighi il convenzionante a riportare nell’atto di vendita la destinazione ricettiva a carattere produttivo degli immobili”.

1.4. Con la stessa delibera l’amministrazione faceva poi propria la relazione tecnica del 9/2/2012 redatta dall’arch. S S responsabile dell’area assetto del territorio, nella quale si affermava che “… in conformità alle normative vigenti, alle prescrizioni imposte con la variante al PRG relativa al comparto approvato con D.C.C. n. 4 del 31/1/2005 e ancora vigente i risultati emersi dalle sedute della Ia commissione consiliare in tutte le sedute effettuate, si riconferma in questa sede che le destinazioni compatibili con il comparto sono oltre agli impianti sportivi il godimento del verde e le altre indicate dalla norma specifica anche l’attività ricettiva svolta. Le attività consentite trattandosi d’intervento assentito originariamente con SUAP devono tutti indistintamente svolgersi in forma produttiva imprenditoriale …”.

1.5. In data 24/4/2012 L R s.r.l. presentava le proprie osservazioni chiedendo in particolare che fosse cassato / eliminato “… il vincolo dell’esercizio delle attività ricettive in forma imprenditoriale …” e che pertanto venisse consentito l’esercizio di attività in ogni forma consentita dalla legge in materia.

2. Con l’impugnata delibera consiliare n. 51 del 28/6/2012, il comune di Corciano approvava definitivamente il piano attuativo in variante respingendo le osservazioni e confermando la prescrizione secondo la quale nel comparto si sarebbero potute esercitare solo ed esclusivamente attività ricettive in forma imprenditoriale.

2.1. La determinazione è motivata nella decisione della Ia Commissione consiliare in occasione della seduta del 22/5/2012 all’esito della quale la Commissione si è espressa “… confermando quanto riportato nella DCC di adozione n. 6/2012 e cioè che l’attività esercitabile all’interno del comparto Vrv** è solamente quella carattere imprenditoriale”.

2.2. Nella delibera consiliare si rinvia al parere del responsabile dell’area assetto del territorio che richiama i precedenti pareri del consulente legale riguardanti la “ammissibilità della procedura SUAP di cui al DPR n. 447/87 anche per attività non imprenditoriale …” nei quali si afferma che la natura imprenditoriale o meno dell’impianto produttivo da autorizzare non verrebbe ad assumere alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’istituto in parola. A giudizio della più recente giurisprudenza, tuttavia, la normativa considerata impone comunque che l’attività oggetto di autorizzazione assuma natura imprenditoriale (…) e ancora che il mero esercizio di un’attività (di bed and breakfast) vale a dire di attività avente carattere ricettivo ma in funzione puramente accessoria (rispetto alla destinazione d’uso abitativo) non può essere considerato sufficiente per rendere compatibile tale destinazione con i vincoli derivanti dal ricorso alla procedura di cui al

DPR

447/98 (SUAP).

2.3. In ragione delle predette deduzioni, anche responsabile dell’area assetto del territorio ha espresso parere negativo all’accoglimento delle osservazioni affermando nuovamente che “… le destinazioni produttive compatibili con l’area in oggetto, per la particolare procedura seguita nell’iter autorizzativo (SUAP in variante al PRG) siano unicamente quelle di tipo imprenditoriale”.

2.4. Sulla scorta delle sue enunciate motivazioni, l’osservazione della ricorrente L R s.r.l. è stata respinta e la variante approvata “… fermo ed attuale quant’altro stabilito con la citata deliberazione consiliare n. 6/2012”.

2.5. Al fine di tutelare l’interesse pubblico coincidente dalla necessità di avere in tempi certi la disponibilità per il territorio degli impianti sportivi previsti dal piano, è stata prevista la cadenza del rilascio dei permessi di costruire e del rilascio delle conseguenti certificazioni di agibilità, in correlazione agli edifici ancora da realizzare nell’ambito del comparto in questione.

2.6. Tra le relative prescrizioni, è stata anche inserita quella sul rilascio delle certificazioni di agibilità relative agli edifici “… A1, A2 e A3 già realizzati alla data odierna… subordinando detto rilascio alla … realizzazione al grezzo di tutte le strutture dell’edificio spogliatoi piscina (tipologia E – F)”.

3. E’ stata così introdotta nella variante una previsione relativa ad edifici già realizzati mutando quella contenuta nell’originario piano attuativo: come risulta dall’art. 5 della convenzione di lottizzazione, è stato previsto, in generale, l’obbligo del soggetto attuatore di “… realizzare le opere di urbanizzazione … in modo tale che esse risultino completate, perfettamente funzionali … prima che sia richiesto il certificato di agibilità relativo alle tipologie di intervento”: con specifico riguardo agli edifici A1, A2 e A3 (cioè alle case di villeggiatura) è stato previsto che “…nel caso in cui il soggetto attuatore del piano richieda il certificato di agibilità parziale avente ad oggetto le tipologie A1, A2 e A3 (case di villeggiatura), il rilascio di tale certificato subordinato alle seguenti condizioni: III) per l’agibilità parziale sino al 30% della volumetria ammissibile occorre che sia completato l’intero percorso pedonale unitamente all’invaso della raccolta delle acque meteoriche … IV) per l’agibilità fino al 60% della volumetria ammissibile occorre, oltre a quanto previsto dal punto III), che sia realizzato l’impianto funzionale delle piscine complete di tutti i servizi per la loro fruibilità e agibilità nonché la realizzazione del collegamento pedonale con la confinante strada vicina alle “dei Cancelli” nella “parte alta” immediatamente a ridosso del centro sportivo nonché un ulteriore collegamento pedonale con dalla strada vicinale “delle due Madonne” in prossimità dell’ingresso principale del comparto”.

3.1. Nella parte in cui subordinano il rilascio dell’agibilità degli edifici già realizzati alle suddette prescrizioni, i provvedimenti sono impugnati per i seguenti motivi:

A) quanto al divieto di esercizio di attività ricettive in forma non imprenditoriale:

I) violazione del

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