TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-09-25, n. 201500377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-09-25, n. 201500377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201500377
Data del deposito : 25 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00175/2015 REG.RIC.

N. 00377/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Q M, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Savoia, 3;

contro

Ministero della Salute in Persona del Ministro P.T.;

per l'esecuzione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del lavoro n. 264/2014, depositata il 16 settembre 2014 nel giudizio avente numero di R.G. 726/2013, munita di formula esecutiva il 16 settembre 2014, notificata in forma esecutiva il 05-15 dicembre 2014 presso la sede legale del Ministero della Salute in Roma, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Bampobasso, in funzione di giudice del lavoro ha accetato che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha diritto all'indennizzo di cui alla L. -OMISSIS- (-OMISSIS-) con decorrenza dal 1° aprile 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sentenza indicata in epigrafe contiene la condanna del Ministero intimato al pagamento in favore della parte ricorrente di quanto nella stessa indicato..

La

Tuttavia, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza , la decisione non è stata ancora concretamente eseguita e, pertanto, permane l’inottemperanza dell’Amministrazione.

Ne consegue che il ricorso in esame – proposto seguendo le modalità indicate dagli artt. 112 e segg. Cod. proc. amm- deve essere accolto con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere entro il termine di guorni novanta decorrente dalla data di notificazione della presente,.

Nell’eventualità dell’inutile decorso del predetto primo termine di 90 giorni, viene assegnato al Ministero un ulteriore termine di giorni novanta per adempiere a quanto sopra e fermo restando che – in considerazione del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto,- dovrà essere corrisposta alla parte ricorrente, ai sensi dell’art.114 comma 4, lett.”e”, dal primo giorno successivo alla scadenza del termine sub a) – e dunque a decorrere dal 91° giorno - una ulteriore somma pari ad € 50,00 per ogni arco di tempo di giorni sette continui che verrà a maturarsi senza che l’amministrazione provveda agli adempimenti su di essa gravanti. La sanzione pecuniaria di cui trattasi, dunque, prenderà a decorrere dal 91° giorno (sopra chiarito) e sarà dovuta in conseguenza della maturazione di ogni arco temporale (di giorni sette continui) sopra richiamato compreso nell’ulteriore secondo periodo di giorni 90 assegnato all’Amministrazione per ottemperare.

c) Nel caso in cui l’inadempimento della p.a. abbia a perdurare oltre il 180° giorno decorrente dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, si procederà in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta che viene sin d’ora individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario, il quale provvederà, su impulso di parte, alla scadenza infruttuosa del termine ultimativo concesso per l’adempimento.

Osserva ancora il collegio che in caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio il commissario ad acta deve ritenersi investito di tutti i poteri necessari al fine di assicurare il materiale reperimento della somma dovuta nell’ambito delle risorse finanziarie del Ministero anche mediante apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove necessario all’espletamento dell’incarico e provvederà alla adozione di tutti i provvedimenti conseguenti necessari al materiale pagamento in favore del ricorrente delle somme riconosciute, non potendosi opporre al commissario ad acta il regime di impignorabilità di cui all’art. 1 del d.l. 25 maggio 1994, n. 313 - secondo quanto prospettato dalla difesa erariale - valevole solo nelle ipotesi di esecuzione forzata attivata secondo la disciplina del codice di procedura civile.

Ciò, del resto, in linea con un constante orientamento giurisprudenziale (TAR Calabria Catanzaro, II, 16 dicembre 2010, n. 2962 e 3 marzo 2010, n. 280;
TAR Sicilia Catania, III, 28 ottobre 2009, n. 1778;
TAR Lazio Roma, II, 14 dicembre 2006, n. 14540) che nel definire l’ampiezza dei poteri del commissario ad acta si è costantemente ispirato al principio di effettività della tutela giurisdizionale evincibile dall’art. 24 della Costituzione e, più di recente, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cons. Stato, IV, 2 marzo 2010, n. 1220) sino ad affermare che il commissario deve ritenersi investito del potere di emanare i necessari provvedimenti anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del Ministero inadempiente.

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