TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-04-17, n. 202306605

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-04-17, n. 202306605
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306605
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 06605/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12062/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12062 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D A, G P, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Tagliamento, 14, come da procura in atti;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del -OMISSIS-, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, recante ad oggetto “Regolamentazione degli alloggi di servizio in uso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 aprile 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 21 ottobre 2016 il dott. -OMISSIS- ha impugnato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del -OMISSIS-, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, recante ad oggetto “Regolamentazione degli alloggi di servizio in uso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, esponendo quanto segue.

2. – Il ricorrente è -OMISSIS- dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e, in forza di atto di concessione del -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- era stato riconosciuto assegnatario di un alloggio di servizio, sito in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-.

Successivamente, le competenze gestionali sull’alloggio sono state devolute al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2008.

Il ricorrente sostiene che l’alloggio in questione gli sia stato assegnato in quanto egli ha ricoperto sino al -OMISSIS- l’incarico di -OMISSIS- e poi di le funzioni di -OMISSIS- del -OMISSIS- dei lavori di messa in sicurezza del torrente -OMISSIS-, oltre ad essere stato successivamente nominato -OMISSIS-, facente parte del -OMISSIS-.

Egli sostiene, ancora, di occupare l’immobile in forza della sentenza del TAR -OMISSIS- e di due note adottate dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-.

3. – Nella sua prospettazione il dott. -OMISSIS-, inoltre, evidenzia che l’art. 30, comma 1, della Legge -OMISSIS-6/2002 ha disposto che “Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale”.

La concreta attuazione di tale disposizione primaria ha portato all’emanazione di alcuni decreti ministeriali (D.M. n. 6018/506/295UL del 2 aprile 2004;
D.M. n. 22612/295 del 31 dicembre 2004;
D.M. 6556/Ru del 3 aprile 2008;
D.M. 196 del 21 maggio 2013;
D.M. n. 230 del 22 maggio 2014 e il D.M. 207 del 6 giugno 2016).

I primi cinque avevano classificato gli immobili interessati in tre categorie:

a) alloggi di servizio connessi agli incarichi svolti;

b) alloggi di servizio in concessione al personale dipendente, indipendentemente dall’incarico svolto;

c) foresterie.

L’immobile occupato dal Dott. -OMISSIS-, in forza dei DD.MM. nn. 6556/2008 e 96/2013 era dapprima stato classificato appartenente alla precedente categoria “b”, alloggi di servizio connessi agli incarichi svolti.

Invece, con il D.M. 207 del 6 giugno 2016, il novero degli alloggi in uso governativo è stato ridotto ai soli alloggi dedicati alle funzioni di custodia dell’immobile.

4. – Sulla scorta di tale constatazione il dott. -OMISSIS- impugna il D.M. 207 del 6 giugno 2016 per i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della L. -OMISSIS-6 del 1 agosto 2002. Difetto del presupposto legittimante. Illogicità manifesta.

In primo luogo, il D.M. impugnato ha previsto all’art. 1 che: “Sono considerati di interesse istituzionale i soli alloggi di servizio concessi in uso gratuito per funzioni di vigilanza e custodia dell’immobile di cui alla Tabella A”, disposizione si porrebbe in contrasto con la norma primaria, la quale, all’art. 30 prevede che: “Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

In secondo luogo, contrasterebbero con la norma primaria più volte richiamata anche le previsioni che prevedono la ricognizione degli alloggi da restituire a carico dei Provveditori locali, in quanto l’art. 30 della L. -OMISSIS-6/2002 avrebbe stabilito che gli immobili demaniali inclusi gli alloggi di pertinenza sono conferiti in uso governativo al Ministero delle Infrastrutture, e dunque solo la legge potrebbe disporre che essi vengano riconsegnati all’Agenzia del Demanio o che ne venga mutata la destinazione d’uso.

Infine, il regolamento violerebbe il ridetto art. 30 in quanto non terrebbe conto che gli immobili erano stati conferiti al Ministero “nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale”, interessi pubblici qui, in tesi, non considerati.

2) Violazione e falsa applicazione, sotto altro dell’art. 30 della L. -OMISSIS-6/2002.

3) In subordine.

III.1) Incompetenza, in quanto per modificare la Tabella A allegata al Decreto Ministeriale in esame non sarebbe comunque sufficiente un provvedimento della Direzione Generale del personale e degli affari generali, ma sarebbe necessario un atto che rivesta lo stesso rango della disposizione (Tabella A) che si va ad integrare, e cioè sarebbe necessario che tali modifiche siano adottate con Decreto Ministeriale.

III.2) Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta.

III.3) Difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, non emergendo quali siano le “mutate esigenze dell’Amministrazione” atte alla modifica eventuale del regolamento impugnato.

5. – Il MIT si è costituito in giudizio con mero atto di stile.

6. – Il ricorrente ha depositato due memorie conclusionali (l’una in vista dell’udienza straordinaria del 12 dicembre 2022, di cui ha poi richiesto il rinvio per eventuali motivi aggiunti a causa della recente produzione documentale ministeriale, e l’altra in vista dell’udienza straordinaria in cui la causa è passata in decisione).

7. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2023.

8. – Il ricorso è inammissibile, difettando il ricorrente della necessaria legittimazione a ricorrere avverso il D.M. 207 del 6 giugno 2016, che ha impresso all’immobile sito in-OMISSIS-, sopra descritto, un destinazione diversa da quella sino ad allora prescritta dai precedenti decreti ministeriali adottati in esecuzione dell’art. 30, comma 1, della Legge -OMISSIS-6/2002.

Il ricorso, infatti, è stato nell’occasione proposto da soggetto che si trova in relazione di mero fatto –ossia non qualificata giuridicamente- con il bene immobile la cui condizione è stata incisa dall’atto regolamentare in questione.

Al riguardo è sufficiente riportare quanto ha affermato, circa l’assenza di un valido titolo atto a legittimare la detenzione dell’ing. -OMISSIS- sul bene, la sentenza della Corte dei Conti per la -OMISSIS- -OMISSIS-\2015, emessa in sede di processo per la responsabilità erariale derivante dalla realizzazione e ristrutturazione dell’alloggio in discorso nell’ambito del compendio immobiliare da adibire a caserma del Corpo Forestale dello Stato (peraltro disciolto il 31 dicembre 2016, successivamente ai fatti di causa).

La citata pronunzia del Giudice contabile è stata depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

Tale sentenza riporta, a sua volta, ampi stralci della sentenza della Corte di cassazione penale che ha confermato la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione emessa dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- sull’impugnazione dell’Ing. -OMISSIS- della condanna emessa in primo grado dal Tribunale del capoluogo -OMISSIS-.

La Corte dei Conti della -OMISSIS-, dunque, per quanto qui rileva, si è espressa come segue: “… della Corte di Cassazione, che ha avuto modo di affermare come la pacifica destinazione del fabbricato a caserma del Corpo Forestale di-OMISSIS- era indipendente dalla problematica circa il Ministero competente a disporne. La Suprema Corte ha escluso che nella ratio decidendi della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, oggetto di impugnazione, vi fossero elementi dai quali desumere l’esistenza di una causa di proscioglimento nel merito in quanto ''Secondo le emergenze processuali, il -OMISSIS-, senza alcuna autorizzazione, si attribuì dunque uno parte dell’immobile, distraendola dalle finalità istituzionali epilogo confermato dalla fondamentale circostanza che una parte di esso (il solo piano terra e non anche il primo piano) fu riconsegnalo al Corpo Forestale dello Stato, mentre la consegna (in base all'art. 6 d.P.R. 13 luglio 1998 n. 367) doveva avvenire nelle forme previste, integralmente e a prescindere dall’amministrazione pubblica formalmente detentrice del bene pubblico, venendosi in materia di "consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni la riconsegna di essi” (art. 6 dP.R. n. 367 del 1998)". Per tutto quanto sin qui esposto non vi è alcun elemento, né in fatto né in diritto, che possa consentire l’inquadramento dei lavori in argomento nell’ambito di una legittima operazione tendente alla realizzazione di un interesse pubblico rappresentato dall’esigenza di realizzare un alloggio di servizio per il -OMISSIS-. Va opportunamente soggiunto che il -OMISSIS- fruiva già di un alloggio di servizio, in -OMISSIS-, nella stessa sede del -OMISSIS-...”.

9. - Peraltro ritiene il Collegio che, ai fini di valutare la legittimazione processuale del ricorrente, non rilevi indagare circa la perdurante validità –alla luce delle su citate pronunzie giurisdizionali passate in giudicato- dell’atto di concessione stipulato tra l’Agenzia del Demanio e l’Ing. -OMISSIS- in data -OMISSIS-.

Assume infatti dirimente valore la circostanza che la scadenza di tale atto concessorio era stata fissata dalle parti a data ben antecedente l’adozione del D.M. 207 del 6 giugno 2016 (ed ovviamente alla sua impugnazione), ossia al 31 dicembre 2010.

Peraltro, tale concessione ha esaurito i propri effetti prima della naturale scadenza, come emerge chiaramente dalla sentenza del TAR -OMISSIS- -OMISSIS-\2009, resa a fronte dell’impugnazione dello sfratto in via amministrativa di cui alla nota -OMISSIS- dell’Agenzia del Demanio.

Tale sentenza del TAR -OMISSIS-, con estrema chiarezza, dispone: “La concessione rep. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata rilasciata “in ragione delle specifiche funzioni prestate presso il -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di -OMISSIS-”.

Evidente quindi è che solo la qualifica di -OMISSIS- ha determinato la concessione in questione e non già gli altri incarichi, incarichi che al momento della concessione erano stati conferiti al -OMISSIS-e non già all’ing. -OMISSIS-. Infatti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri -OMISSIS- ha (art. 4) conferito al -OMISSIS- l’incarico di -OMISSIS-. Ne consegue che l’assegnazione in parola è avvenuta avuto riguardo alla sola qualifica di -OMISSIS- del ricorrente e non già agli altri incarichi conferiti all’ing. -OMISSIS-.

Ma, in ogni caso, l’atto di concessione dell’immobile stabilisce all’art. 4 che “la concessione sarà revocata qualora il concessionario sia stato trasferito ad altra sede di servizio.

Il presupposto della revoca è il trasferimento dell’assegnatario ad altra sede di servizio.

Nella specie con nota -OMISSIS- il Ministero delle infrastrutture ha comunicato che dall’-OMISSIS- il ricorrente non riveste più le funzioni di -OMISSIS- e la -OMISSIS- ricoprendo la carica di -OMISSIS-.

La disciplina del rapporto concessorio appare perfettamente in linea con l’obbligo di residenza imposto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 12 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3.

In definitiva l’alloggio è stato concesso al ricorrente in virtù della sua qualifica di -OMISSIS-. La concessione è stata legittimamente revocata al trasferimento del ricorrente ad altra sede. Gli altri incarichi conferiti al ricorrente non giustificavano di per sé l’assegnazione dell’alloggio, ne consegue che non potevano giustificare il protrarsi della concessione al venir meno dell’incarico in relazione al quale l’alloggio era stato assegnato.”

10. - Non si vede, inoltre, come possano le due note del -OMISSIS- -OMISSIS- avere avuto l’effetto di prorogare la detta concessione scaduta, o comunque costituire titolo legittimante l’occupazione dell’alloggio, trattandosi di mere comunicazioni di presa d’atto dello stato fattuale di taluni immobili demaniali.

11. - Infine, neppure la –egualmente invocata- sentenza del TAR -OMISSIS- -OMISSIS-\2010 può costituire titolo legittimante alla detenzione dell’alloggio (e dunque alla proposizione del presente ricorso).

La relativa motivazione, infatti, per quanto qui interessa, recita:

“In realtà l’immobile di -OMISSIS- si deve ritenere giuridicamente definitivamente trasferito nella disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in virtù del D.M. 3.4.08, emanato successivamente alla revoca della concessione al ricorrente e dalla proposizione del ricorso a questo Tribunale da parte del medesimo;
la stessa filiale -OMISSIS- dell’Agenzia del Demanio si è dimostrata del tutto consapevole del fatto con la nota del -OMISSIS-, ma la medesima ha del tutto ignorato di non avere più alcun potere di gestione sull’alloggio grazie alla nuova situazione determinatasi e che l’unica attività residuatale era quella di accordarsi con l’autorità ministeriale per il trasferimento materiale delle attribuzioni.

Certamente la stessa Agenzia non aveva più alcun potere autoritativo nella gestione dell’immobile e ciò ancor più tenendo conto che l’occupante appartiene proprio all’Amministrazione chiamata a disporre dell’alloggio in connessione con i programmi di realizzazione di infrastrutture nazionali, programmi dei quali è partecipe il ricorrente.

Per cui, in conclusione, spetta al Ministero delle Infrastrutture adottare determinazioni sull’eventuale sgombero dell’immobile e quindi il provvedimento impugnato con il ricorso principale deve essere annullato ai sensi dell’art. 26 co. 2 L. 1034/71, mentre non vi è interesse all’annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti, trattandosi di atti privi di una diretta lesività.”

La detta sentenza, quindi, non ha affatto affermato positivamente l’esistenza di un titolo giuridico in favore dell’Ing. -OMISSIS-, ma si è limitata a rilevare che l’Agenzia del demanio aveva perso i poteri autoritativi sul bene in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Amministrazione legittimata allo sgombero.

12. –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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