TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-06-19, n. 201806864

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-06-19, n. 201806864
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806864
Data del deposito : 19 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2018

N. 06864/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07198/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7198 del 2004, proposto dalla Immobilmagonza S.p.A ora Stelutis S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P F, con domicilio pec eletto ex art. 25 cpa, nonché in Roma, via Gaetano Donizetti, 7;

contro

Comune di Velletri non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

della determinazione dirigenziale n. 248 prot. n. 22498 resa in data 14.06.2004 dal Comune di Velletri – Provincia di Roma Ufficio Ambiente e Protezione Civile, notificata in data 21.06.2004;

nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o connesso ed in particolare della nota del Comando di Polizia Municipale prot. n. 3723/05/08/01 del 24.05.2004 con allegati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 maggio 2018 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La società ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe con cui il Comune di Velletri ha ordinato all’istante la bonifica e la messa in sicurezza del terreno meglio descritto in atti.

L’Amministrazione ha adottato la gravata ordinanza ai sensi del d.lgs. n.22/1997, sulla base di un accertamento della Polizia Municipale (pure in epigrafe indicato), con cui è stata accertata la presenza in loco di un cantiere abbandonato, con scavo a cielo aperto e presenza di vegetazione spontanea.

Gli accertatori hanno indicato la società ricorrente quale soggetto proprietario del terreno;
di qui la notifica dell’impugnato ordine nei confronti dell’esponente, quale presunto responsabile dell’evento dannoso.

La società esponente ha lamentato l’illegittimità dell’atto sulla base di articolati motivi di diritto, in particolare denunciando i seguenti vizi che inficerebbero l’atto impugnato:

1.Violazione di legge artt. 14 e 50 D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997;

2.Eccesso di potere per travisamento dei fatti per difetto ed errore sui presupposti, difetto di istruttoria e sviamento di potere;

3.Violazione della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di motivazione.

Ha concluso l’istante come in epigrafe trascritto.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 3980/2004, il TAR ha accolto la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 4 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso deve essere accolto.

Fondato è il primo motivo di ricorso.

Risulta invero dagli atti che la Immobilmagonza SpA oggi confluita nell’incorporante Stelutis SpA non è mai stata proprietaria del terreno de quo;
tanto emerge dalla visura depositata in atti dall’istante medesima.

Manca inoltre qualsiasi altro collegamento, sia di natura dominicale sia di qualsivoglia altra natura (reale od obbligatoria), tra il terreno oggetto di bonifica e la società esponente.

La circostanza non è stata né contraddetta né contestata dal Comune intimato, il quale ha mancato di costituirsi in giudizio;
condotta questa valutabile anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64 comma 4.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, per solido orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione non può imputare la responsabilità del fenomeno inquinante in capo ad un soggetto se non previa dimostrazione del dolo o della colpa grave in cui versa l’asserito responsabile;
essendo estranea al sistema, in linea con il noto principio comunitario del “ chi inquina paga ”, ogni forma di accollo degli eventi inquinanti a titolo di responsabilità oggettiva.

Altresì fondato è il secondo motivo di ricorso, in verità collegato alla precedente doglianza.

E’ palese che l’Amministrazione non ha accertato in alcun modo la riconducibilità del potenziale evento dannoso alla condotta colpevole della ricorrente.

Con la conseguenza che, anche laddove si ritenesse in ipotesi la titolarità del bene in capo all’istante, il Comune non ha fornito neppure un principio di prova in ordine allo svolgimento di attività in loco da parte della Immobilmagonza.

Né sul punto risulta condotta alcuna istruttoria ovvero alcun accertamento strumentale;
posto che l’accertamento della Polizia Municipale si è limitato a constatare lo stato dei luoghi ed a (erroneamente) assumere la proprietà dell’area in capo alla esponente.

Per quanto sopra esposto, è pure evidente il vizio di motivazione, rappresentato con il terzo motivo di gravame.

Deve ribadirsi che l’ordine di bonifica è stato adottato sulla base di una meccanica ed erronea inferenza logica, rappresentata dal mero accertamento dello stato dell’area nonché dalla mera imputazione della responsabilità in capo al soggetto erroneamente ritenuto proprietario.

Non vi è stata alcuna indagine su ipotetiche responsabilità in concreto che potessero profilarsi, in capo alla società ricorrente, a titolo di utilizzatrice di fatto dell’area.

Anche sotto tale profilo, non può non evidenziarsi e valorizzarsi la condotta dell’amministrazione che non si è costituita in giudizio ed ha mancato di contraddire in qualsivoglia modo i plausibili assunti di parte ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con riveniente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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