TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-03-24, n. 201504482
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Testo completo
N. 04482/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06362/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6362 del 2011, proposto da: RE HI, rappresentato e difeso dagli avv. A.Parisella ed E.Chimenti, presso il cui studio in Roma, viale XXI Aprile n.34 , è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
per l'annullamento
del decreto di reiezione, in data 18.2.2011, dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il sig. RE HI, di nazionalità cinese, soggiornante in Italia dal 10.6.2002 e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ha impugnato, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, il provvedimento con cui il Questore di Roma si è negativamente determinato in ordine all’istanza, prodotta dallo straniero il 16.7.2009, per il rilascio della Carta di soggiorno per lungo periodo di cui all’art.9 del d.lgs n.286 del 1998 (di seguito: T.U.).
La reiezione in questa sede avversata trae supporto:
- da una condanna a mesi due di reclusione ed €180,00 di multa, divenuta irrevocabile il 14.2.2009, per i reati, commessi nel 2004, di cui agli artt. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 548 c.p. (ricettazione: reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza ex art.381 c.p.p.), e 4 della legge n.110 del 1975 (porto di armi ed oggetti atti ad offendere);
- dalla circostanza che la condanna subita costituisce, ai sensi del comma 4 dell’art.9 del T.U., indizio espressivo della pericolosità della presenza nel Territorio dello straniero per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato;
- dal fatto che sono stati valutati gli elementi (durata del soggiorno nel territorio nazionale, inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero) che la norma del comma 4 citato impone si tengano in considerazione ai fini del predetto giudizio di pericolosità sociale;
- dalla circostanza che ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita;
elementi tutti quelli dianzi declinati che hanno indotto l’autorità amministrativa ad omettere il preavviso di rigetto di cui all’art.10 bis della legge n.241 del 1990 atteso che la partecipazione dell’interessato al procedimento non avrebbe potuto consentire un esito amministrativo diverso da quello culminato e scolpito nell’atto impugnato.
Nel ricorso:
- si espone che l’interessato, coniugato con una connazionale regolarmente soggiornate in Italia per motivi di lavoro subordinato, svolge anch’esso attività lavorativa subordinata a tempo