TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-09, n. 202303329
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Pubblicato il 09/11/2023
N. 03329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2023, proposto da
Ani S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato A L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Vizzini, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 17/2023 in data 9 gennaio 2023.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 1 agosto 2023, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 17/2023 in data 9 gennaio 2023.
Il ricorrente ha anche chiesto la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.
Il Comune di Vizzini, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Come sopra indicato, il presente gravame in ottemperanza è stato notificato al Comune intimato in data 1 agosto 2023 e la notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 24 marzo 2023, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquistato l’autorità di giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Poiché non risulta l’adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo da parte del Comune di Vizzini, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina, il Segretario Generale del Comune di Grammichele - con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame.