TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-12-19, n. 201105935
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N. 05935/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11639/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11639 del 1995, proposto da:
Ru.Gi. S.A.S, rappresentata e difesa dagli avv. ti L e S M, nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Colascione, n.7;
contro
Il Comune di Caivano;
per l'annullamento
delle deliberazioni dei Commissari ad acta per il P.R.G. del Comune di Caivano n. 22 del 4 maggio 1995, avente ad oggetto l’adozione del P.R.G. del medesimo Comune e n. 23 del 27 luglio 1995 con cui il Comune ha evaso la richiesta di chiarimenti sulla delibera n. 22/1995 del Co.re.co.-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Caivano con convenzione stipulata il 5.4.1993, ai sensi dell’art. 35 della legge 22.10.1971, ha ceduto alla società ricorrente un'area edificabile compresa nel piano di zona 167/62 “comprensorio B” per la realizzazione di 72 vani di edilizia economica e popolare.
In base alla predetta convenzione e al decreto di occupazione di urgenza adottato dal Comune il 14 giugno 1993, n. 11.519, l’interessata ha presentato istanza di concessione edilizia.
Durante l'istruttoria della richiesta di concessione edilizia e in costanza del decreto di occupazione di urgenza, il Comune con deliberazione 4 maggio 1995, n. 22 ha adottato un nuovo piano regolatore, senza tener conto del piano di lottizzazione precedentemente approvato, attribuendo ai terreni in esame destinazione G “area pubblica per servizi e verde di interesse urbano e di quartiere" in luogo di quella precedente che prevedeva una destinazione per la costruzione di abitazioni di edilizia economica e popolare.
La RU.GI. S.a.s., pertanto, ha impugnato la nuova destinazione impressa dal piano regolatore, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'articolo 3 della legge 241 / 1990, difetto di accertamento dei presupposti di fatto, omessa istruttoria e difetto di motivazione. Contraddittorietà, illogicità, mancanza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.
Il Comune non avrebbe indicato in modo adeguato le ragioni per cui ha inteso stabilire una nuova destinazione per le aree interessate dal precedente accordo stipulato con la società ricorrente;
2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 della legge 167/1962 e dell'articolo 46 della legge 457/1978. Eccesso di potere;
3) eccesso di potere per omessa o incongrua motivazione e contraddittorietà. Omessa rappresentazione e valutazione della situazione di fatto esistente in relazione alla precedente delibera del Comune.
La determinazione impugnata non farebbe alcun riferimento alle aree già cedute alla società ricorrente, né fornirebbe alcuna motivazione circa la nuova destinazione urbanistica delle medesime aree
4) eccesso di potere per omessa o incongrua motivazione e contraddittorietà. Omessa rappresentazione e valutazione della situazione di fatto esistente in relazione alla precedente delibera del Comune.
Nella cartografia allegata al nuovo piano regolatore il perimetro delle aree facenti parte del piano di zona approvato ai sensi della legge 167/1962 sarebbe indicato con appositi riferimenti, mentre le zone comprese nel perimetro sarebbero descritte, contraddittoriamente, come destinate a zona G;
5) eccesso di potere per omessa o incongrua motivazione e contraddittorietà. Omessa rappresentazione e valutazione della situazione di fatto esistente in relazione alla precedente delibera del Comune.
Gli edifici dei lotti 2, 3, 4 e 5 adiacenti al lotto 1 della RU.GI. costruzioni sono stati edificati, il che confermerebbe il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato;
6) violazione dell'articolo 10 della legge 1150/1942. Eccesso di potere. Vizio del procedimento.
Il nuovo piano regolatore non sarebbe stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale ai sensi della norma indicata;
7) violazione falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 167/1962 e dell'articolo 2 della legge regionale 15/1983.
All’udienza del 3 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è volto a far valere l'illegittimità del provvedimento n. 22 del 4 maggio 1995 con cui il Comune di Caivano ha adottato un nuovo piano regolatore attribuendo ai terreni in esame destinazione G “area pubblica per servizi e verde di interesse urbano e di quartiere", in luogo di quella precedente che prevedeva una destinazione per la costruzione di abitazioni di edilizia economica e popolare (nonostante la precedente stipulazione di convenzione di lottizzazione), e del provvedimento n. 23 del 27 luglio 1995 con cui il Comune ha evaso la richiesta di chiarimenti sulla delibera n. 22/1995 del Co.re.co.-.
La ricorrente espone, innanzi tutto, di avere già ottenuto (a suo tempo) l’approvazione del piano di lottizzazione e di aver conseguentemente chiesto il rilascio della relativa concessione edilizia per realizzare 72 vani di edilizia economica e popolare, ma che nonostante ciò il Comune ha in seguito approvato un piano regolatore che non tiene conto del precedente piano di lottizzazione approvato, attribuendo ai terreni di proprietà della ricorrente una destinazione G “area pubblica per servizi e verde di interesse urbano e di quartiere".
I motivi fanno leva, essenzialmente, sulla violazione dell'obbligo di motivazione incombente sull'Amministrazione allorché le previsioni del piano incidano su lottizzazioni convenzionate, con la previsione di abitazioni di edilizia economica e popolare, e la destinazione ad “area pubblica per servizi e verde di interesse urbano e di quartiere" con totale eliminazione della volumetria edificabile, nonché sul difetto di istruttoria del procedimento che ha condotto all’adozione del nuovo P.R.G.-.
Sulla base di tali premesse, per valutare la legittimità della determinazione adottata dal Comune di Caivano occorre richiamare l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in sede di pianificazione urbanistica, la P.A. gode di un ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei limiti e vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e dei criteri di logicità e razionalità delle scelte da effettuare.
A ciò consegue l’insindacabilità delle scelte pianificatorie dell'Ente, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o siano evidentemente illogiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 4568).
Tale ampia discrezionalità si riflette sui contenuti e sull'ampiezza dell'obbligo motivazionale incombente sull'amministrazione: le scelte discrezionali, infatti, non necessitano di una specifica motivazione, ulteriore rispetto alla indicazione delle ragioni che possono evincersi dai criteri generali seguiti nella impostazione del piano, ad accezione però delle ipotesi in cui sussistano (come nel caso di specie) particolari situazioni che abbiano creato aspettative o situazioni qualificate di affidamento in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifica considerazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 664;idem, 6 maggio 2003, n. 2386;idem, 6 ottobre 2003, n. 5869;idem, 24 febbraio 2004, n. 738).
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha individuato tra le posizioni di aspettativa qualificata proprio quella nascente dall'intervenuta stipulazione di una lottizzazione convenzionata. E’ stato osservato che le nuove previsioni urbanistiche che travolgano tali posizioni qualificate, contemplando destinazioni incompatibili con quelle previgenti o imponendo vincoli e limitazioni che comunque incidano su di esse, importano uno specifico obbligo di motivazione, al fine di esternare e rendere conoscibili le valutazioni effettuate in ordine alle ragioni di pubblico interesse alla base delle previsioni stesse ed in ordine alla comparazione di tali ragioni con gli interessi privati coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4407).
La situazioni considerate dalla giurisprudenza come idonee a determinare il sorgere di legittime aspettative sono varie;in particolare, è stato ritenuto che sussista una aspettativa qualificata del privato (con conseguente obbligo di specifica motivazione) nelle ipotesi in cui preesisteva una convenzione di lottizzazione ovvero era intervenuta una sentenza dichiarativa dell'obbligo di addivenirvi, o si era formato un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia o di decadenza di un vincolo preordinato all'esproprio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV n. 2827/2003).
Nel caso di specie sussistono indici sufficienti per affermare l’esistenza di un'aspettativa qualificata, derivante dalla circostanza che, come ampiamente documentato in atti, il Comune di Caivano aveva approvato con deliberazione n. 83 del 28.2.1985 la convenzione per la cessione di un’area di 1820 mq. per realizzare 72 vani di edilizia economica e popolare.
Ulteriore argomento per sostenere la sussistenza della qualificata aspettativa si ricava dalla circostanza che il Comune (con comportamento non certo lineare) ha adottato un nuovo PRG senza tener conto in alcun modo della citata deliberazione n. 83/1985 e del preesistente accordo stipulato per atto pubblico, pur avendo rilasciato le concessioni edilizie necessarie per realizzare i restanti lotti di edilizia economica e popolare, come risulta dalla perizia tecnica asseverata depositata da parte ricorrente il 24.9.2011.
Dalla perizia si evince, infatti, che sono stati realizzati 4 dei cinque edifici previsti dal PEEP originario.
Ritiene quindi il Collegio che le aspettative della ricorrente siano giustificate e che la condotta complessiva del Comune abbia indotto nell’istante quella particolare posizione di qualificata aspettativa che imponeva all'Amministrazione, prima di procedere ad una modifica della zonizzazione delle aree di cui si controverte, eliminando la precedente destinazione a zona edificabile nell’ambito del paino di zona 167/62 comprensorio B in favore di quella a zona G “area pubblica per servizi e verde di interesse urbano e di quartiere", di valutare comparativamente la posizione della RU.GI. S.a.s. e di motivare adeguatamente il proprio mutato orientamento in ordine alla destinazione.
Nel caso di specie, la motivazione espressa nella deliberazione n. 22/1995, oltre a dimostrarsi del tutto carente per non aver tenuto conto delle legittime aspettative della ricorrente, si rivela incongrua poiché non si è soffermata adeguatamente sui peculiari aspetti della vicenda, connotata dalla precedente sottoscrizione di un accordo per la cessione di aree edificabili.
Peraltro laddove fossero emerse nuove esigenze tali da imporre la nuova destinazione sarebbe stato utile avviare un contraddittorio con la società interessata, in modo da verificare la possibilità di addivenire ad una nuovo accordo che consentisse di contemperare le opposte esigenze, eventualmente anche con l’approvazione di una convenzione che tenesse conto di parte delle previsioni dell’accordo originario.
Risulta, pertanto, fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria sollevate dalla ricorrente.
Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte relativa alle previsioni ed ai vincoli interessanti le aree cedute a suo tempo alla RU.GI. S.a.s.-.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.