TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-05-25, n. 202106178

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-05-25, n. 202106178
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106178
Data del deposito : 25 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2021

N. 06178/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05975/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5975 del 2010, proposto da
Sorgenia Power S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E M, M S, O T, P G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E M in Roma, via Germanico n. 146;

contro

Comitato Nazionale Gestione e Supporto delle Attivita' del Progettto del Protocollo Kyoto, Ministero dello Sviluppo Economico, Conferenza Unificata Stato-Regione Citta' ed Autonomie e Locali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Riso Ticino Soc Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Emilio Sani, Rosaria Arancio, con domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, via Giuseppe Cuboni n.12;
Soc Europizzin Spa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 9/2010, adottata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di pro-getto del protocollo di Kyoto, il 28 aprile 2010;

- del decreto interministeriale del 28 febbraio 2008 di approvazione della «Decisione di assegnazione delle quote CO2 per il periodo 2008-2012», pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 – Serie Generale, limitatamente al capitolo 6 recante il «Regolamento per la gestione degli impianti “nuovi entranti”», quale atto presupposto, nei termini e alle condizioni specificate nella parte in diritto e nelle conclusioni del ricorso;

- del decreto interministeriale DEC/RAS/1448/2006 del 18 dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2007, quale atto presupposto, nei termini e alle condizioni specificati nella parte in diritto e nelle conclusioni del ricorso;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi incluse, ove occorrer possa, le delibere n. 4/2009, n. 5/2009, n. 9/2009, n. 13/2009, n. 15/2009, n. 18/2009, n. 19/2009, n. 8/2010 del Comi-tato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti “nuovi entranti” per il periodo 2008-2012;

e per ottenere

- il risarcimento dei danni provocati alla società ricorrente dagli atti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di Riso Ticino Soc Coop;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con legge 18 dicembre 2020, n. 176, la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che parte ricorrente, con atto depositato in data 15 gennaio 2021 ha dichiarato essere sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame, in ragione della intervenuta liquidazione, a proprio favore, sulla base della sopravvenuta normativa dettata dal d.l. 20 maggio 2010, n. 72 e dal d. lgs. 13 marzo 2013, n. 30, dei crediti spettanti per la mancata assegnazione a titolo gratuito delle quote CO2 relative al periodo 2008-2012;

Ritenuto che il Collegio non possa che prendere atto di tale dichiarazione – espressione del principio della parte ricorrente che informa il processo amministrativo – ai fini della definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che l’esito del giudizio e lo scarso apporto difensivo delle controparti giustifichi la compensazione delle spese di lite.

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