TAR Bologna, sez. I, decreto cautelare 2009-11-25, n. 200900855
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N. 00855/2009 REG.DEC.
N. 00780/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 780 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dall'avv. A C, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47;
contro
Università Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avv.ti L C e P P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. V M in Bologna, viale Aldini n .28;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto del Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prot. n. 11461-VII/5 del 29/5/2009, con la quale si comunica la decadenza del d.r. n. 0329 del 10/10/2008 ;
della delibera del Senato Accademico in data 12/5/2009 con la quale si dispone la decadenza del d.r. n. 0329 del 10/10/2008;
della delibera del C.d.A. del 10/3/2009 ;
della delibera del Senato Accademico in data 17/12/2008;
della delibera o delle delibere del Senato Accademico in data 28 ottobre 2009, in particolare punto o.d.g. 2 Riesame istanze di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio dei professori Giannetti, Carulli e C - Esecuzione ordinanze T.A.R. Bologna e Consiglio di Stato, nella (o nelle ) quale (i) si annulla il precedente provvedimento a risposta dell'istanza dell'interessato e si dettano disposizioni in tema di riesame delle istanze per il trattenimento in servizio del ricorrente;
della delibera del C.d.A. indetto e tenutosi in pari data a seguire la riunione del S.A. predetto, ignoto dati e estremi;
dell'atto di nomina della Commissione istruttoria di nomina rettorale di cui si riferisce nel provvedimento ora impugnato;
del D.R. n. 361 del 29 ottobre 2009, comunicato con nota prot. n. 20928 - VII/2.27 datata 29 ottobre 2009 e pervenuta al ricorrente in data 4 novembre 2009, con cui, da un lato si annullano in via di autotutela il D.R. n. 214 del 12 giugno 2009 e il D.R. n. 329 del 10 ottobre 2008, e dall'altro si dispone la cessazione dal servizio del Prof. C a far tempo dall'1 novembre 2009;
della nota del Rettore prot. 19836 del 13 ottobre 2009 con la quale è stata nominata commissione istruttoria per la valutazione della permanenza in servizio di docenti con 70 anni di età;
della relazione prot. n. 20641 del 26 ottobre 2009 con cui la Commissione istruttoria all'uopo nominata con nota rettorale n. prot. 19836 del 13 ottobre 2009 per la valutazione della permanenza in servizio dei docenti con 70 anni di età, ha ritenuto che la quiescenza del Prof. C non determina situazioni di criticità nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'attività assistenziale, citata nelle premesse del D.R. qui impugnato, ma incognita nel suo contenuto..
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto cautelare 5 novembre 2009 n. 822 con cui è stata accolta l’istanza del ricorrente al proseguimento, nelle more della decisione collegiale, delle attività già programmate nell’ambito universitario;
Considerato
- che ai sensi dell'art. 21 della legge. 6 dicembre 1971 n. 1034, il decreto cautelare viene reso dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale o da suo delegato inaudita altera parte con una sommaria delibazione e con effetti interinali e limitati, correlati alla decisione da adottare in Camera di consiglio;
- che conseguentemente solo il rigetto della domanda cautelare da parte del Collegio fa venir meno gli effetti del provvedimento presidenziale favorevole alla parte ricorrente.
- che nel caso di specie, essendo la causa trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, primo comma, della legge 205 del 200, il decreto n. 822 del 2009 cesserà i suoi effetti al momento della pubblicazione della sentenza resa in forma abbreviata;
Ritenuto pertanto, in accoglimento dell’istanza del ricorrente, di dover ribadire la sospensione degli effetti dell’impugnato collocamento a riposo del ricorrente fino alla pubblicazione della sentenza resa in forma abbreviata.