TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-07-25, n. 201201924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-07-25, n. 201201924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201924
Data del deposito : 25 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00458/2012 REG.RIC.

N. 01924/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00458/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2012, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. Riso 42;

contro

Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

Comune di Paternò, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio

per l'ottemperanza

del giudicato nascente da sentenza n. 2945/10 del TAR Sicilia - sez. staccata di Catania (sez.3°).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 il Cons. dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con la sent. n. 2945/2010 questo Tribunale ha ritenuto fondate, sotto il profilo del difetto di motivazione, le censure proposte avverso il punteggio assegnato al ricorrente ai fini della sua inclusione nella graduatoria definitiva di assegnazione di alloggi popolari per l’anno 1996, con specifico riferimento a quelle afferenti la riduzione del punteggio attribuitogli per il nucleo familiare;

Rilevato che l’amministrazione intimata non ha dato esecuzione alla sentenza de qua, omettendo di rivalutare, positivamente o negativamente, la posizione di parte ricorrente, con riguardo all’aspetto di cui si è evidenziata la illegittimità;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe va pertanto accolto nei sensi di cui alla motivazione contenuta nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, disponendo al fine che l’Istituto intimato si attivi, anche, ove occorra, mediante delega al Comune di Paternò, per la riformulazione della graduatoria, coerentemente con quanto disposto con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione;

Ritenuto che agli adempimenti relativi l‘IACP intimato, in proprio o in persona del Comune delegato, dovrà provvedere entro giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della suestesa sentenza;

- che per il caso di ulteriore inadempienza si nomina Commissario ad Acta il Segretario Generale della Provincia di Catania o altro funzionario dallo stesso delegato, che dovrà provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta;

Ritenuto infine che sussistono le condizioni per confermare in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello stato adottata dalla competente commissione sedente presso questo TAR con provv. N. 334/11 G.P. del giorno 11/11/2011;
poiché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata disposta sulla scorta di autocertificazione resa dal ricorrente in ordine ai redditi conseguiti, il Collegio dispone che la segreteria provveda come per legge alla immediata trasmissione della presente sentenza all’ufficio finanziario competente, ai sensi dell’art. 127 DPR n. 115/2002, al fine dell’adozione degli accertamenti di sua competenza.

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza nella misura che si determina in dispositivo e che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115/2002

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