TAR Firenze, sez. II, ordinanza collegiale 2012-02-08, n. 201200263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza collegiale 2012-02-08, n. 201200263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201200263
Data del deposito : 8 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02204/2011 REG.RIC.

N. 00263/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02204/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2011, proposto da:


Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.R..L. in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituenda con la Impianti Tecnologici Sbrescia s.r.l. e la S.E.I. Electronic s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. R I, F C, M P, D V, con domicilio eletto presso M P in Firenze, via

XX

Settembre n. 60;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp. Toscana - Umbria - Firenze, Agenzia del Demanio Filiale Toscana e Umbria, Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

B S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso Alberto Morbidelli in Firenze, via La Marmora 14;

per l'annullamento

- del decreto del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria n. 7305 del 31 ottobre 2011, comunicato con nota prot. n. 1562 trasmessa in data 7 novembre 2011, contenente

aggiudicazione definitiva alla B S.r.l. dell’appalto per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale del complesso demaniale di rilevante interesse storico-artistico denominato Villa Salviati in Firenze – Stralcio interni Villa – Terzo lotto;

- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli riguardanti la fase di verifica della congruità dell’offerta della B S.r.l. (verbale di verifica dell’offerta anomala del 28 settembre 2011);

- della nota prot. n. 1531 del 31 ottobre 2011, recante diniego alla ricorrente dell’accesso all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, nonchè delle successive note prot. n. 1535 del 2 novembre 2011, prot. n. 1571 dell'11 novembre 2011 e prot. n. 1627/C del 25 novembre 2011;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

nonché per la declaratoria

di inefficacia del relativo contratto di appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti

e per la declaratoria

di subentro nello stesso, ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp. Toscana - Umbria - Firenze e di B S.r.l. e di Agenzia del Demanio Filiale Toscana e Umbria e di Agenzia del Demanio e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Persona del Ministro Pro Tempore;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

-che in data 13 ottobre 2011, l’Impresa Lucci Salvatore (capogruppo dell’A.T.I. costituenda con la Impianti Tecnologici Sbrescia s.r.l. e la S.E.I. Electronic s.r.l. e risultata seconda classificata nella procedura di gara in discorso) formulava istanza di accesso all’intera offerta presentata dalla B s.r.l., risultata aggiudicataria della procedura, evidenziando da subito che l’interesse all’accesso ai documenti derivava dalla <<posizione conseguita in sede di gara>>
(e, quindi, manifestando implicitamente la propria volontà di tutelarsi in sede giurisdizionale);

-che la detta istanza era accolta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l’Umbria con la nota 31 ottobre 2001 prot. n. 1531, limitatamente alla sola documentazione amministrativa ed all’offerta economica presentata dalla B s.r.l.;
l’ostensione della documentazione relativa all’offerta tecnica era, infatti negata, avendo la B s.r.l. comunicato, con la nota 27 ottobre 2011 prot. n. 1531, la propria opposizione all’istanza, non trattandosi di un <<prodotto standard>>, ma di lavorazioni tecnologiche contenenti <<tecniche commerciali innovative e tecnologicamente avanzate>>
non soggette all’accesso ai sensi del diritto comunitario (Corte giust.

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