TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-06, n. 202306054
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Pubblicato il 06/11/2023
N. 06054/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02551/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2551 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio
ex lege
in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
della scheda valutativa priva del numero d'ordine del documento caratteristico, relativa al periodo dal 05.02.2019 al 22.12.2019, redatta dal Ministero della Difesa – Comando -OMISSIS- Reggimento Bersaglieri – Compagnia Comando e Supporto Logistico con sede stanziale in -OMISSIS-, ritualmente notificata in data 27.05.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto del giorno 5 ottobre 2023 la dottoressa R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, -OMISSIS- dell’Esercito, incardinato presso l’-OMISSIS- Reggimento Bersaglieri di -OMISSIS-, con l’incarico di addetto ai mezzi mobili campali nell’ambito della Compagnia “Comando e Supporto Logistico”, impugna la scheda valutativa relativa al periodo 5 febbraio 2019/22 dicembre 2019 compilata per il suo transito ad altro ruolo (divenuto maresciallo a seguito di concorso straordinario ex art 2197 ter del Codice Ordinamento Militare di cui al d.lgs n. 66/2010).
I.1. Contesta il giudizio complessivo finale di “superiore alla media”.
II. Questi i motivi di diritto dedotti:
Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà - violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 1199/1971 in relazione al d.P.R. n. 213/2002 e s.m.i.
II.1. L’attribuzione di una qualifica più bassa rispetto a quella conseguita nelle precedenti note
caratteristiche non sarebbe stata adeguatamente motivata.
II.2. Inoltre i giudizi negativi sulle qualità professionali del ricorrente, riportati nei quadri
valutativi della impugnata scheda, non troverebbero riscontro nella realtà dei fatti.
II.3. Si assume ancora che nell’impugnata scheda valutativa non sarebbe stata espressa alcuna valutazione negativa nei confronti del ricorrente, né sarebbero stati citati circostanze, situazioni e/o fatti negativi posti in essere o, in qualche modo, addebitati al valutato.
Ciò nonostante, il ricorrente è stato giudicato in maniera eterogenea rispetto alle precedenti valutazioni.
II.4. Si rileva poi che i giudizi negativi espressi sarebbero inverosimilmente difformi da quelli conseguiti dal ricorrente nelle precedenti valutazioni anche con riguardo agli aspetti caratteriali, alla capacità comunicativa, che normalmente rimangono costanti nel tempo, oppure alla flessione del vigore fisico ritenuto dal compilatore “sufficiente” benché abbia superato le prove di efficienza fisica operativa nonché quelle specifiche dell’appartenenza alla specialità dei “bersaglieri”.
Si assume che le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito, di volta in volta, dall’Amministrazione. E ciò soprattutto quando, come nel caso di specie, si è in presenza di attenuazioni di giudizi rispetto al passato.
Il giudizio impugnato fa riferimento altresì ad un “rendimento passibile di miglioramento”,
senza fornire alcuna indicazione in ordine ai risultati prefissati al militare
III. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con mero atto formale.
IV. Nell’udienza di smaltimento dell’arretrato tenutasi in data 5 ottobre 2023 in modalità da remoto ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a. il ricorso è stato trattenuto in decisione.
IV.