TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-02-10, n. 202300076
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Pubblicato il 10/02/2023
N. 00076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2022, proposto da:
G.S. Aquila, rappresentata e difesa dall’avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Sonnino n. 37;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla comunicazione prot. n. 24853, in data 18 novembre 2021 trasmessa in pari data, con PEC, dalla Direzione Valorizzazione del Patrimonio dell’Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna a firma del Presidente dell’Autorità stessa, avente a oggetto “ DEM 3046 - Concessione demaniale marittima n. pratica 95/063 - Provvedimento definitivo di rigetto della richiesta di riduzione del canone demaniale ”, con la quale è stata rigettata la motivata istanza avanzata dal Gruppo Sportivo Aquila per:
1. usufruire della riduzione del 90% del canone per l'area demaniale in godimento per l'attività “sportiva”, ai sensi dell'art. 60, comma 1, della L. n. 208/2015, che ha introdotto la lett. g-bis all'art. 11, c. 1, del DPR n. 296/2005;
2. veder utilizzata, quale base di calcolo per l’aggiornamento del canone per l’attività “commerciale” di bar ristoro svolta all’interno della concessione stessa l'indicizzazione ISTAT della tariffa a mq prevista per l'anno 2009 e non i valori OMI del II semestre 2015-I semestre 2016;
nonché
di tutti gli altri atti presupposti, inerenti e consequenziali, anche se non conosciuti o non pienamente conosciuti, compresa la nota, ugualmente emessa dalla Direzione valorizzazione del patrimonio e a firma del Presidente, n. prot. 18376, del 30 agosto 2021, di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Aquila ha in concessione, dal 1962, alcune aree demaniali nella località Su Siccu del Comune di Cagliari, ove ospita la propria sede sociale e gli impianti sportivi, nonché un piccolo bar ristoro al servizio esclusivo degli stessi.
2. In data 22 luglio 2016 la ricorrente inoltrava istanza con la quale chiedeva:
1. di avere la riduzione del 90% del canone per l’area demaniale in godimento per l’attività “sportiva”, ai sensi dell’art. 60, comma 1, della L. n. 208/2015, che ha introdotto la lett. g-bis all’art. 11, comma 1, del DPR n. 296/2005;
2. di vedere utilizzata, quale base di calcolo per l’aggiornamento del canone per l’attività “commerciale” di bar ristoro svolta all’interno della concessione stessa l’indicizzazione ISTAT della tariffa a mq prevista per l’anno 2009 e non i valori OMI del II semestre 2015-I semestre 2016.
3. Col ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento prot. n. 24853, in data 18 novembre 2021, della Direzione Valorizzazione del Patrimonio dell’Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna (ADSP), avente a oggetto il rigetto della richiesta avanzata dal Gruppo Sportivo Aquila:
- di riduzione del canone demaniale relativo alla concessione demaniale marittima n. pratica 95/063, - di utilizzo, quale base di calcolo per l’aggiornamento del canone per l’attività “commerciale” di bar ristoro svolta all’interno della concessione stessa l’indicizzazione ISTAT della tariffa a mq prevista per l’anno 2009 e non i valori OMI del II semestre 2015-I semestre 2016
4. La questione all’esame del Collegio attiene dunque all’accertamento del diritto del G.S. Aquila alla riduzione del canone nella misura c.d. ricognitoria in relazione ai beni e alle pertinenze demaniali il cui uso è funzionale all'espletamento delle attività sociali dell'ente di interesse pubblico e alla indicazione dei criteri di calcolo per l’aggiornamento del canone per l’attività “commerciale” di bar ristoro svolta all’interno della concessione stessa.
5. Per resistere all’impugnazione si è costituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
6. Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2023, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’istanza rigettata col provvedimento in contestazione la ricorrente chiedeva, in primo luogo, l’applicazione della lettera g bis dell’art. 11 del DPR 13 settembre 2005 n. 296, aggiunta dall’art. 1, comma 60, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, estende il canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività, e in ragione dei princìpi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, alle:
“ associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
1) non hanno fini di lucro;
2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti ”.