TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2009-07-23, n. 200901156
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N. 01156/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00918/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 918 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso avv. N M R, in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;
contro
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della nota prot.970 del 27.1.2009 del Dirigente della Funzione 5 Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Area Urbanistica del Comune di Taormina, riguardo l'installazione di una Stazione Radio Base Wind da realizzarsi nel territorio comunale di Taormina alla Piazza IX° Aprile.
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi, inclusa, ove ancora necessario, la delibera di C.C. n. 63 del 20.9.2001 del Comune di Taormina.
motivi aggiunti:
- dell'ordinanza n. 81 dell'8.4.2009, successivamente pervenuta, del Dirigente della Funzione 5 Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Area Urbanistica del Comune di Taormina, in relazione all'istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente in data 4.9.2008;
-di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale..
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato ha una duplice funzione: a) annullamento del precedente titolo autorizzatorio formatosi per silentium;b) ordine di rimozione del manufatto;
Ritenuto che, allo stato, non sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile necessario per l’adozione di una misura cautelare sospensiva in quanto: a) per il primo profilo, il provvedimento assume solo una funzione “cartolare”, incidendo sul regime giuridico dell’antenna e non sulla sua materiale esistenza;b) per altro verso, l’ordine di demolizione (come costantemente ritenuto da questa I^ Sezione) non produce danno immediato, dovendo essere seguito dai successivi provvedimenti esecutivi, realmente incidenti sulla sfera soggettiva del ricorrente;