TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2015-03-30, n. 201500512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2015-03-30, n. 201500512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500512
Data del deposito : 30 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00053/2015 REG.RIC.

N. 00512/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00053/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 75 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2015, proposto da:
Casa Nuova S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M D P e R B nel cui studio in Firenze, Via Guelfa N. 1 è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Castiglione della Pescaia;

nei confronti di

A S, D V;

per l'annullamento

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia a fronte dell'istanza avanzata con nota raccomandata 26.06.2014 dalla società odierna ricorrente e avente ad oggetto la richiesta di conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 33640 dello 07.11.2012, nei confronti dei Sigg.ri Scalambra Alessandro e Veri Daniele, per l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3493/40/2008, agli stessi rilasciato per la ristrutturazione di un immobile posto in via dei Rigattieri, confinante con un edificio di proprietà della ricorrente stessa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il dott. R G e uditi per le parti i difensori M. Del Pace;


La Società ricorrente domanda l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune intimato sulla istanza di autotutela da essa inoltrata per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato a favore del proprietario finitimo.

La stessa afferma di essere legittimata a tanto sia in forza del principio della parità di trattamento (dal momento che il Comune su istanza dei vicini avrebbe parzialmente annullato un permesso di costruire ad essa rilasciato) sia perché l’istruttoria finalizzata alla adozione del richiesto provvedimento consentirebbe di accertare circostanze utili alla definizione del giudizio da essa instaurato avverso l’atto di annullamento del permesso di costruire relativo all’immobile di sua proprietà.

Il ricorso è destituito di fondamento.

E’ noto, infatti, che l’iniziativa relativa alla apertura ed alla conclusione di procedimenti di annullamento o revoca di atti amministrativi è riservata alle discrezionali valutazioni della p.a. non essendo configurabile alcuna legittimazione dei terzi a far valere un presunto ed insussistente obbligo di provvedere.

I terzi possono, infatti, tutelare le proprie ragioni esperendo gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Nel caso di specie, peraltro, la Società ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale il provvedimento con il comune di Castiglione della Pescaia ha annullato il permesso di costruire ad essa intestato e in quella sede potrà promuovere, attraverso i mezzi istruttori che oggi sono ammessi, tutti gli accertamenti necessari a tutelare le proprie ragioni.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del Comune intimato.

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