TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-01-02, n. 201500014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-01-02, n. 201500014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500014
Data del deposito : 2 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07589/1997 REG.RIC.

N. 00014/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07589/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7589 del 1997, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dagli avv. S M, A S, con domicilio eletto presso A S in Napoli, Via V.Colonna N.9;

contro

A.S.L. Napoli 1;

per l'annullamento della nota di recupero somme;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. L D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato il ricorrente espone che è dipendente dell’ASL NA 1 in cui era confluita la ex ASL n. 42 e che con il provvedimento impugnato è stata disposto nei suoi confronti la restituzione della somma da lui percepita per l’attività, previamente autorizzata, svolta nell’ambito della incentivazione della produttività, nonché il recupero delle ore di plus-orario rese e non dovute, sul presupposto dell’avvenuto percepimento di un importo eccedente quanto effettivamente dovuto.

L’ASL intimata non si è costituita in giudizio..

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2014 il ricorso passava in decisione come da verbale.

A base del ricorso l’interessato pone i seguenti motivi: violazione degli artt 3 e 7 della legge n. 241/1990 nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.

Venendo allo scrutinio delle dedotte doglianze conviene ricordare , che sul recupero delle somme erroneamente corrisposte dall’Amministrazione ai propri dipendenti questo Tribunale ( cfr TAR Campania sez VII 12.12.2007 n. 16222 ) ha talvolta sostenuto che il recupero de quo non avrebbe natura di atto vincolato perché configurantesi come atto di autotutela ex art. 21 nonies comma 1 della legge n. 241/1990 , di natura discrezionale dipendente dal “Peso” del recupero sulla situazione concreta, dell’affidamento ingenerato nel dipendente nonché sullo stato di buona fede dello stesso dipendente.

Nella fattispecie concreta il Collegio propende tuttavia per l’applicazione, largamente seguita in giurisprudenza, secondo cui il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti. ha natura di atto dovuto non rinunciabile perché espressione di funzione vincolata ( cfr ex multis Consiglio di Stato sez IV, 24.5.2007 ). Di qui la ritenuta natura paritetica e non autoritativa del rapporto in concreto intercorso e la consistenza del diritto soggettivo dell’amministrazione di ripetere la somma a fronte dell’obbligo specifico di restituzione della stessa da parte dei chi l’ha indebitamente percepita, con conseguente mancanza dell’obbligo dell’Amministrazione di motivare sull’interesse pubblico sotteso al disposto recupero. Ne consegue che, ferma restando la normale ripetibilità delle somme indebitamente pagate, la buona fede di regola invocata dal debitore in subietta materia, rileva elusivamente in ordine alle modalità del recupero, al fine di non incidere in modo eccessivamente oneroso sulle esigenze di vita del dipendente. Alla stregua delle considerazioni esposte deve quindi concludersi che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato Nulla è dato statuire sulle spese di lite in mancanza di costituzione dell’Amministrazione.

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