TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-02-17, n. 201200068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-02-17, n. 201200068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201200068
Data del deposito : 17 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00454/2010 REG.RIC.

N. 00068/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00454/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio Peu N. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dal signor G G, rappresentati e difesi dall'avv. S D P presso il cui studio in Campobasso, via Berlinguer, N. 1 eleggono domicilio;

contro

Comune di Larino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele D G in Campobasso, via Fondaco della Farina, n. 24;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali nonché Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Molise, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 10869 del 23.08.2010 emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Larino (conosciuto in data 24.08.2010) – con il quale è stato rigettato il permesso di costruire relativo alla variante al progetto esecutivo di ricostruzione Post-sisma, presentata in data 28.04.2010 ed inerente il fabbricato sito in Larino alla Via Belledonne n. 1, individuato nel Piano di Localizzazione e perimetrazione dei PES e dei PEU, come PEU n. 1

SP

1, approvato con deliberazione del CC n. 36/2003 e riportato in catasto al fg. 76 p.lla n.23;

del preavviso di rigetto del permesso di costruire, emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Larino in data 03.08.2010 prot. n. 9824;
della nota prot. n. 5343 del 27.04.2010, ricevuta il 28.04.2010 con la quale il Comune di Larino ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’accertamento delle difformità riscontrate dal Direttore dei Lavori rispetto al progetto esecutivo approvato;
della nota prot. n. 6063 del 12.05.2010 con la quale in Comune di Larino comunicava la sospensione dell’istruttoria relativa alla variante presentata;
del Programma di Fabbricazione del Comune di Larino;
del verbale di sopralluogo del 28.05.2010 (prot. 6838) a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Larino, degli arch. P M, Carmela Travaglini, e dei V.U. sig.ri Giuseppina Malatesta, Angela Mustillo, con il quale sono state rilevate difformità rispetto al progetto esecutivo approvato nella Conferenza di Servizi del 29.03.2007;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12.1.11, dell’Ordinanza n. 83 del 16.11.2010 prot. n. 14793, con la quale il Comune di Larino ha ingiunto al sig. G G ed al sig. Roberto Luisi, presidente del consorzio PEU n. 1, la demolizione della copertura e la parziale demolizione del piano sottotetto del fabbricato sito in Larino alla via Belledonne n.1;
del parere reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Molise prot. n. MBAC-SBAP-MOL –

UAMB

0010958 del 15.10.2010;
della nota a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Larino prot. n. 11278 del 31.08.2010 con la quale viene richiesto alla Soprintendenza il parere vincolante ex art. 33 comma 4 D.P.R. 380/2001;
del Piano Particolareggiato di recupero del centro storico di Larino adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 12.12.1996 (prot. gen. 1019 del 21.12.1996) ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 14.04.1997 (prot. gen. 30 del 26.04.1997);
del provvedimento prot. n. 10869 del 23.08.2010 emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Larino (conosciuto in data 24.08.2010) – con il quale è stato rigettato il permesso di costruire relativo alla variante al progetto esecutivo di ricostruzione Post-sisma, presentata in data 28.04.2010 ed inerente il fabbricato sito in Larino alla Via Belledonne n. 1, individuato nel Piano di Localizzazione e perimetrazione dei PES e dei PEU, come PEU n. 1

SP

1, approvato con deliberazione del CC n. 36/2003 e riportato in catasto al fg. 76 p.lla n.23;
del preavviso di rigetto del permesso di costruire, emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Larino in data 03.08.2010 prot. n. 9824;
della nota prot. n. 5343 del 27.04.2010, ricevuta il 28.04.2010 con la quale il Comune di Larino ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’accertamento delle difformità riscontrate dal Direttore dei Lavori rispetto al progetto esecutivo approvato;
del verbale di sopralluogo del 28.05.2010 (prot. 6838) a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Larino, degli arch. P M, Carmela Travaglini, e dei V.U. sig.ri Giuseppina Malatesta, Angela Mustillo, con il quale sono state rilevate presunte difformità rispetto al progetto esecutivo approvato nella Conferenza di Servizi del 29.03.2007;

di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Larino e del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali del Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il signor G G è proprietario di un immobile nel centro storico di Larino alla via Belledonne n. 1, individuato in catasto al foglio 76 particella n. 23.

A seguito del sisma del 2002 il predetto immobile subiva ingenti danni strutturali. Ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza del commissario delegato n. 13/2003 del 11.11.2003 veniva costituito il Consorzio denominato PEU n. 1 tra il ricorrente ed altri proprietari per realizzare le opere di intervento sugli immobili danneggiati insistenti sull’area, necessarie al loro consolidamento ed all’adeguamento sismico.

La conferenza di sevizi convocata ai sensi dell’art. 18 della predetta ordinanza commissariale 13/2003 approvava con verbale prot. 4279 del 29.3.2007 il progetto esecutivo presentato.

In data 28.4.2010 il Presidente del PEU n. 1 presentava variante di assestamento in corso d’opera redatta dal nuovo direttore dei lavori al dichiarato fine di conformare gli elaborati grafici di progetto con la situazione di fatto riscontrata (con particolare riferimento al piano sottotetto e ad alcune aperture esistenti) adducendo che le discordanze accertate sarebbero da ricondurre alla errata ricognizione dei luoghi in fase di rilievo del fabbricato. Con la suddetta variante il progettista precisava che in fase di esecuzione, a causa dell’inserimento del cornicione tipo “romanella” prescritto dall’amministrazione in sede di conferenza di servizi, si era verificato un inevitabile innalzamento delle quote di imposta di 40 cm. Inoltre nel sottotetto erano stati realizzati dei lucernari per fini di aerazione e l’accesso dal piano sottostante era reso possibile solo tramite una botola di piccole dimensioni

I tecnici comunali nel corso del sopralluogo eseguito in data 28 maggio 2010 rilevavano l’esistenza di varianti sostanziali e non “di assestamento”, essendo stati realizzati lavori - non previsti dal progetto approvato e non consentiti dal vigente strumento urbanistico per il centro storico - che avevano comportato un incremento dell’altezza del fabbricato di 104 cm. con conseguente aumento della volumetria e cambio di destinazione d’uso del sottotetto, oltre a talune modifiche strutturali (eliminazione di un maschio murario, realizzazione di nuove aperture nella muratura portante, apertura di una finestra).

Con nota prot. n. 9824 del 3.8.2010 veniva comunicato il preavviso di rigetto e successivamente il diniego definitivo della variante (qualificata altresì quale istanza di accertamento di conformità) disposto con provvedimento n. 10869 del 23.8.2010, trattandosi di variante essenziale presentata successivamente all’esecuzione dei lavori ed in assenza del presupposto della c.d. doppia conforme necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, essendo stati realizzati lavori vietati dalla normativa vigente per la zona A.

Con ricorso notificato in data 3.11.2010 il presidente del Consorzio PEU n. 1 ed il signor Gabriele hanno impugnato i predetti provvedimenti deducendo i seguenti motivi di censura:

1. La variante doveva essere sottoposta all’esame della conferenza di servizi e cioè del medesimo organo che aveva rilasciato il permesso di costruire originario.

2. E’ stato omesso il parere della commissione edilizia previsto dagli artt. 3 e 6 del regolamento edilizio.

3. I tecnici comunali avrebbero errato nel calcolare l’altezza del fabbricato: la effettiva maggiore altezza sarebbe di appena 40 cm. e non di 104 cm. e l’incremento sarebbe dovuto a motivo della realizzazione della “romanella” prescritta dalla conferenza di servizi oltre che ad un errore nella misurazione. Le pretese difformità riscontrate al primo piano sarebbero frutto degli errori contenuti nel progetto originario e, in ogni caso, sarebbero di modesta entità: non riguarderebbero un maschio murario (bensì un muro privo di funzione strutturale), non vi sarebbe apertura di finestre (bensì di un semplice foro di areazione per finalità igieniche) e neppure apertura di una nuova porta al primo piano. Oltre all’innalzamento dovuto alla realizzazione del cornicione tipo “romanella” di circa 40 cm., non vi sarebbe alcuna sopraelevazione del tetto ma solo correzione di un errore nella raffigurazione progettuale. Non corrisponderebbe al vero che gli elaborati progettuali presentati a supporto della variante sarebbero difformi rispetto al progetto approvato dalla conferenza di servizi. Sarebbe contraddittorio ed illogico contestare un incremento dell’altezza dato che tale incremento deriva dalla realizzazione della “romanella” imposta dalla conferenza di servizi. Contrariamente a quanto rilevato dai funzionari del comune in sede di sopralluogo, la botola di accesso al sottotetto non avrebbe le caratteristiche idonee a configurare un collegamento tra 1° piano e piano sottotetto. Il diniego sarebbe infine illegittimo in quanto adottato sulla base di un programma di fabbricazione che preclude interventi edilizi in attesa della adozione dello strumento attuativo – piano particolareggiato – che manca da 37 anni, illegittimità ancor più manifesta se si considera che l’art. 9, comma 2, del

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