TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-14, n. 201804118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-14, n. 201804118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804118
Data del deposito : 14 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2018

N. 04118/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11932/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11932 del 2006, proposto da
A A, L D e B P, rappresentati e difesi dagli avvocati G
Z e F T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Orazio, 3;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 2188 di data 5 luglio 2006, comunicato con dispaccio del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 6" Divisione prot. n. M-D/GMIL03-II/6/2/2006/61536 del 13 luglio 2006;
e

per la condanna

dell’Amministrazione alla rideterminazione della decorrenza giuridica del grado di Maresciallo di Prima Classe a favore degli odierni ricorrenti a far data dal compimento del 19° anno di servizio effettivo e, conseguentemente, alla rideterminazione della decorrenza amministrativa nel grado di

Maresciallo di Prima Classe a favore degli odierni ricorrenti, alla luce della nuova rideterminazione della decorrenza giuridica assoluta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti, all’epoca dei fatti tutti Sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo, impugnano il Decreto Dirigenziale n. 2188 del 5 luglio 2006, con cui l’intimato Ministero della Difesa provvedeva alla rideterminazione nei loro confronti dell’anzianità assoluta nel grado di Maresciallo di 1a classe, a soli fini giuridici, ai sensi dell’art.

1-bis, comma 9, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186.

1.1 Premessa la ricostruzione dell’iter legislativo che ha condotto alla promulgazione della legge n. 186/2004, nell’ambito di una più ampia riforma dei Ruoli dei Sottufficiali delle Forze Armate e di Polizia al fine di allineare le rispettive carriere, gli odierni esponenti rappresentano come, ai fini della rideterminazione, si sia proceduto operando un raffronto tra il grado e l’anzianità conseguiti, al 31 dicembre 2001, dai Sottufficiali delle Forze Armate, e la posizione che il militare avrebbe avuto applicando, in via figurativa, la progressione di carriera propria del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri, di cui al D.lgs. n. 198/1995.

Successivamente, l’Amministrazione ha proceduto alla attribuzione dell’anzianità definitiva nei confronti dei suddetti Sottufficiali secondo le modalità indicate dal sopracitato art. l-bis, comma 9, del decreto legge n. 136/2004, convertito in l. 186/2004, e secondo le decorrenze stabilite dalla tabella "D" annessa.

1.2 Nella prospettazione di parte ricorrente, tuttavia, i principi ispiratori della l. 186/2004, volti al riallineamento delle posizioni di carriera del personale non direttivo delle Forze Armate con quelle del corrispondente personale dell'Arma dei Carabinieri, risulterebbero, a tutti gli effetti, disattesi. Inoltre, le disposizioni in esame determinerebbero una duplice disparità di trattamento: da un lato, i militari nella posizione degli odierni ricorrenti sarebbero pregiudicati rispetto al ruolo dei Marescialli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e tale disparità, pregiudizievole agli arruolati nelle Forze Armate, si sarebbe sostanziata nell’impossibilità di accedere all’avanzamento nel grado di Primo maresciallo al compimento del 19° anno di servizio;
dall’altro lato, la rideterminazione dell'anzianità di grado, calcolata ai sensi dell'art. l-bis, comma 9, l. 186/2004 e della annessa tabella “D” risulterebbe illegittima, in quanto, in esito a tale procedura, i Sottufficiali in possesso di una maggiore anzianità di servizio e di grado sarebbero stati equiparati o addirittura scavalcati da parigrado con minore anzianità.

2. Il Ministero della Difesa non è costituito in giudizio.

3. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

5. Rileva il Collegio che la prospettazione dei ricorrenti, sostanzialmente incentrata sulla disparità di trattamento complessivamente realizzata nei loro confronti dagli atti in epigrafe indicati, non appare condivisibile, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di sindacato sulle leggi recanti modifiche all’assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione, la quale ha costantemente affermato che eventuali modifiche concernenti l'organizzazione e l'inquadramento del personale delle Forze Armate e di Polizia rientrano nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore e che tale discrezionalità incontra soltanto i limiti dell'arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza (Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 17 marzo 1998;
ordinanze 17 luglio 2000, n. 296, e 25 maggio 1999, n. 189;
sentenza 17 marzo 1998, n. 63), limiti che, nel caso di specie, non sembrano essere stati superati (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Ad. di Sez. dell’8 novembre 2017).

E, infatti, quanto alla presunta illegittima discriminazione degli odierni esponenti rispetto ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri di pari grado, è sufficiente rilevare come non sussista un principio di assoluta identità di posizioni e di trattamenti (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 96/2000 e sentenza n. 451/2000), dovendo pur sempre tenersi conto delle diverse posizioni economiche e giuridiche residuali esistenti tra le distinte Forze Armate.

Neppure è ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento verso l’interno, tra commilitoni appartenenti alle stesse Forze Armate, tale non potendo essere considerata la scelta legislativa di differenziare: a) i Sottufficiali che rivestono il grado di Maresciallo Capo con decorrenza dal primo semestre 2000, per i quali è stato predisposto un nuovo inquadramento nel grado di Primo Maresciallo;
b) dai Sottufficiali che rivestono il grado di Maresciallo Capo con decorrenza dal secondo semestre 2000, per i quali è stato disposto l’inquadramento nel medesimo grado con decorrenza dall’anno 1994, con previsione di un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo;
c) dai Sottufficiali che rivestono il grado di Maresciallo Capo con decorrenza dal 1° gennaio 2001 in poi, per i quali si è stabilito l’inquadramento nel medesimo grado non accompagnato dalla previsione di un’aliquota straordinaria per l’avanzamento al grado superiore, ma solo da una rideterminazione dell’anzianità assoluta nel grado.

Infatti, le descritte differenziazioni appaiono giustificate proprio in ragione della diversa anzianità assoluta rivestita da ciascuna categoria di Sottufficiali. Né irragionevole appare la differenziazione tra Sottufficiali rientranti nel primo semestre 2000 e quelli rientranti nel secondo semestre 2000, poiché il meccanismo disciplinato all’art. 17, comma 1, del previgente D.lgs. n. 196/1995 in materia di riordino dei ruoli, recante modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, e incentrato sulla inclusione nelle aliquote annuali di avanzamento di tutto il personale che alla data del 31 dicembre di ogni anno avesse maturato i requisiti necessari per la valutazione, è stato previsto con legge ordinaria e, pertanto, non può essere considerato alla stregua di un vincolo per le future scelte del legislatore (cfr. Tar Lazio, Sez. Ibis, 24 luglio 2014, n. 8167).

6. Per le ragioni esposte, il presente ricorso deve essere respinto perché infondato.

7. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

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