TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-05-13, n. 202201577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-05-13, n. 202201577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201577
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2022

N. 01577/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02295/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2021, proposto da
Associazione per Gli Studi Giuridici Sull'Immigrazione - A.S.G.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G A, Alessandro Pratico', D P, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'ottemperanza

della sentenza del Tar Sicilia, Palermo, Sez. Terza, 21 ottobre 2020, n. 2169.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Bartolo Salone e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza del Tar Palermo n. 2169/2020, con la quale è stata accolta la sua domanda di annullamento dei provvedimenti di rigetto, emanati dalla Prefettura di Caltanissetta, della richiesta di accedere e visitare il Centro di Permanenza per il Rimpatrio “Pian del Lago” di Caltanissetta, in quanto l’A.S.G.I. non rientrerebbe “ tra i soggetti per i quali è possibile autorizzare l’accesso ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 20 ottobre 2014 ”, nonché del presupposto parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, n. 0021838 del 17.4.2019.

La parte ricorrente ha esposto di aver rivolto due istanze (la prima il 28 maggio e la seconda il 23 luglio 2021) per l’ottemperanza della sentenza di che trattasi alla Prefettura di Caltanissetta, la quale con due note di riscontro (prot. 42032 del 6 luglio 2021 e prot. 45874 del 23 luglio 2021) ha dichiarato di restare in attesa della definizione del giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (rg. 1121/2020) avverso la succitata sentenza n. 2169/2020.

L’associazione ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di “ ordinare alla Prefettura di dare seguito alla domanda di accesso dell’ASGI, come presentata in data 28 maggio 2021 e sollecitata in data 23 luglio 2021, consentendo la visita ai locali del Centro di permanenza per il rimpatrio ‘Pian del Lago’ in una data che potrà essere concordata ”, previa dichiarazione di inefficacia – ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. – delle note prot. 42032 del 6 luglio 2021 e prot. 45874 del 23 luglio 2021 in quanto elusive degli obblighi discendenti dalla

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