TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2011-11-14, n. 201105324
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Testo completo
N. 05324/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2011, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dagli avv.ti L R e S D C, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, via Vittorio Veneto n. 288/A;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P, B R e G R, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;
per l'annullamento, previa sospensione:
a) della disposizione dirigenziale n. 233 del 15/07/2010 recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in ordine alle opere realizzate davanti l'ingresso dell'esercizio commerciale sito alla via Partenope n. 11;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di polizia ambientale prot. n. 416/AG del 18/6/09 e le risultanze – non note al ricorrente - dell'istruttoria tecnica completata il 28/5/2010.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il consigliere dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti l’avv. S D C e l’avv. E C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 4 gennaio 2011 e depositato il successivo giorno 20, il signor A L ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Napoli avverso la disposizione dirigenziale in epigrafe indicata, con la quale gli era stata ingiunta, in qualità di responsabile, la demolizione delle seguenti opere che sarebbero state da lui eseguite in Napoli alla via Partenope n. 11, senza il prescritto permesso di costruire (come da richiamato verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di Polizia ambientale prot. n. 416/AG del 18/6/09), in zona sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, parte terza: <<antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale, n. 3 tende solari estensibili per complessivi ml. 17,00 x 3,00 di sporgenza>>.
Il ricorrente premetteva, in punto di fatto, le seguenti circostanze::
- di essere il legale rappresentante della società “Ventitrè” s.r.l., operante nel settore della ristorazione, con sede legale ed operativa in Napoli alla via Partenope n. 11;
- che, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di ristorazione, si era resa necessaria l'installazione di tende solari estensibili - a sbalzo e dunque non infisse al suolo - poste a ridosso dell'apertura del locale commerciale, prospicienti la suddetta via Partenope;
- che, relativamente allo spazio antistante il detto pubblico esercizio, egli era titolare di concessione di suolo pubblico n. 39/201, consistente nel posizionamento di tavoli, sedie e fioriere;
- che le tende in questione assolvevano quindi alla precipua funzione di proteggere dai raggi solari, sia l'interno del locale, sia l'area antistante lo stesso (nella quale veniva parimenti esercitata l'attività, in forza della suddetta concessione di suolo pubblico), così garantendone un’adeguata fruizione;
- che tuttavia, con l'impugnata disposizione dirigenziale, il Comune di Napoli aveva disposto la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, per la rilevata mancanza del permesso di costruire.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'impugnato provvedimento con cinque distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) l'apposizione di tende solari, in quanto configurante un intervento precario senza alcuna trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, non sarebbe sottoposta al regime del permesso di costruire ma sarebbe configurabile come attività edilizia libera (o, tutt'al più, dovrebbe essere considerata soggetta al regime della denuncia di inizio attività); 2) non versandosi in ipotesi di intervento sottoposto a permesso di costruire, il dirigente comunale non avrebbe alcun potere di irrogare l'impugnata sanzione ripristinatoria; 3) mancherebbe qualsiasi riferimento all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi; 4) sarebbe stata omessa la dovuta comunicazione di avvio del procedimento; 5) il provvedimento non sarebbe stato