TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-12-23, n. 202403028

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-12-23, n. 202403028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202403028
Data del deposito : 23 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 03028/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01194/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2023, proposto dalle associazioni Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.), World Wide Fund for Nature Italia E.T.S. (W.W.F. Italia), Lega Italiana Protezione Uccelli O.D.V. (L.I.P.U.), Lega Anti Vivisezione (L.A.V.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 85 del 1° agosto 2023, avente ad oggetto “ piano faunistico venatorio regionale 2022-2027- Esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.7.2023 ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti Claudio Linzola e Bianca Peagno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti sono associazioni ambientaliste e animaliste operanti da anni nel settore. Con il ricorso introduttivo del giudizio esse hanno impugnato la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 85 del 1°.8.2023, che in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.7.2023 ha provveduto ad approvare, con atto amministrativo e non più con legge, il piano faunistico venatorio regionale (p.f.v.) per le annate 2022-2027.

L’impugnativa, corredata da una domanda di sospensiva, è affidata a dodici motivi così rubricati “ I) Violazione dell’articolo 10, comma 4°, della L. n. 157/1992 e della Direttiva 2009/147/C E ; II) Omessa individuazione e protezione dei valichi montani - violazione del comma 3° dell’articolo 21 della L. n. 157/1992 e della Direttiva 2009/147/CE – difetto di istruttoria e difetto di motivazione; III) Omessa previsione delle zone per l’addestramento dei cani da caccia e conseguente violazione dell’art. 10, comma 8°, lettera e) della L. n. 157/1992; IV) Omessa identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi - violazione dell’art.10, comma 8°, lettera h), della L. n. 157/1992; V) Violazione dell’articolo 1, comma 5°, e 10, comma 4°, della L. n. 157/1992 e della Direttiva 2009/147/CE – difetto di motivazione e di istruttoria; VI) Violazione dell’articolo 14, comma 1°, della L. n. 157/1992 – difetto di motivazione; VII) Violazione dell’articolo 15, comma 3°, della L. n. 157/1992 – Eccesso di potere per indeterminatezza ed irragionevolezza e violazione dell’articolo 1 della L. n. 241/1990; VIII) Violazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e delle norme di recepimento nello Stato; IX) Violazione dell’art 15, comma 1°, della L. n. 157/1992; X) Violazione dell’articolo 14, comma 3°, della L. n. 157/1992 – difetto di motivazione – violazione dell’articolo 1 della stessa legge e del principio di precauzione; XI) Violazione dell’articolo 21, comma 1°, lettera i), della L. n. 157/1992; XII) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della evidente irragionevolezza ed indeterminatezza della norma”.

In sintesi, le ricorrenti hanno contestato il piano faunistico venatorio della Regione Veneto anzitutto rappresentando l’insufficienza delle parti di territorio fatte oggetto di tutela mediante l’esclusione della possibilità di cacciarvi. In particolare, le oasi di protezione della fauna, coincidenti con le superfici lagunari e quelle aeroportuali, non avrebbero le caratteristiche minime per soddisfare le esigenze di tutela dell’avifauna; inoltre nel territorio della provincia di Vicenza, che vedrebbe la presenza di due ambiti territoriali di caccia (c.d. a.t.c.) aventi dimensioni spropositate -e che perciò favorirebbero il nomadismo venatorio-, vi sarebbe un deficit di aree protette in rapporto al numero dei cacciatori; e in più, in tutta la Regione sarebbe stato previsto un solo valico montano, ove per legge non è consentita la caccia a tutela della fauna migratoria, a dispetto dell’elevatissimo numero di passi, selle, bocchette, valichi, forcelle interessanti il territorio delle province venete che vedono la presenza di importanti porzioni di zone faunistiche delle Alpi (motivi I, II, V e VI).

Altra carenza del p.f.v. sarebbe individuabile nel fatto che esso non avrebbe definito le zone dove prevedere i campi per l’addestramento dei cani nè quelle ove collocare gli appostamenti fissi per la caccia (motivi III e IV).

Viene anche contestata l’irrisoria misura percentuale del territorio agro-silvo-pastorale che il piano ha previsto di poter sottrarre all’esercizio dell’attività venatoria (motivo VII), mettendo al contempo in evidenza l’illogicità delle previsioni che, riconoscendo ai proprietari terrieri i contributi per l’utilizzo dei loro fondi a fini venatori, vengono così ad incentivare la cacciagione (motivo IX). Da altra angolatura è stata rilevata l’illegittimità del p.f.v. perché non conterrebbe misure idonee a garantire l’esecuzione delle prescrizioni dettate in sede di valutazione di incidenza ambientale del piano (c.d. V.inc.a.) (motivo VIII).

E infine il p.f.v. avrebbe eluso la normativa nazionale sull’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (motivo X), quella sulla caccia da imbarcazione e/o da natante (motivo XI) e pure quella sulle distanze minime tra gli appostamenti (motivo XII).

2. La Regione Veneto si è costituita in giudizio in vista dell’udienza cautelare del 23.11.2023, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della carenza di interesse ad impugnare le previsioni programmatorie generali del piano faunistico, e nel merito contestando la fondatezza di ciascun motivo di impugnativa.

3. Con ordinanza cautelare n. 571 del 24.11.2023 la domanda di sospensiva è stata respinta.

4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 14.11.2024 le parti si sono scambiate le memorie conclusive e la Regione ha pure depositato nuova documentazione tra cui, in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 401 del 9.4.2024, recante l’aggiornamento del piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la valutazione ambientale strategica e di incidenza n. 42 del 20.03.2024.

Per effetto di tale sopravvenienza le associazioni hanno dichiarato essere totalmente venuto l’interesse alla trattazione dei motivi di gravame contrassegnati con i nn. III, IV, VIII. Sulle altre doglianze permarrebbe invece l’interesse ad agire e stante la loro fondatezza il ricorso dovrebbe essere accolto con annullamento dell’atto impugnato.

Si è opposta a questa conclusione la Regione Veneto, che ribadita l’inammissibilità dell’impugnativa sotto l’aspetto della carenza originaria dell’interesse ad agire, ha replicato punto per punto alle deduzioni sollevate dalla parte ricorrente, insistendo per il rigetto dell’impugnativa.

5. All’udienza pubblica del 14.11.2024 il Collegio, dopo l’approfondita discussione dei legali delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

6. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, formulata dalla difesa regionale avuto riguardo alla natura di atto di programmazione generale rivestita dal piano faunistico regionale.

E invero, al cospetto di un piano faunistico venatorio si staglia una posizione legittimante e, “astrattamente”, di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti, a fronte della loro mission di salvaguardia e tutela del patrimonio faunistico-ambientale e di difesa della natura e dell'ecosistema, valori che, salve le differenziazioni che verranno messe in rilievo nell’esame dei singoli motivi, appaiono potenzialmente incisi sin dall’introduzione delle previsioni di piano contestate in giudizio.

Non rileva la mancata impugnazione della d.G.R. 401 del 9.04.2024, che ha semplicemente aggiornato il p.f.v. 2022-2027 in alcuni suoi punti, senza sostituirlo. E dove la d.G.R. n. 401/2024 ha condotto al superamento delle censure delle ricorrenti queste ultime hanno correttamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad esaminare la specifica doglianza in considerazione.

7. Ciò statuito, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, nei sensi e limiti qui di seguito delineati.

8. Il primo motivo è infondato.

8.1. Rilevato che il piano faunistico individua tra le superfici protette in pianura -ove la caccia è esclusa- anche delle oasi di protezione lagunari costituite da specchi d’acqua ( id est la “laguna viva” di Venezia e il Lago di Garda sud), le ricorrenti sostengono che la Regione non avrebbe raggiunto la quota minima obbligatoria di aree da proteggere sul territorio regionale. Nel computo delle stesse potrebbero infatti rientrare solamente gli spazi della terraferma emersa dalle acque, e sottraendo dalla percentuale indicata dal piano le oasi indebitamente computate, mancherebbero migliaia di ettari da tutelare. Anche la zona di ripopolamento e cattura “Pezzan” dell’aeroporto militare di Istrana non sarebbe idonea. Conseguentemente, posto che a conti fatti il territorio in pianura realmente protetto nel Veneto costituirebbe meno del 19,09%, il p.f.v. avrebbe infranto il limite minimo di legge del 20 % fissato dall’articolo 10, comma 3°, della L. n. 157/1992. Inoltre la scelta di tutelare specchi d’acqua o zone di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi