TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-01-22, n. 201400829
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N. 00829/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11167/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.11167 del 2011 proposto dal Laboratorio Analisi Cliniche Fregene srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G L presso il cui studio sito in Roma, Viale Pasteur n.77, è elettivamente domiciliato;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. T C ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
Azienda USL Roma G, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per ottenere:
l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio quale laboratorio generale base per analisi cliniche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Laboratorio di Analisi Cliniche Fregene aveva chiesto al comune di Palestrina di essere autorizzato a trasferire la propria attività da Roma, Via Valentino Mazzola n.8, a Palestrina, Via Prenestina Nuova n.485.
Tale procedimento non è stato concluso in quanto non è intervenuto il prescritto parere di compatibilità che doveva essere rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi dell'art.6 della L.R. n.4/2003.
Con il proposto gravame la società ricorrente ha contestato la legittimità dell'operato della Regione Lazio chiedendo il rilascio della richiesta autorizzazione al trasferimento del laboratorio di analisi.
Si è costituita la Regione Lazio contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 17.12.2013 il gravame è stato assunto in decisione.
In proposito osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che la società ricorrente ha censurato l'inerzia dell'amministrazione regionale nell'effettuare la prescritta verifica di compatibilità, senza in alcun modo attivare previamente la prescritta procedura occorrente per la formazione del silenzio rifiuto al fine di contestare in sede giudiziale il comportamento omissivo dell'amministrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.