TAR Ancona, sez. I, decreto decisorio 2016-06-06, n. 201600068
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N. 00068/2016 REG.PROV.PRES.
N. 00744/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2014, proposto da:
D D G, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Comune di Cingoli;
nei confronti di
R B, A B;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 13.06.2014 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo - Riorganizzazione degli uffici e dei servizi- Modifica della struttura organizzativa comunale", pubblicata all'Albo Pretorio informatico a far data dal 30.06.2014;
- della deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 19.06.2014 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione al regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ", pubblicata all'Albo pretorio informatico a far data dal 30.06.2014;
- della deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 19.06.2014 avente ad oggetto "Approvazione atto di riorganizzazione degli uffici e dei servizi-Modifica della struttura organizzativa comunale", pubblicata all'Albo Pretorio informatico a far data dal 30.6.2014;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 28.7.2014 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi" pubblicata all'Albo Pretorio informatico a far data dal 6.8.2014;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle determinazioni sindacali n.11 e n.14 del 21.6.2014 titolare rispettivamente "Individuazione e nomina responsabile settore III Personale-Ragioneria" e "Individuazione e nomina responsabile Settore VI Tributi", e di quelle successive n.19 e 21 del 1.8.2014;
e di ogni atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 novembre 2014;
Considerato che non è stata presentata alcuna istanza di fissazione di udienza nei termini di cui all’art. 71 c. 1 cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, 81 e 85 cod. proc. amm..