TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2018-09-27, n. 201809619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2018-09-27, n. 201809619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809619
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2018

N. 09619/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01503/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2009, proposto da:
C E, rappresentato e difeso dall'avvocato R Z C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alessandro ViII, 86, come da procura in atti;

contro

Croce Rossa Italiana - Cri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

diniego corresponsione arretrati stipendiali a seguito di promozione al grado superiore


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana - Cri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere sottufficiale della Croce Rossa Italiana, espone di avere conseguito il grado di maresciallo capo in data 10 aprile 2007 con provvedimento che retrodatava la decorrenza giuridica ed economica di tale promozione al 1° gennaio 2000;
assume che, tuttavia, l’Ente non avrebbe provveduto all’adeguamento stipendiale conseguente.

2. – Il ricorrente, pertanto, lamenta “violazione delle norme di riferimento, violazione dei principi costituzionali (art. 3 e 36 della Costituzione Italiana) e del generale principio d’imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione”, e chiede l’accertamento del proprio diritto a tale adeguamento stipendiale.

3. – Si è costituito in resistenza l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, succeduto ex lege alla Croce Rossa Italiana nelle more del giudizio, che ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

4. – In occasione della pubblica udienza del 21 settembre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.

5. – Il gravame è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata in udienza dal procuratore del ricorrente in ragione dei plurimi precedenti negativi per gli interessi del suo assistito.

6. – In relazione a tanto si ritengono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

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