TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-02-04, n. 201901388

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-02-04, n. 201901388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901388
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2019

N. 01388/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10486/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10486 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C G, rappresentato e difeso dall'avvocato C V, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi, 21, presso lo studio dell’avv. M T;

contro

Ministero della difesa, non costituito in giudizio;

quanto al ricorso introduttivo,

per il riconoscimento

- del servizio prestato, senza soluzione di continuità a partire dal 3 ottobre 2000;

- del grado di tenente a partire dal 15 agosto 2003 e del grado di Capitano spettante a seguito dell’anzianità di servizio maturata, il tutto ai fini dell’avanzamento della carriera militare nonché a fini economici;

e, quanto al ricorso per motivi aggiunti,

per l’annullamento

- del decreto MD

GMIL REG

2018 che ha disposto il transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla parte in cui il ricorrente viene immesso nel ruolo con il grado di Capitano, con anzianità di grado a far data dall'1.11.2013 e anzianità di spallina dall’1.11 2006;

- del decreto

MDREG

2017 nella parte in cui non è stato computato l'intero servizio svolto fin dal 2000 e quindi viene confermato al ricorrente il grado di Capitano piuttosto che quello di Maggiore;

- di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque collegato ai provvedimenti impugnati

e per il riconoscimento

dell’anzianità di servizio nel ruolo di Capitano a decorrere dal 15.3.2008, in considerazione dell’intero servizio svolto senza soluzione di continuità, a partire dall’ottobre 2000, e nel grado di Maggiore, a far data dal 15.3.2017;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata all’inquadramento spettante al ricorrente computando tutti gli anni di servizio svolti senza soluzione di continuità e alla corresponsione allo stesso del corrispondente livello stipendiale nonché la condanna alle somme spettanti per differenze retributive dovute a seguito della ricostruzione di carriera, maggiorate di interessi legali e rivalutazione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 gennaio 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, all’epoca sottotenente dell’Arma dei carabinieri, ha proposto un’azione di accertamento volta ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato, senza soluzione di continuità, a partire dal 3 ottobre 2000 e, conseguentemente, del grado di tenente a partire dal 15 agosto 2003 e del grado di Capitano spettante a seguito dell’anzianità di servizio maturata.

Il riconoscimento è stato chiesto sia ai fini dell’avanzamento della carriera militare sia a fini economici.

A tal fine ha rappresentato:

- di essere risultato vincitore del concorso per il 181° corso allievi ufficiali di complemento e di aver preso servizio presso la caserma di fanteria di Cesano nel mese di ottobre 2000;

- di essere transitato nell’Arma dei Carabinieri e di aver frequentato, presso la Scuola ufficiali dei Carabinieri, un corso di formazione della durata di due mesi;

- di essere stato promosso ufficiale dei Carabinieri, con il ruolo di sottotenente, il 15 marzo 2001 e di aver ottenuto la promozione al grado di tenente il 15 luglio 2003;

- di aver partecipato, poco prima del decorso del termine biennale per il collocamento in congedo e previa dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (perché richiesta dal bando), al concorso per la frequenza del 3° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, risultando vincitore;

- di essere stato, per una seconda volta, promosso al grado di sottotenente il 1° dicembre 2003 e al grado di tenente il 1° dicembre 2005;

- di aver superato, nel novembre 2006, il concorso a 50 posti di sottotenente del ruolo speciale - la partecipazione al quale era, a sua volta, subordinata alla rinuncia al grado - e di essere stato nuovamente nominato sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.

Rilevato come tutti i passaggi, sia di promozione che di rinuncia al grado, sono avvenuti in costanza di servizio dalla data del primo arruolamento, il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso;

Violazione della legge 10 aprile 1954 n. 113, artt. 70 e 71, violazione del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298;
eccesso di potere.

Il ricorrente sostiene che gli atti di rinuncia da lui posti in essere non siano mai divenuti efficaci, ragion per cui egli avrebbe diritto ad una ricostruzione della carriera che tenga conto degli avanzamenti maturati a far data dall’ottobre 2000.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto MD

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi