TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2022-10-05, n. 202200659
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Pubblicato il 05/10/2022
N. 00659/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2022, proposto da
S M A in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Sassari e per -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Alghero, via Kennedy 22;
contro
l’Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R F e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. R F in Sanluri, via Ungaretti, 9;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
di Valentina Bianco, rappresentata e difesa dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensiva ed assunzione di misure cautelari,
del diniego della richiesta di differimento della prova concorsuale e degli atti presupposti, connessi e conseguenti – “anche ignoti” – e in particolare della graduatoria degli specializzati approvata con verbale n. -OMISSIS- nonché, “ in via meramente cautelativa, per l'ipotesi in cui risultasse necessario ai fini dell'annullamento dell'impugnato diniego ”, dell’art. 11 del Bando del Pubblico Concorso nella parte in cui prescrive che “ I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARES Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che la ricorrente, premesso di aver presentato domanda di partecipazione al pubblico concorso bandito da ATS Sardegna (ora ARES Sardegna) per la copertura a tempo indeterminato di n. -OMISSIS-”, ha impugnato il diniego di accoglimento dell’istanza di differimento della prova scritta, da essa presentata in ragione del suo stato di -OMISSIS-;
- che ARES ha motivato il diniego con richiamo all’art. 11 del Bando di concorso - che prevede la rinuncia al concorso stesso per i concorrenti che non si siano presentati a sostenere la prova, qualunque sia la causa dell’assenza - nonché all’obbligo della Commissione esaminatrice di osservare i principi di contestualità ed immediatezza, costituenti un requisito irrinunciabile della procedura, ritenuto che un diverso svolgimento delle prove del concorso avrebbe determinato la lesione del principio costituzionale di imparzialità nonché la violazione sia dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 sia dell’art. 13 del d.P.R. del 10.12.1997 n. 48 (Regola dell’anonimato);
- che ARES, nella comunicazione del diniego, ha anche precisato che, al fine di garantire alla ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali in condizioni di parità e sicurezza, si sarebbe garantita la presenza, durante l’espletamento di tutte le prove concorsuali, di un Dirigente medico specializzato in -OMISSIS-;
- che con l’odierno gravame la ricorrente deduce l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione per violazione di legge sotto vari profili (artt. 3, 4, 31, 37 e 51 Cost.;violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 151/2001;violazione degli artt. 1 e 25 del d.lgs. n. 198/2006;violazione della Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 e della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006) ed eccesso di potere sotto il profilo della motivazione incongrua e insufficiente, deducendo che: i) l’impianto normativo sia nazionale che sovranazionale sarebbe univoco nell’escludere che-OMISSIS- possa rappresentare un ostacolo o fonte di discriminazione nell’accesso al lavoro e nell’ambito del rapporto lavorativo;ii) sarebbe quindi illegittima la previsione nel bando dell’automatica rinuncia al concorso in conseguenza della mancata partecipazione alle prove senza alcuna deroga a tale previsione per le candidate in gravidanza;iii) i principi della par condicio dei concorrenti, del buon andamento dell’Amministrazione, di contestualità della prova e anonimato nella correzione degli elaborati non sarebbero idonei a giustificare il sacrificio della candidata esclusa, dovendosi invece imporre necessariamente il giusto bilanciamento dei contrapposti interessi, in quanto espressione di diritti aventi pari dignità costituzionale;iv) la prevista presenza durante le prove di un Dirigente Medico specializzato in ginecologia non avrebbe potuto soddisfare l’imprescindibile esigenza di garantire alla ricorrente la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati, non essendo certamente l’unica misura adottabile, ben potendo invece l’Azienda Sanitaria prevedere, a dire della ricorrente, lo spostamento della sede a Sassari per l’interessata ovvero, ad esempio, l’espletamento della prova contestualmente a quella degli altri candidati con modalità da remoto e con tutte le opportune garanzie di riservatezza;
- che l’intimata ARES si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione nel merito del ricorso, oltre ad eccepirne l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della previsione di cui all’art. 11 del bando di concorso (da intendersi come clausola potenzialmente escludente e come tale immediatamente lesiva);
- che con atto di intervento ad adiuvandum depositato il 12.9.2022 si è costituita la sig.ra Bianco Valentina (in qualità di nuova Consigliera di parità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio), confermando integralmente il ricorso introduttivo e contestando le difese avversarie;
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità non ha fondamento, in quanto la ricorrente, alla data di pubblicazione del bando, non poteva prevedere il suo stato di -OMISSIS-, sicché la clausola in questione era sprovvista del carattere della immediata lesività nei suoi confronti;
Ritenuto che il ricorso è infondato, posto che:
- le prove scritte, di per sé stesse, non costituiscono un fattore di pericolo per la salute d-OMISSIS- (in caso contrario, il rischio discenderebbe non dalla prova, ma dallo stato di salute della candidata e integrerebbe una situazione patologica di infermità, insuscettibile di apprezzamento diverso da quella che colpisse qualunque altro concorrente) (C.d.S., Sez. II, n. 8578/2021);
- d’altra parte il differimento delle prove scritte pregiudicherebbe in via definitiva la par condicio dei concorrenti e il buon andamento dell’Amministrazione, vanificando la stessa finalità della procedura (C.d.S., n. 8578/2021, cit.);
- del resto, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha anche affermato che è legittimo il provvedimento con cui la p.a. neghi ad una candidata -OMISSIS- il differimento delle prove scritte per la partecipazione ad un concorso a pubblici impieghi, per evitarle il pregiudizio derivante dal viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle prove stesse, in quanto la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività e celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al “buon andamento” di cui all’art. 97 Cost., comporterebbe un’insanabile lesione del principio costituzionale di imparzialità, attesa: 1) l’inevitabile diversificazione delle prove della candidata e di altri interessati;2) la riconoscibilità delle prove medesime;3) il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalità degli elaborati (C.d.S., Sez. III, n. 2155/2002, richiamata da C.d.S., n. 8578/2021, cit.);
- l’Amministrazione, peraltro, ha tenuto conto della particolare situazione rappresentata dall’interessata, predisponendo in suo favore le misure atte a garantirle la partecipazione alle prove concorsuali, come emerge dal fatto che alla prova scritta (cui la ricorrente ha poi deciso di non prendere parte) è stato effettivamente presente un Dirigente Medico (poi congedato per le successive prove - pratica e orale – in ragione della mancata presentazione alla prova scritta della ricorrente);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere respinto;
Considerato che ricorrono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come prospettato alle parti nel corso dell’udienza camerale;
Ritenuto, in considerazione della peculiarità della vicenda, di poter compensare le spese del giudizio tra le parti costituite, nulla dovendosi disporre, invece, nei confronti della parte non costituita;