TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-04-21, n. 200901522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-04-21, n. 200901522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200901522
Data del deposito : 21 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01756/1990 REG.RIC.

N. 01522/2009 REG.SEN.

N. 01756/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1756 del 1990, proposto da:
T G, C C, G R, F R , P M e G G, rappresentati e difesi dall'avv. O A, con domicilio eletto in Salerno, alla via M. Incagliati n. 2, presso lo studio dell’avv. Caliulo;



contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Provveditorato agli Studi di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 58;



nei confronti di

Carillo Francesca;



per l'annullamento

dei provvedimenti del Provveditore agli Studi di Salerno con i quali si è provveduto ad assegnare le cattedre di educazione fisica disponibili per la totalità ai trasferimenti, senza provvedere alla immissione in ruolo dei ricorrenti ai sensi dell’art. 2 d.l. 6.11.1989 convertito in legge 27.12.1989, n. 417


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Provveditorato agli Studi di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 Marzo 2009 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, docenti di educazione fisica non di ruolo, deducono di aver partecipato al concorso per soli titoli indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione in applicazione dell’art. 2 l. n. 417/1989, recante la disciplina per la immissione in ruolo del personale precario attraverso il meccanismo del cd. “doppio canale”.

Collocatisi ai primi posti della graduatoria conclusiva, lamentano da una parte che i posti disponibili sono stati tutti assegnati ai trasferimenti del personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 8 bis della l. n. 426/1988, dall’altra che molti dei soggetti beneficiari del trasferimento (come la sig.ra Carillo Francesca) sono entrati in ruolo in virtù della stessa legge n. 417/1989 durante il precedente ano scolastico (1989/1990).

A fondamento della domanda di annullamento, quindi, i ricorrenti deducono che dal coordinamento delle leggi n. 426/1988 e n. 417/1989 si desume la “regula iuris” secondo cui i trasferimenti del personale immesso in ruolo ai sensi della prima devono essere effettuati sul 100% dei posti disponibili, questi ultimi corrispondenti al numero dei posti vacanti sottratto il 50% da utilizzare per i vincitori dei concorsi indetti ai sensi del secondo testo legislativo.

La fondatezza di tale tesi interpretativa, evidenziano i ricorrenti, è dimostrata dal fatto che il secondo comma dell’art. 2 della l. n. 417/1989 prevede che le graduatorie del concorso per soli titoli “sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 17 l. n. 246/1988 trasformate in graduatorie nazionali dall’art. 8 bis l. n. 426/1988”, in tal modo manifestando la volontà del legislatore di fare salve le sole immissioni in ruolo dei soggetti

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