TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2011-01-26, n. 201100174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2011-01-26, n. 201100174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201100174
Data del deposito : 26 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03513/2010 REG.RIC.

N. 00174/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03513/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3513 del 2010, proposto da D P, rappresentata e difesa dagli avv. M S e N S, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, via Aloi, 46;

contro

Comune di Venetico, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso Andrea Pittala' in Catania, via Francesco Riso, 78;

nei confronti di

G G, V G;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla estumulazione straordinaria della salma del marito, comunicato dal Comune di Venetico con nota prot. 9909 del 12.10.2010;

- ove occorra, dell'art. 21 del regolamento cimiteriale del Comune di Venetico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venetico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il Consigliere dott.ssa A P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso in fatto e diritto il contenuto del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato;

Considerato che la ricorrente ha legittimamente richiesto che il feretro del defunto marito Giunta Antonino, tumulato nel cimitero di Venetico, sia estumulato per essere trasferito presso il cimitero di Rometta, al fine di consentirle un miglior esercizio del suo diritto alla “pietas defuncti”;

Ritenuto che il provvedimento di diniego impugnato è fondato sull’opposizione manifestata da altri familiari, i germani del de cuius, Giunta Giuseppe e Vittorio, avuto riguardo all’art. 21 del regolamento cimiteriale comunale, secondo cui “le estumulazioni straordinarie sono (disposte NdiR) …. a richiesta dei familiari interessati”;

- che, conseguentemente, il Comune ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità autorizzatoria, che la richiesta della ricorrente non potesse essere esitata favorevolmente, stante l'opposizione dei detti familiari,;

Ritenuto che nel dissenso tra i familiari, debba essere accordata preferenza alla volontà del coniuge del defunto e ciò:

sulla base degli argomenti desumibili:

- sia dalla giurisprudenza che ha valorizzato il diritto all’esercizio della “pietas defuncti” del coniuge con prevalenza rispetto ad altri congiunti anche prossimi;

- sia da argomenti desumibili dal testo dell’art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 (Reg. Pol. Mort.), che, a proposito della possibilità di scegliere la “cremazione” della salma, attribuisce valore determinante, in difetto di volontà espressa dal defunto, alla volontà del coniuge;

Considerata la giurisprudenza amministrativa secondo cui “La riesumazione e la traslazione di una salma può legittimamente essere autorizzata dal comune su richiesta del solo coniuge superstite, prescindendo dal consenso degli altri familiari (la sorella, il padre e la madre del defunto);
né a tali familiari deve essere data comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. (T.A.R. Abruzzo Pescara, 11 giugno 2007, n. 589)

Ritenuto, alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, illegittimo il diniego impugnato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione, in difetto di altre ragioni ostative di carattere igienico-sanitario, di rilasciare la richiesta autorizzazione;

Ritenuto, ancora, che le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, attesa la singolarità della fattispecie;

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