TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2017-12-15, n. 201708015
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Pubblicato il 15/12/2017
N. 08015/2017 REG.PROV.PRES.
N. 03868/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3868 del 2010, proposto da:
F D, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso lo studio Angela Colace in Roma, via Ruggero Fiore,50;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e della difesa civile n. 296 del 3.12.2009, a firma del Direttore Centrale Cincarilli con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria per la copertura nella qualifica di Vigile del Fuoco, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 72 dell'11 settembre 2007, notificato al ricorrente in data 14.12.2009;di ogni altro atto presupposto, conseguente ed, in ogni caso, connesso, con particolare riferimento al verbale della commissione medica redatto in occasione dalla visita medica effettuata in data 5.11.2009, alla quale è stato sottoposto il ricorrente e sulla base del quale è stato sottoposto il ricorrente e sulla base del quale è stato adottato il sopradescritto decreto di inidoneità n. 296 del 3.12.2009.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 82, co.1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 maggio 2010;
Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art, 82, per cui il ricorso è da considerare perento.
Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.
Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.