TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-01-29, n. 201900246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-01-29, n. 201900246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201900246
Data del deposito : 29 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2019

N. 00246/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01431/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2016, proposto da I G, rappresentata e difesa dall'avvocato I C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo n. 38;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l’ottemperanza

al decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 1739/13;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Caltanissetta in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, in suo favore, la somma di € 2.300,00, oltre interessi legali dalla data della domanda (oltre accessori di legge e spese legali), e ciò a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;

- che detta parte ricorrente ha chiesto di ordinare all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza;

- si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, per resistere al ricorso;

Ritenuto che:

- che per consolidato orientamento giurisprudenziale il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;
id., 6 maggio 2010, n. 2653);

Rilevato che poiché non risulta che l’Amministrazione resistente abbia dato esecuzione al decreto di cui trattasi il ricorso, in quanto fondato, va accolto con riferimento all’obbligo del pagamento delle somme dovute;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, con facoltà di delega ad altro dirigente in servizio presso la medesima Amministrazione, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- le spese del giudizio (da distrarsi in favore del difensore anticipatario) devono seguire, come di regola, la soccombenza.

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