TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-10, n. 201300454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-10, n. 201300454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201300454
Data del deposito : 10 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00109/2012 REG.RIC.

N. 00454/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via Battisti 4;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

-del provvedimento del Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il Capo della Polizia – -OMISSIS-, decretava la destituzione disciplinare dal servizio del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 7, comma 2, n. 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 per la mancanza sintetizzata nella seguente motivazione: “Non teneva fede agli impegni economici assunti con il sig. -OMISSIS-, contraendo un debito che non onorava, venendo successivamente sottoposto ad una procedura di pignoramento della retribuzione e di ogni altra somma a qualunque titolo dovutagli fino alla concorrenza dell’importo -OMISSIS-

Considerato che l’interessato proponeva ricorso avverso tale provvedimento innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, lamentandone l’illegittimità per: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, 13 e 19 del d.P.R. 737/1981;
2) Eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione;
3) Eccesso di potere per carenza d’istruttoria;
4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
5) Eccesso di potere per illogicità manifesta;
6)Violazione dell’art. 149 d.P.R. 10/1/1957, n. 3;

Considerato che il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, contestava recisamente la fondatezza del ricorso e concludeva per la sua reiezione;


Considerato che, dopo la rinuncia da parte del ricorrente all’istanza cautelare, la causa veniva chiamata alla pubblica udienza del -OMISSIS-e, quindi, trattenuta in decisione;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sotto il profilo della carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che irroga la massima sanzione senza tenere conto delle giustificazioni fornite dall’interessato e della sua situazione personale;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, n. 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, la destituzione disciplinare dal servizio è inflitta per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari. La sospensione dal servizio, a sua volta, è inflitta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, n. 1, del decreto citato, per mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;
l’art. 4 a sua volta prevede la pena pecuniaria per l’illecito disciplinare consistente nel -OMISSIS-;

Ritenuto che, nel caso di specie, risulta che il dipendente aveva già riportato diverse sanzioni per non aver onorato debiti contratti -OMISSIS-;

Ritenuto, in ogni caso, che l’astratta riconducibilità della condotta concreta alla fattispecie astratta non conduce ad un automatismo sanzionatorio, posto che la destituzione, come massima sanzione espulsiva, è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, che deve tener conto di tutte le circostanze concrete, ai sensi dell’art. 13, del d.P.R. citato (C.d.S., VI, 22 ottobre 2009, n. 6497);

Ritenuto che, fermo il disvalore comunque connaturato al mancato e reiterato pagamento di debiti, ancorché non riconducibili all’incauta determinazione di condurre un tenore di vita inadeguato alle proprie possibilità economiche, negli atti del procedimento non trova riscontro l’adeguata valutazione della circostanza che la reiterata contrazione di debiti da parte del ricorrente è stata determinata da perduranti e stringenti difficoltà economiche, -OMISSIS-;

Ritenuto che risulta, peraltro, documentato (e non smentito dall’Amministrazione) che il ricorrente si sia attivato per definire bonariamente con il creditore Scrascia le modalità di pagamento dei canoni insoluti e che quest’ultimo all’udienza -OMISSIS-;

Ritenuto che tale ultima circostanza destituisce, di fatto, di fondamento l’affermazione – contenuta nel provvedimento impugnato - che la condotta tenuta dal ricorrente avrebbe evidenziato una “pervicace inottemperanza ad estinguere le obbligazioni (…)” ;

Ritenuto, infine, che il lodevole comportamento tenuto in servizio dal ricorrente e i giudizi più che positivi dal medesimo conseguiti nonostante la reiterata contrazione di debiti avrebbero dovuto imporre una più puntuale motivazione in ordine alla prevalenza accordata, nella valutazione complessiva, agli elementi sfavorevoli e/o negativi, atteso che tali encomiabili precedenti di servizio rendono, allo stato, inverosimile la possibilità – enfatizzata dall’Amministrazione – che il -OMISSIS- possa subire pressioni di natura psicologica da parte dei propri creditori e che possa, dunque, venir meno agli obblighi di correttezza ed imparzialità connaturati alla funzione svolta;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento gravato, ferme restando, in ogni caso, le successive determinazioni dell’Amministrazione;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;

Ritenuto, infine, che, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti nominati nel presente provvedimento giurisdizionale, occorre ordinare, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d’informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le loro generalità e gli altri dati identificativi che li riguardano;

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