TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2022-12-22, n. 202200830

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2022-12-22, n. 202200830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200830
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 00830/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00563/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2022, proposto da G E, S C, D F, S M, M C, F B, A I, G M I, T B, M B, M G, A A e G C, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

S Dila, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) della nota prot. 487 del 10.11.2022 di comunicazione dell'esclusione della lista “Cambiare si può” e dei suoi canditati dalle Elezioni Consiglio Direttivo 2022/2026 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Reggio Calabria;
2) della nota prot. 492 del 14.11.2022, di conferma dell'esclusione;
3) del Regolamento Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026, dell'avviso prot. 458 dell'8.10.2022 di convocazione di assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2022/2026 e, in parte qua , del D.M. 15 marzo 2018;
4) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. Espone parte ricorrente che, con avviso prot. 458 dell’8 ottobre 2022, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria e che il Dott. G E, quale referente della lista “Cambiare si può”, ha inviato comunicazione della candidatura della lista il 7 novembre 2022 alla casella di posta certificata dell'Ordine, a mente del citato avviso di convocazione che prevedeva la possibilità di presentare la singola candidatura e le liste a mano presso la sede dell’Ordine, ovvero con posta elettronica certificata.

Il giorno successivo il Dott. E temendo che nel file inviato mediante PEC alcuni documenti potessero risultare poco leggibili, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione delle liste si recava personalmente presso la sede dell’Ordine, con l’intento di consegnare anche a mano la lista dei candidati.

In assenza del Presidente dell’Ordine o di un suo delegato il tentativo non sortiva però l’esito sperato ed anzi, secondo il ricorrente, il Presidente dell’Ordine rifiutava di recarsi in sede poiché essendo stata la lista già presentata tramite PEC non sarebbe stata possibile una ulteriore presentazione.

Successivamente, con la nota prot. 487 del 10.11.2022 la ridetta lista veniva esclusa dalla competizione elettorale, in ragione della presenza di una serie di documenti di identità ritenuti incompleti o illeggibili e di altre irregolarità. Con la successiva nota prot. 492 del 14.11.2022 veniva confermata l’esclusione della lista dalla competizione elettorale della lista “Cambiare si può”.



2. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di esclusione, della conferma di esso, del Regolamento per le Elezioni del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, dell’avviso prot. 458 dell’8 ottobre 2022 di convocazione di assemblea per l'elezione in discorso, ed in parte qua anche del D.M. 15 marzo 2018 sono dunque insorti i ricorrenti con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 22 novembre 2022.

Il mezzo è affidato ad articolate censure con cui si lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, omissione di atti di ufficio, conflitto di interessi;
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra il D.M. 15 marzo 2018 ed citato Regolamento elettorale;
violazione dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 3 comma 4 del D.M. 15 marzo 2018, nullità dell’avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione;
eccesso di potere per incompetenza, violazione dell’art. 2, comma 5, del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018 ed ulteriore violazione del D.M. 15 marzo 2018;
violazione dell'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990, violazione dell’istituto del soccorso istruttorio ed eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.).

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