TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2015-07-29, n. 201501286
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Testo completo
N. 01286/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2015, proposto da:
S M, rappresentata e difesa dagli avv.ti P A e M P, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, piazza Statuto, 24;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Cuneo prot. n. 289/14NOT Area IV in data 22/04/2015, notificato il 28/04/2015, a firma del dirigente dell'Area, per conto del Prefetto, con cui è stata disposta la conclusione del procedimento avviato a carico della ricorrente ex art. 75, comma 1, T.U. D.P.R. 09/10/1990 n. 309 e s.m.i., con contestuale invito formale nei confronti della medesima " a non fare più uso di sostanze stupefacenti";degli atti tutti presupposti, con particolare riferimento a:- il verbale di controllo, ispezione e perquisizione personale redatto ai sensi dell'art. 103 D.P.R. 09/10/1990 n.309 e s.m.i. in data 08/06/2014 dai Carabinieri della Legione "Piemonte e Valle D'Aosta " Stazione di Cortemilia;- il verbale di contestazione di illecito amministrativo operato ai sensi dell'art.75 D.P.R. 09/10/1990 n.309 e s.m.i. in data 08/06/2014 dai Carabinieri della Legione "Piemonte e Valle D'Aosta " Stazione di Cortemilia;- della nota della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta" - Comando provinciale di Cuneo - prot. n. 27/275-1 "I.T." del 08/07/2014;- della nota della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta" - Stazione di Cortemilia_ prot. n. 95/28-7/2014 del 24/08/2014;- della nota della Prefettura di Cuneo prot. n. 289/14-NOT Area IV in data 14/11/2014;- del verbale del colloquio tenutosi presso la Prefettura di Cuneo in data 23/03/2015;nonchè degli atti antecedenti, consequenziali e connessi al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentita la parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11.06.2015 la sig.ra Marinone Stella ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 22.04.2015, il Prefetto della Provincia di Cuneo le aveva rivolto formale invito “a non far più uso di sostanze stupefacenti”, nonché i verbali e le note dei Carabinieri della Legione Piemonte e Valle d’Aosta dell’8.06.2014, dell’8.07.2014 e del 24.08.2014 e tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi del procedimento.
A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto: violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 75 del DPR n. 309/1990, nonché in relazione all’art. 72 della l.n. 685/1975 come modificato dalla l.n. 162/1990, nonché ancora in riferimento all’art. 18 comma 1 della l.n. 689/1981, nonché, infine, con riferimento agli artt. 3 e 10 della l.n. 241/1990, violazione di legge con riferimento al principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità grave e manifesta, ingiustizia grave e manifesta, grave disparità di trattamento, perplessità, sviamento.
Alla camera di consiglio del 9.07.2015, fissata per l’esame della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra S M ha lamentato l’illegittimità, in primo luogo per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti, del formale invito rivoltole dal Prefetto di Cuneo a non far più uso di sostanze stupefacenti, deducendo di non aver mai fatto uso di tali sostanze e di non esserne stata mai in possesso, neppure la sera dell’8.06.2014, quando un controllo dei Carabinieri nei confronti suoi e di alcune altre persone che si trovavano vicino a lei aveva dato origine al procedimento sfociato nel provvedimento impugnato.
Al riguardo la ricorrente - che insegna, in virtù di una supplenza annuale, all’Istituto Arte Bianca di Neive ed è docente all’