TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-10-07, n. 201500623
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N. 00623/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2015, proposto dalla Rockhopper Italia S.p.a. (già Medoilgas Italia S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., e dalla Total E&P S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti R L e A M, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell’avv. F M P;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A C P, con domicilio eletto in Potenza via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
ENI S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 112-115 cod. proc. amm.
per l’esecuzione della Sentenza del TAR Basilicata n. 617 dell’8.9.2014, notificata il 21.1.2015, appellata, ma la cui esecutività non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, finalizzato ad ottenere:
1) in via principale, la diretta adozione da parte del Tribunale adito della proroga del precedente provvedimento ex art. 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, di esenzione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato “Masseria La Rocca”, con il contestuale ordine alla Regione di rilasciare l’intesa sull’assentibilità del predetto progetto nel termine massimo di 20 giorni;
2) in via subordinata, l’ordine alla Regione di emettere il suddetto provvedimento di proroga entro 20 giorni e di rilasciare l’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998 entro i successivi 20 giorni, nominando fin d’ora un Commissario ad acta “che si sostituisca alla Regione e provveda ad adottare i menzionati provvedimenti”;
3) in via ulteriormente subordinata, “la determinazione delle corrette modalità di ottemperanza della sentenza, anche mediante la determinazione del contenuto dei provvedimenti amministrativi” sopra indicati;
4) “in ogni caso, qualunque sia la soluzione adottata”, la condanna della Regione al pagamento delle penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari ad “un’adeguata somma di denaro”, “per ogni violazione o inosservanza successiva della sentenza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della stessa sentenza”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 il Cons. P M e uditi gli avv.ti F M P, per delega dell'avv. A M, e A C P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La joint venture tra Medoilgas Italia S.p.a., Total E&P S.p.a. e ENI S.p.a. con domanda del 7.8.1997 chiedeva il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un’area di 1.304 ettari, sita nel Comune di Brindisi di Montagna.
Con Determinazione n. 1107 del 21.8.2009 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione escludeva, ai sensi dell’art. 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il predetto permesso di ricerca, con l’obbligo di rispettare alcune prescrizioni, stabilendo che la validità di 3 anni di tale esclusione poteva essere prorogata.
Con istanza del 27.7.2012 veniva chiesta la proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A., allegando la documentazione, attestante l’invarianza delle componenti ambientali.
Tale istanza veniva respinta dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota prot. n. 160429 del 17.9.2012, in quanto il residuo periodo temporale esistente fino alla scadenza del 20.8.2012 non poteva consentire il completamento del procedimento istruttorio e l’emanazione di un nuovo provvedimento in tempo utile, “venendo meno in tal modo le condizioni giuridiche sottese ad un provvedimento di proroga”, per cui risultava necessario avviare “una nuova procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (screening), ai sensi della L.R. n. 47/1998 ( e s.m.i.) e del D.Lg.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II”.
Successivamente, con Delibera di G.R. n. 1288 del 2.10.2012 la Regione non rilasciava l’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, in conformità all’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 24.4.2001, attesocchè ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 16/2012 era stato stabilito che dall’8.8.2012 non potevano più essere rilasciati nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, anche con riferimento ai procedimenti amministrativi già iniziati, evidenziando anche che i titoli minerari “vigenti e previsti” occupavano più della metà del territorio regionale e, per quanto riguarda il Comune di Brindisi di Montagna, erano già stati rilasciati i permessi di ricerca “Serra San Bernando” e “Tempa Moliano”, per cui risultava condizionata la programmazione ed il governo del territorio, ricco di risorse idriche ed ambientali.
La suddetta nota prot. n. 160429 del 17.9.2012 e la predetta Delibera di G.R. n. 1288 del 2.10.2012 sono state impugnate dalla Medoilgas Italia S.p.a. e dalla Total E&P S.p.a. con Ric. n. 470/2012, che è stato accolto da questo Tribunale con sentenza n. 617 dell’8.9.2014, di annullamento di entrambi i provvedimenti impugnati, atteso che:
1) con riferimento alla reiezione della proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A., veniva rilevato che: a) l’art. 7, comma 6, L.R. n. 47/1998 e l’art. 26, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006 contemplano la proroga ed anche la precedente Determinazione n. 1107 del 21.8.2009 la prevedeva espressamente “una sola volta, su formale richiesta, sulla base di adeguate motivazioni ed a condizione che risultino invariate le componenti ambientali del contesto territoriale (da dimostrare con apposita documentazione tecnica)”, specificando che tali condizioni ricorrevano in quanto le società ricorrenti avevano compiuto tutte le attività di loro spettanza “come dimostrato dalla relativa documentazione allegata all’istanza di proroga del 27.7.2012”;b) poiché le norme citate non prevedono un termine entro cui doveva essere presentata l’istanza di proroga, doveva applicarsi il generale principio secondo cui risulta sufficiente la presentazione dell’istanza di proroga prima della scadenza di efficacia del relativo provvedimento;
2) per quanto riguarda il diniego dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998: a) veniva sottolineato che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 117 del 5.6.2013 aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 37 L.R. n. 16/2012, in quanto, pur tenendo conto della circostanza che la norma censurata ricadeva nell’ambito delle materie di potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” e del “governo del territorio” e che l’art. 1, comma 7, lett. n), L. n. 239/2004 aveva individuato lo strumento dell’intesa, per risolvere i possibili conflitti tra Stato e Regioni in relazione alle “determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”, aveva statuito che il diniego preventivo e generalizzato di addivenire, in tutti i casi concreti, ad un accordo, sancito dall’art. 37 L.R. n. 16/2012, costituiva una violazione del principio di leale collaborazione, che imponeva “il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative”;b) l’ulteriore circostanza, indicata nell’impugnata Delibera di G.R. n. 1288/2012, secondo cui i titoli minerari “vigenti e previsti” occupavano più della metà del territorio regionale (tra cui i due già rilasciati nel Comune di Brindisi di Montagna), per cui risultava condizionata la programmazione ed il governo del territorio, ricco di risorse idriche ed ambientali, veniva qualificata come “una giustificazione dell’art. 37 L.R. n. 16/2012” e non come “una motivazione del mancato rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998”.
Tale sentenza di primo grado, notificata il 21.1.2015, è stata appellata dalla Regione, ma, poiché la sua esecutività non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, la Rockhopper Italia S.p.a. (subentrata alla Medoilgas Italia S.p.a.) e la Total E&P S.p.a. hanno proposto il ricorso in epigrafe, notificato il 7. 4.2015 e depositato nella medesima giornata.
Si è costituta in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha dedotto che la sentenza di prima grado non poteva essere eseguita in modo irreversibile prima della conclusione del giudizio di appello e che i provvedimenti di proroga dell’esenzione dalla V.I.A. e di rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998 erano di natura discrezionale.
Con memoria del 7.9.2015 le società ricorrenti hanno evidenziato che l’art. 38 D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014 con il comma 3 aveva attribuito alla competenza dello Stato la valutazione della sottoposizione a V.I.A. anche dei progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi “sulla terraferma”, precisando al comma 4 che, dopo il 31.3.2015, le Regioni dovevano trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il seguito istruttorio di competenza, per cui ora il provvedimento di proroga dell’esenzione dalla V.I.A., richiesto dalle ricorrenti, deve essere emanato dal Ministero dell’Ambiente.
In proposito osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Infatti sul punto occorre considerare che, tenuto conto della natura discrezionale dei provvedimenti di proroga dell’esenzione dalla V.I.A. e di rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, il Tribunale adito non può adottare direttamente i predetti provvedimenti in sostituzione delle competenti Amministrazioni, come preteso in via principale dalle società ricorrenti, oppure determinare le corrette modalità di ottemperanza della sentenza o addirittura il contenuto di tali provvedimenti.
In via preliminare, va altresì precisato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta anche per l’attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo, fermo restando che la disposta esecuzione della sentenza di primo grado si interrompe automaticamente in caso di eventuale accoglimento della domanda di sospensione della sua efficacia o dell’appello da parte del Consiglio di Stato.
Conseguentemente il ricorso in esame va accolto con declaratoria dell’obbligo di dare riscontro alla domanda di proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A. onde, tenuto conto di quanto statuito dai recenti commi 3 e 4 dell’art. 38 D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014 e della circostanza che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, va ordinato all’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione di trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, tutta la documentazione relativa alla domanda di proroga della Determinazione n. 1107 del 21.8.2009 alla Divisione sistemi di valutazione Ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il cui Dirigente preposto alla predetta Divisione o un funzionario della stessa Divisione appositamente delegato dal predetto Dirigente dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni sulla suddetta domanda di proroga.
Il presente ricorso va accolto anche nella parte in cui riguarda l’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, concedendo alla Giunta Regionale il termine perentorio di 30 giorni dall’eventuale accoglimento della domanda della proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A., per pronunciarsi in ordine alla intesa stessa.
Decorso infruttuosamente quest’ultimo termine, ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis, L. n. 239/2004, come integrato dall’art. 1, comma 554, L. n. 190/2014, subentrerà la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni.
Infine, indipendentemente dalla circostanza che la sentenza da eseguire non è ancora passata in giudicato, va respinta la domanda, volta ad ottenere il pagamento delle penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’orientamento di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 541 del 18.8.2015), con il quale è stato evidenziato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 25.6.2014 ha statuito che il giudice dell’ottemperanza è dotato di un ampio potere discrezionale nella valutazione, oltre che del limite negativo della manifesta iniquità, anche della sussistenza delle “altre ragioni ostative”, stabilendo che la domanda di condanna al pagamento delle predette penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la parte ricorrente non prova di aver subito un particolare pregiudizio.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
Le spese in parte vanno dichiarate irripetibili ed in parte seguono la soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo.